Sentenza del 07/11/2016 n. 373 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Avviso di accertamento iscritto a ruolo - Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità o la sufficienza della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ritenendola presumibilmente priva di una motivazione adeguata. La decisione, tuttavia, riguarda un caso in cui il credito derivava da un avviso di accertamento regolarmente notificato e successivamente iscritto a ruolo.
La decisione
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata ritenuta fondata anche se semplice e succinta, poiché richiamava un avviso di accertamento già regolarmente iscritto a ruolo. In presenza di un titolo impositivo previamente notificato e divenuto idoneo alla riscossione, non è necessario riprodurre nella comunicazione tutti gli elementi dell'accertamento originario, purché il destinatario possa individuare il debito e comprendere la ragione della possibile iscrizione ipotecaria.
Norme richiamate
Art. 29 del decreto-legge n. 78 del 2010
La norma consente di procedere alla riscossione sulla base degli avvisi di accertamento esecutivi regolarmente notificati e iscritti a ruolo. La successiva comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria può quindi essere sintetica, purché faccia riferimento a un titolo già formato e portato a conoscenza del contribuente.
Massime di principio
- Una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non deve necessariamente contenere una motivazione ampia o autonoma se richiama in modo sufficiente un avviso di accertamento già notificato e iscritto a ruolo.
- La validità della comunicazione dipende soprattutto dalla previa esistenza di un titolo esecutivo regolarmente notificato e dall'identificabilità del debito richiesto.
- La sinteticità dell'atto non comporta automaticamente un difetto di motivazione: è sufficiente che il contribuente possa comprendere il rapporto tributario e l'importo posto a base della possibile ipoteca.
- Una contestazione può avere maggiore fondamento quando la comunicazione non consente di individuare il titolo, il debito, il destinatario o il collegamento tra l'accertamento e la misura cautelare prospettata.
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