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Sentenza

Sentenza n. 9695/2026 - Roma, Sezione 3

per l’annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 17064/20.07.2021a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul sostegno; - nonché, per quanto occorrer possa, dell’Avviso n. 5636 del 2.4.2019 a firma del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 2.4.2019 con nota m_pi.AOODGSOV.REGISTRUO UFFICIALE.U.0005636; - di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso; - nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti nello Stato membro dell’Unione Europea; e per la condanna delle Amministrazioni intimate all’attivazione di procedure compensative.

Giustizia amministrativa202108921

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale del riconoscimento in Italia della formazione professionale conseguita in Romania per l’insegnamento di sostegno, nonché, in via eventuale, l’avviso ministeriale presupposto

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Ministero dell’Istruzione aveva respinto l’istanza di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per il sostegno. Il diniego era fondato, da un lato, sull’asserita incompetenza della Direzione generale competente a procedere al riconoscimento del titolo e, dall’altro, sulla mancata produzione di un’attestazione della qualifica professionale rilasciata dall’autorità rumena ai sensi dell’art. 13 della direttiva 2013/55/UE. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione della disciplina sopravvenuta sul riparto di competenze ministeriali, la violazione o elusione del giudicato, la decadenza dell’amministrazione dalla possibilità di opporre motivi formali diversi da quelli già esaminati, la violazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE e del d.lgs. 206/2007, l’erronea valutazione della normativa rumena e dei titoli prodotti, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’omesso esame di documenti, la disparità di trattamento, la violazione dei principi di libertà di stabilimento, legittimo affidamento e correttezza, nonché la richiesta di attivazione di misure compensative e di risarcimento del danno.

La decisione

Il ricorso è stato accolto limitatamente alla domanda di annullamento. Il TAR ha ritenuto che la competenza a concludere il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro spetti al Ministero dell’Istruzione, mentre il Ministero dell’Università e della ricerca deve rendere un parere endoprocedimentale. Pertanto, il diniego non poteva essere fondato sull’asserita incompetenza dell’amministrazione scolastica. Il TAR ha inoltre affermato che la mancata produzione dell’attestazione prevista dall’art. 13 della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, non costituisce automaticamente motivo ostativo al riconoscimento. L’amministrazione deve svolgere un’istruttoria concreta sull’insieme dei diplomi, certificati, titoli ed esperienze posseduti, comparando le competenze acquisite nello Stato d’origine con quelle richieste dall’ordinamento italiano e valutando, se necessario, l’imposizione di misure compensative. Poiché il Ministero non aveva compiutamente esaminato l’istanza né svolto tale comparazione, il provvedimento di diniego è stato annullato, con obbligo di riesame. È stata invece respinta la domanda di accertamento del diritto al riconoscimento, non potendo il giudice sostituirsi all’amministrazione in valutazioni tecnico-discrezionali non ancora compiute. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 206/2007

    La competenza per il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali dei docenti conseguiti in altro Stato membro deve essere interpretata alla luce del successivo riparto di attribuzioni ministeriali.

  • art. 2, comma 1, d.l. 1/2020, convertito dalla l. 12/2020

    Attribuisce al Ministero dell’Istruzione la competenza in materia di definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso; tale competenza comprende la conclusione del procedimento di riconoscimento, mentre al Ministero dell’Università spetta un parere endoprocedimentale.

  • art. 13 direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE

    La mancata produzione dell’attestazione della qualifica professionale prevista dalla disposizione non può essere considerata automaticamente ostativa; l’amministrazione deve verificare in concreto le competenze professionali acquisite.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Il riconoscimento può essere subordinato, ove emergano differenze sostanziali tra le qualifiche, all’imposizione di misure compensative.

  • art. 22 d.lgs. 206/2007

    È richiamato in relazione all’obbligo di valutare e, se necessario, attivare misure compensative nel procedimento di riconoscimento.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego è illegittimo per carenza di adeguata istruttoria e motivazione comparativa circa i percorsi formativi e le competenze professionali.

  • art. 49 TFUE

    La disciplina del riconoscimento deve essere applicata in coerenza con la libertà di stabilimento e con l’obiettivo europeo di facilitare la mobilità professionale.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento in Italia delle qualifiche professionali di docente conseguite in un altro Stato membro dell’Unione europea, la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell’Istruzione, mentre il Ministero dell’Università e della ricerca è chiamato a rendere un parere endoprocedimentale, secondo il riparto di attribuzioni introdotto dal d.l. 1/2020.
  • La mancata produzione dell’attestazione formale della qualifica professionale prevista dalla direttiva 2005/36/CE non può determinare automaticamente il rigetto dell’istanza di riconoscimento, quando l’amministrazione possa verificare altrimenti le competenze professionali effettivamente acquisite dal richiedente.
  • L’amministrazione competente deve esaminare complessivamente diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza professionale dell’interessato e comparare le competenze acquisite nello Stato d’origine con le conoscenze e qualifiche richieste dall’ordinamento dello Stato di destinazione.
  • Qualora emerga una non piena equivalenza tra la formazione estera e quella richiesta in Italia, l’amministrazione deve valutare l’eventuale imposizione di misure compensative prima di negare il riconoscimento.
  • È illegittimo il diniego di riconoscimento fondato su una carenza documentale senza un’istruttoria concreta e senza una motivazione comparativa sui percorsi formativi e sulle competenze professionali dell’interessato.
  • Il giudice amministrativo può annullare il diniego e ordinare il riesame, ma non può sostituirsi all’amministrazione nell’accertamento tecnico-discrezionale dell’equivalenza delle qualifiche quando tale valutazione non sia stata ancora compiuta.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioResponsabile del procedimento e competenzaMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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