Cassazione Civile, Ordinanza n. 36062/2023 del 27/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società operante nel settore lattiero-caseario, della cartella esattoriale/ruolo con cui le era stata richiesto il pagamento di somme collegate al prelievo supplementare del latte, in particolare della sanzione prevista per la violazione degli obblighi di versamento e degli adempimenti connessi. Il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che la materia rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto non si trattava di sanzione amministrativa ma di controversia sul prelievo supplementare. Con ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione delle norme sulla giurisdizione e della disciplina del prelievo supplementare, sostenendo che la lite non riguardava l'applicazione del prelievo in sé, bensì l'irrogazione di una sanzione amministrativa per violazione delle regole sul prelievo, controversia che resta devoluta al giudice ordinario. Ha inoltre dedotto che la Corte territoriale non aveva distinto tra giudizi relativi al prelievo supplementare in quanto tale e opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per violazioni connesse al medesimo sistema.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che la controversia non aveva ad oggetto l'applicazione del prelievo supplementare quale misura di riequilibrio del mercato, ma l'impugnazione di una sanzione amministrativa comminata all'acquirente per violazioni della disciplina del prelievo. Ne ha tratto la conseguenza che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, non al giudice amministrativo. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Salerno ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., per la prosecuzione del giudizio e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
l. n. 689/1981
La disciplina delle opposizioni a sanzioni amministrative è richiamata come parametro per distinguere le controversie su sanzioni da quelle sull'applicazione del prelievo supplementare; la Corte ribadisce che, quando è in contestazione la sanzione amministrativa irrogata per violazione delle norme sul prelievo, non opera la devoluzione al giudice amministrativo propria delle controversie sul prelievo in sé.
d.l. n. 49/2003, convertito in l. n. 119/2003
art. 1, comma 8; art. 5, comma 5
Il comma 5 è letto come disposizione che prevede una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, ferma restando la debenza del prelievo; per l'acquirente il prelievo funge solo da parametro di quantificazione della sanzione.
d.l. n. 63/2005, convertito in l. n. 109/2005
La norma devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte, ma non estende tale giurisdizione alle opposizioni contro sanzioni amministrative irrogate per violazioni della disciplina del prelievo.
d.lgs. n. 104/2010
art. 133, lett. t); All. 4, art. 4, comma 1, punto 31
L'art. 2 sexies è stato abrogato e la stessa area di giurisdizione esclusiva è oggi ricondotta all'art. 133, lett. t), c.p.a.; la Corte precisa però che, ai fini della causa, rileva la disciplina vigente al momento della notifica della cartella.
art. 383, comma 3, c.p.c.
Consente, in caso di cassazione della sentenza che abbia erroneamente negato la giurisdizione del giudice ordinario, il rinvio al giudice di primo grado, che avrebbe dovuto a sua volta essere investito della causa.
art. 353 c.p.c.
La Corte osserva che la disciplina attuale, successiva alla riforma, ha abolito il rinvio al primo giudice per motivi di giurisdizione, ma ciò non si applica alle impugnazioni proposte prima del 28 febbraio 2023.
art. 35, commi 1 e 4, d.lgs. n. 149/2022
È richiamato per delimitare l'applicazione temporale della nuova disciplina sul rinvio per motivi di giurisdizione, non applicabile al ricorso in esame.
Massime di principio
- Le controversie sull'applicazione del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma le opposizioni contro sanzioni amministrative irrogate per violazioni della disciplina del prelievo restano devolute al giudice ordinario.
- Ai fini della giurisdizione occorre distinguere tra pretesa pubblica relativa al prelievo supplementare come misura di politica di mercato e pretesa sanzionatoria, nella quale il prelievo opera solo come parametro di quantificazione della sanzione.
- La giurisdizione non può essere estesa per interpretazione oltre il perimetro della controversia concretamente dedotta: se la parte contesta soltanto l'esercizio del potere sanzionatorio e non l'applicazione del prelievo in sé, il sindacato appartiene al giudice ordinario.
- In caso di cassazione della sentenza d'appello che abbia erroneamente negato la giurisdizione del giudice ordinario, la causa va rinviata al giudice di primo grado quando, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, quel giudice avrebbe dovuto essere investito della decisione.
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