Cassazione Penale, Sentenza n. 48334/2022 del 20/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Anna Palmeri ha impugnato la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 494 c.p., articolando tre motivi: 1) mancata certezza sull'identità della persona che aveva richiesto il distacco dell'utenza ENEL (potrebbe essere stata la figlia), con conseguente vizio di motivazione e violazione delle norme sul giudizio di prova; 2) insufficiente motivazione per la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, senza elementi che giustifichino un aumento rispetto al minimo; 3) illegittima quantificazione del risarcimento del danno in sede d'appello: la sentenza di primo grado aveva condannato genericamente al risarcimento e la parte civile non aveva impugnato, ma la Corte territoriale ha equitativamente liquidato l'importo (euro 5.000), violando il principio devolutivo e le regole sul rito e sulla liquidazione del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo relativo alla quantificazione del danno: ha annullato la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione (decorso al 20/01/2022, tenuto conto di una sospensione di 60 giorni) e ha annullato la stessa sentenza, agli effetti civili, limitatamente alla quantificazione del risarcimento, rinviando per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello. Quanto al resto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato: il primo motivo è stato ritenuto generico e sostanzialmente infondato rispetto alle risultanze (la persona che aveva telefonato si era qualificata come Palmeri e vi erano elementi indiziari); il secondo motivo è assorbito dalla declaratoria di estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 494 cod. pen.
Norma del reato per cui è stata condannata la ricorrente; la sentenza di merito aveva accertato la fattispecie, poi estinta per prescrizione dalla Cassazione.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova e alle modalità istruttorie; implica regole sulla formazione e valutazione della prova nel processo penale.
art. 530 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per vizio formale o di motivazione nell'istruttoria; concerne le nullità e gli effetti sulle decisioni giudiziali.
art. 606 lett. b) e e) cod. proc. pen.
Motivi di cassazione relativi al vizio di motivazione e alla violazione di norme di legge; usati per inquadrare i rilievi sulla motivazione della sentenza impugnata.
art. 133 cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena, richiamata dal ricorrente per contestare la mancanza di adeguata motivazione nell'aumento della pena rispetto al minimo edittale.
art. 597 cod. pen.
Citato dal ricorrente in relazione alla liquidazione del danno (contestualmente a questioni di competenza e devoluzione); nella decisione la questione è stata valutata in termini di principio devolutivo e di corretto ambito di giudizio per la quantificazione.
principio devolutivo e giurisprudenza interna (Sez.5, n.12725/2019; Sez.5, n.30466/2019)
Sez. 5, n. 12725 del 12/12/2019, dep. 22/04/2020, Arena Francesco; Sez. 5, n. 30466 del 06/06/2019, Barbato Andrea
La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la Corte d'appello non può procedere a una nuova definizione equitativa del danno quando la condanna di primo grado aveva resoltato una pronuncia generica non impugnata dalla parte civile: ciò viola il principio devolutivo e le regole sull'ambito dell'appello e della liquidazione del danno.
regole sulla prescrizione del reato
La Cassazione ha verificato il decorso della prescrizione (tenendo conto di periodi di sospensione) e ha dichiarato estinto il reato alla data indicata, con conseguente annullamento senza rinvio degli effetti penali.
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado condanna genericamente al risarcimento e la parte civile non impugna, il giudice d'appello non può procedere ex novo a una liquidazione equitativa del danno: ciò violerebbe il principio devolutivo; la quantificazione deve essere rimessa al giudice civile competente o decisa nei modi e nei termini consentiti dalle norme processuali.
- L'accertamento dell'identità dell'autore di un fatto (es. chi ha telefonato per richiedere un distacco) richiede prova sufficientemente certa: l'esistenza di fondate alternative (es. un familiare) può rendere la condanna non sostenibile se la prova non raggiunge il grado richiesto in ambito penale.
- La determinazione della pena al di sopra del minimo edittale deve essere motivata con riferimento a circostanze aggravanti o all'entità del danno; la mera affermazione non motivata dell'aumento può essere impugnata per vizio di motivazione.
- Quando un motivo di cassazione incide sulla regolarità del processo e sulla temporalità, occorre sempre verificare l'eventuale estinzione del reato per prescrizione: ciò può condurre all'annullamento senza rinvio degli effetti penali.
- In giudizio penale, le questioni civili hanno un ambito proprio: la quantificazione del danno può richiedere il rinvio al giudice civile competente, soprattutto se la pronuncia di merito non ha fissato l'ammontare in modo definito o se la parte civile non ha esercitato i rimedi processuali previsti.
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