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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08773/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (promissario acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare relativo a un'autorimessa, concluso tra le parti nel 2008, con versamento da parte della promissaria acquirente di euro 20.000 a titolo di caparra confirmatoria e di euro 30.000 a titolo di acconto prezzo. Il termine per la stipula del definitivo, inizialmente fissato al 31 dicembre 2009, era stato poi prorogato al 31 luglio 2010. La promissaria acquirente ha agito chiedendo, in via principale, l'accertamento della risoluzione di diritto del preliminare e la condanna della controparte al doppio della caparra e alla restituzione dell'acconto; in subordine ha chiesto la restituzione delle somme e, ulteriormente, la risoluzione per inadempimento della promittente venditrice e il risarcimento dei danni. La promittente venditrice si è difesa sostenendo che il termine non fosse essenziale e che non vi fossero i presupposti della risoluzione, proponendo a sua volta domanda riconvenzionale di esecuzione in forma specifica del preliminare. Il Tribunale ha pronunciato la risoluzione del contratto per inadempimento della promittente venditrice, condannandola alla restituzione di caparra e acconto. La Corte d'appello ha respinto l'appello principale della venditrice e, accogliendo l'appello incidentale della compratrice, ha qualificato le diffide del luglio/agosto 2010 come esercizio del recesso ex art. 1385, comma 2, c.c., condannando la venditrice al pagamento del doppio della caparra. Nel ricorso per cassazione la venditrice ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione contraddittoria circa il rapporto tra risoluzione e recesso; violazione di norme sostanziali e processuali sulla gravità dell'inadempimento e sull'onere della prova; omesso esame di fatti decisivi; violazione del divieto di domande nuove in appello per l'avvenuta conversione della domanda di risoluzione in domanda di recesso; ultrapetizione in tema di restituzione dell'IVA. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, affermando in particolare che la domanda di accertamento della risoluzione corredata dalla richiesta del doppio della caparra può essere qualificata come azione di recesso; che la valutazione della gravità dell'inadempimento e della tollerabilità del ritardo è apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione; che il recesso ex art. 1385 c.c. richiede comunque un inadempimento non di scarsa importanza; e che, una volta risolto il contratto, devono essere restituiti anche gli importi corrispondenti all'IVA addebitata in rivalsa senza necessità di specifica domanda.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato respinto. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il recesso della promissaria acquirente e ha mantenuto la condanna della promittente venditrice al pagamento del doppio della caparra confirmatoria, oltre alle restituzioni dovute, compresa la componente IVA corrisposta sul prezzo. La Corte ha escluso sia la denunciata contraddittorietà della sentenza d'appello sia la novità della domanda di recesso, ritenendo che la qualificazione operata dal giudice di merito fosse consentita alla luce del contenuto sostanziale delle domande proposte. Ha inoltre affermato che la valutazione della gravità dell'inadempimento, specie in presenza di proroga di un termine già non rispettato e di mancata ultimazione dell'immobile alla data convenuta, appartiene al merito ed è sottratta al sindacato di legittimità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come base del rito sommario introduttivo poi mutato in ordinario

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 1453 c.c.

    evocato per distinguere la risoluzione giudiziale dalla risoluzione per recesso

  • art. 1455 c.c.

    la non scarsa importanza dell'inadempimento va valutata in concreto in relazione all'utilità del contratto

  • art. 1385, secondo comma, c.c.

    il recesso del contraente adempiente, con richiesta del doppio della caparra, può essere qualificato anche se la parte ha usato impropriamente il termine "risoluzione"

  • art. 1385, terzo comma, c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sul divieto di domanda nuova e sul regime della caparra

  • art. 2697, primo comma, c.c.

    richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere probatorio

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o ignora i fatti non contestati; non se valuta liberamente le prove

  • art. 116, primo comma, c.p.c.

    non è sindacabile in cassazione il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la censura di motivazione asseritamente contraddittoria

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per la censura di motivazione insufficiente o contraddittoria

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    invocato per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato per nullità della sentenza

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il sindacato sul fatto è precluso in presenza di doppia conforme e comunque non può risolversi in rivalutazione del merito

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, è precluso il motivo ex art. 360, n. 5

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per il divieto di nuove domande in appello

  • art. 112 c.p.c.

    evocato per la censura di ultrapetizione

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    la somma richiesta a titolo di IVA, se addebitata in rivalsa sul corrispettivo poi da restituire, deve essere restituita insieme a quest'ultimo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    previsto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel preliminare di vendita, la domanda di accertamento della risoluzione del contratto accompagnata dalla richiesta del doppio della caparra può essere interpretata, secondo il suo contenuto sostanziale, come esercizio del recesso ex art. 1385, comma 2, c.c., anche se la parte abbia usato il nomen iuris "risoluzione".
  • Il recesso del contraente adempiente fondato sulla caparra confirmatoria presuppone comunque un inadempimento della controparte non di scarsa importanza; il giudice deve valutare in concreto l'incidenza del ritardo o dell'omissione sul sinallagma e sull'utilità del contratto.
  • La valutazione della gravità dell'inadempimento e della tollerabilità del ritardo è apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione, salvo specifici vizi motivazionali nei limiti oggi consentiti.
  • La mancata essenzialità del termine non impedisce che la sua inosservanza, specie dopo una proroga già concessa, integri un inadempimento grave idoneo a giustificare la risoluzione o il recesso.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o trascuri fatti non contestati; non è invece consentito censurare in cassazione la mera preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere prospettata per contestare il modo in cui il giudice ha esercitato il suo prudente apprezzamento delle prove, salvo che abbia attribuito a un mezzo istruttorio un valore diverso da quello previsto dalla legge.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso nei limiti stabiliti dall'art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
  • Quando il contratto risolto prevedeva l'addebito dell'IVA sul corrispettivo, la restituzione della somma dovuta per effetto della risoluzione comprende anche la componente corrispondente all'imposta rivalsa, senza necessità di una specifica domanda.
  • La distinzione tra risoluzione giudiziale e recesso ex art. 1385 c.c. non incide sul risultato estintivo del contratto, che resta la caducazione ex tunc del vincolo, ma muta il titolo e il regime della tutela economica conseguente.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareCompravendita immobiliareImpugnazioni
RamiContrattiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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