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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20029/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguardava la domanda di riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto riferita al periodo compreso tra settembre 1977 e gennaio 2000. Il giudice di merito aveva ritenuto improcedibile il ricorso introdotto nel 2015 perché la medesima domanda era già stata oggetto di un precedente giudizio definito con sentenza del Tribunale di Brindisi n. 2657/2012, con conseguente formazione del giudicato. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge sostenendo che non si fosse verificata alcuna decadenza, poiché la domanda amministrativa sarebbe stata presentata il 1.7.2006 e il giudizio introdotto il 3.7.2007; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che il precedente ricorso non facesse riferimento a domande amministrative e che il nuovo ricorso del 2015 avesse petitum e causa petendi diversi, anche perché chiedeva la costituzione della pensione a decorrere dal 2011, con conseguente insussistenza del giudicato esterno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non indicava specificamente le norme violate e, soprattutto, non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fondato la decisione sul giudicato e non sulla decadenza. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non denunciava un omesso esame di un fatto storico decisivo ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.; inoltre, anche riqualificando la censura come violazione dell'art. 2909 c.c., essa sarebbe stata comunque inammissibile per mancata trascrizione e produzione degli atti processuali e della sentenza irrevocabile su cui si fondava l'allegazione circa l'inesistenza del giudicato esterno. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 47, D.P.R. n. 639 del 1970

    richiamato dal giudice di merito per ritenere tardivo il ricorso giudiziale rispetto alla domanda amministrativa; la Cassazione però osserva che la sentenza impugnata aveva comunque fondato la decisione sull'improcedibilità per giudicato, non sulla decadenza

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    la doglianza di violazione di legge è stata ritenuta inammissibile perché priva di specifica indicazione delle norme asseritamente violate e non pertinente rispetto alla ratio decidendi

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non prospettava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, secondo il paradigma restrittivo elaborato dalle Sezioni Unite

  • art. 2909 c.c.

    richiamato solo in via ipotetica; la censura sarebbe comunque inammissibile per mancata produzione e trascrizione degli atti necessari a verificare l'esistenza o meno del giudicato esterno

  • art. 380-bis c.p.c.

    menzionato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve confrontarsi in modo diretto con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione si fonda sul giudicato, è inammissibile la censura che deduce solo una diversa questione, come la decadenza, non affrontata dalla sentenza.
  • La deduzione del vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. richiede l'allegazione dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente contestare la valutazione giuridica o la ricostruzione della controversia.
  • Chi deduce l'inesistenza di un giudicato esterno deve indicare e produrre gli atti e i provvedimenti rilevanti, trascrivendone almeno le parti essenziali, perché la Corte possa verificare il contenuto del precedente decisivo.
  • La sentenza che abbia deciso nel merito la domanda, anche se attraverso una motivazione che richiami la mancanza di prova di un presupposto fattuale, può comunque essere idonea a formare giudicato sulla medesima domanda proposta nuovamente tra le stesse parti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato quando ricorrono i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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