Regolamento (UE) 2023/1162
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione del 6 giugno 2023 sui requisiti di interoperabilità e su procedure non discriminatorie e trasparenti per l'accesso ai dati di misurazione e consumo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione 2023/1162 concretizza l’articolo 24 della direttiva (UE) 2019/944 introducendo un modello di riferimento comune per l’accesso ai dati di misurazione e consumo nel mercato elettrico. Definisce ruoli, responsabilità e procedure standard per consentire ai clienti finali e ai soggetti ammessi di accedere ai dati in modo sicuro, tempestivo, non discriminatorio e interoperabile. Inoltre impone agli Stati membri di mappare e comunicare le proprie prassi nazionali e di pubblicarle in un archivio comune europeo. Le disposizioni operano senza pregiudizio per il GDPR e per la disciplina privacy delle comunicazioni elettroniche.
Stabilisce requisiti di interoperabilità e procedure non discriminatorie e trasparenti per l’accesso ai dati di misurazione e consumo dell’energia elettrica, inclusi i dati in tempo quasi reale dei contatori intelligenti.
Ambito di applicazione
Si applica ai dati storici convalidati di misurazione e consumo e ai dati non convalidati di misurazione e consumo in tempo quasi reale nel mercato al dettaglio dell’energia elettrica. Riguarda i clienti finali, i soggetti ammessi che offrono servizi connessi all’energia e i pertinenti operatori di mercato (amministratore dei dati misurati, amministratore dei punti di misurazione, fornitore dell’accesso ai dati, amministratore delle autorizzazioni, gestore del contatore, fornitori di servizi di identità). È destinato agli Stati membri per l’attuazione del modello di riferimento e per la comunicazione/pubblicazione delle prassi nazionali; si applica nel SEE. Restano fermi gli obblighi in materia di protezione dei dati personali e comunicazioni elettroniche; i dati possono essere condivisi anche per finalità pubbliche legittime se previsto a livello nazionale.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162: interoperabilità e accesso ai dati di misurazione e consumo nel settore elettrico
Il regolamento dà attuazione all’articolo 24 della direttiva (UE) 2019/944 e costruisce un quadro comune per l’accesso ai dati di misurazione e consumo dell’energia elettrica. L’obiettivo è rendere i flussi di dati tra operatori e clienti finali più interoperabili, trasparenti e non discriminatorî, favorendo al contempo servizi energetici innovativi, concorrenza nel mercato retail e riduzione degli oneri amministrativi.
Contesto e finalità
Nei considerando la Commissione evidenzia che i sistemi di misurazione intelligenti devono consentire ai consumatori di accedere a dati oggettivi e trasparenti, anche per alimentare sistemi di gestione dell’energia domestica. Il regolamento è il primo di una serie di atti di esecuzione destinati a completare l’attuazione dell’articolo 24 della direttiva 2019/944 e si fonda sull’idea di un modello comune di riferimento, pur lasciando agli Stati membri margini di adattamento per i livelli di comunicazione e delle componenti.
Ambito oggettivo e soggettivo
Il regolamento si applica ai dati storici convalidati di misurazione e consumo e ai dati non convalidati in tempo quasi reale. Riguarda i clienti finali, i soggetti ammessi che erogano servizi connessi all’energia e una serie di operatori di mercato: amministratore dei dati misurati, amministratore dei punti di misurazione, fornitore dell’accesso ai dati, amministratore delle autorizzazioni, gestore del contatore e fornitore di servizi di identità. Le norme si applicano nel mercato al dettaglio dell’energia elettrica e presuppongono l’esistenza, a livello nazionale, di prassi e infrastrutture di gestione dei dati coerenti con il modello di riferimento.
Definizioni e architettura del modello
L’articolo 2 contiene le definizioni funzionali al sistema. In particolare:
- il "modello di riferimento" è l’insieme delle procedure necessarie per accedere ai dati, con lo scambio minimo di informazioni richiesto tra i partecipanti al mercato;
- i "dati di misurazione e consumo" comprendono consumi prelevati dalla rete, immessi nella rete o prodotti in loco;
- i "dati storici convalidati" sono i dati storici raccolti da contatori convenzionali o intelligenti, eventualmente integrati da valori sostitutivi;
- i "dati in tempo quasi reale" sono dati non convalidati, forniti in modo continuativo da contatori intelligenti o sistemi di misurazione intelligente in un breve lasso di tempo.
Il modello di riferimento è costruito su ruoli, informazioni e processi, con una logica tecnologicamente neutrale. Il regolamento richiama anche il principio di interoperabilità a più livelli: commerciale, funzionale, informativo, di comunicazione e di componenti, ma disciplina direttamente soprattutto i primi tre, lasciando agli Stati membri l’implementazione dei livelli comunicazione e componenti secondo le prassi nazionali.
Ruoli e responsabilità operative
L’amministratore dei dati misurati deve mettere a disposizione i dati convalidati su richiesta, consentire l’accesso ai clienti finali in formato interoperabile, tenere un registro degli accessi e verificare la presenza di una base giuridica o di un’autorizzazione attiva prima di trasferire i dati ai soggetti ammessi. Deve inoltre conservare le informazioni complementari sui dati storici e rendere disponibili ambienti di prova per verificare la compatibilità dei sistemi.
L’amministratore dei punti di misurazione ha un ruolo di raccordo: deve informare tempestivamente gli altri soggetti quando cambia l’assegnazione del cliente finale al punto di misurazione o si verificano circostanze che invalidano le autorizzazioni attive.
Il fornitore dell’accesso ai dati deve pubblicare le procedure di accesso e consentire al cliente finale di ottenere i propri dati storici senza indebito ritardo; inoltre deve conservare e rendere disponibili le informazioni di registro relative all’accesso.
L’amministratore delle autorizzazioni gestisce il ciclo di vita delle autorizzazioni: le concede e revoca su richiesta del cliente finale, mantiene l’elenco delle autorizzazioni attive e storiche, gestisce le notifiche di cessazione e revoca, informa le parti coinvolte e pubblica le procedure utilizzate. Gli amministratori delle autorizzazioni devono anche cooperare con i soggetti ammessi e con gli amministratori dei dati misurati per le prove di attuazione prima e durante il go-live.
Accesso ai dati storici convalidati e autorizzazioni
Il regolamento distingue due canali principali di accesso. Nel primo, il cliente finale accede direttamente ai propri dati storici convalidati tramite il fornitore dell’accesso ai dati. La procedura prevede l’identificazione del fornitore, l’autenticazione del cliente, la verifica delle credenziali, il collegamento al punto di misurazione, la richiesta dei dati e la loro trasmissione senza indebito ritardo.
Nel secondo canale, il cliente finale autorizza un soggetto ammesso a ricevere i dati. L’autorizzazione deve contenere elementi essenziali quali soggetto ammesso, punto di misurazione facoltativo, specifica dei dati, finalità, calendario di trasmissione per i dati futuri e durata massima. La procedura prevede: identificazione dell’amministratore delle autorizzazioni, autenticazione del cliente, predefinizione dei dettagli dell’autorizzazione, convalida, conservazione dell’autorizzazione con identificativo e marca temporale, notifica al cliente e al soggetto ammesso, e poi trasferimento dei dati già disponibili e di quelli che diverranno disponibili in futuro.
L’allegato chiarisce che i dati già disponibili e i dati futuri possono essere trattati come un’unica procedura, anche se nella mappatura nazionale possono essere separati. Sono inoltre previsti i registri di rilascio, i registri degli accessi e gli elementi informativi minimi che devono accompagnare i dati trasferiti.
Cessazione del servizio e revoca dell’autorizzazione
Il regolamento disciplina sia la cessazione del servizio da parte del soggetto ammesso sia la revoca da parte del cliente finale. In caso di cessazione del servizio, il soggetto ammesso deve compiere senza ritardo gli adempimenti necessari ai fini del GDPR e notificare la cessazione all’amministratore delle autorizzazioni, che a sua volta informa cliente finale e amministratore dei dati misurati.
In caso di revoca, il cliente finale può individuare l’autorizzazione da revocare; l’amministratore delle autorizzazioni aggiorna il registro, comunica la revoca agli altri soggetti e interrompe la condivisione dei dati. La revoca può anche derivare implicitamente da un mutamento del diritto sul punto di misurazione, ad esempio per trasloco, nel qual caso l’amministratore del punto di misurazione e l’amministratore dei dati misurati innescano la revoca delle autorizzazioni collegate.
Dati in tempo quasi reale e contatori intelligenti
Per i dati non convalidati in tempo quasi reale il regolamento prevede una disciplina specifica, applicabile ai contatori intelligenti installati dopo il 4 luglio 2019 o sistematicamente introdotti dopo tale data, in linea con la direttiva 2019/944. Il cliente finale può richiedere l’attivazione del flusso di dati al gestore del contatore, che fornisce le credenziali o le informazioni necessarie per usare o decifrare il flusso.
La lettura dei dati può avvenire tramite interfaccia standardizzata o accesso remoto, con metodo push o pull. Il sistema di ricezione dati lato consumo elabora poi i dati ricevuti e, se necessario, li decifra. Il regolamento richiama alcune norme tecniche disponibili, tra cui EN 50491-11, la serie EN 62056 (DLMS/COSEM), la serie EN 13757 (M-Bus) ed EN 16836 (Zigbee SEP 1.1), ma mantiene un approccio neutrale rispetto alla tecnologia e al metodo di accesso.
Comunicazione e pubblicazione delle prassi nazionali
Una parte centrale del regolamento riguarda la trasparenza delle modalità nazionali di attuazione. Gli Stati membri devono mappare e aggiornare le proprie prassi nazionali, descrivendo le fasi delle procedure di cui all’allegato, e comunicarle alla Commissione, che le pubblicherà in un archivio accessibile al pubblico. Le informazioni comunicate devono riguardare anche l’attuazione del modello di riferimento e dei diversi ruoli e scambi informativi.
La scadenza ordinaria per la comunicazione è il 5 luglio 2025. Per gli Stati membri che siano passati a un nuovo sistema nazionale di gestione dei dati prima del 5 gennaio 2025, è ammessa una comunicazione limitata alle nuove disposizioni, a condizione che il nuovo sistema copra oltre il 90 % dei clienti finali entro il 5 luglio 2026. La Commissione, assistita da ENTSO per l’energia elettrica ed EU DSO, deve pubblicare orientamenti per la comunicazione entro il 5 luglio 2024.
Cooperazione istituzionale e archivio europeo
Il regolamento valorizza la cooperazione tra ENTSO per l’energia elettrica ed EU DSO, che può assumere la forma di un gruppo di lavoro misto. I due organismi raccolgono e pubblicano le prassi nazionali e assistono la Commissione nel monitoraggio dell’attuazione e nello sviluppo di futuri atti di esecuzione sull’interoperabilità dei dati. Devono inoltre lavorare in stretta collaborazione con autorità nazionali di regolazione, autorità competenti, soggetti regolamentati e altri portatori di interesse, compresi consumatori, rivenditori al dettaglio, organismi di normazione, fornitori di servizi e fabbricanti.
Protezione dei dati e rapporti con altri atti UE
Il regolamento opera espressamente nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e, per gli aspetti pertinenti ai contatori intelligenti come apparecchiature terminali, anche della direttiva 2002/58/CE. Il considerando 16 sottolinea che i dati personali scambiati, come gli identificativi del contatore o del punto di connessione, devono essere trattati nel rispetto dei principi di liceità, minimizzazione, conservazione e base giuridica. Il regolamento richiama anche il regolamento (UE) n. 910/2014 sull’identificazione elettronica, suggerendo l’uso di soluzioni digitali conformi e di infrastrutture nazionali già operative.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 3, relativo all’applicazione del modello di riferimento da parte delle imprese elettriche del mercato al dettaglio, si applica dal 5 gennaio 2025. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e modello di riferimento
L’articolo 1 stabilisce requisiti di interoperabilità e regole per procedure non discriminatorie e trasparenti di accesso ai dati di misurazione e consumo. Viene istituito un modello di riferimento comune, che definisce norme e procedure cui gli Stati membri devono attenersi; il modello individua anche i partecipanti al mercato e i ruoli disciplinati dagli articoli 5-8 e dall’allegato.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, modello di riferimento, dati storici convalidati, dati in tempo quasi reale, soggetto ammesso, amministratore dei dati misurati, amministratore delle autorizzazioni, amministratore dei punti di misurazione, fornitore dell’accesso ai dati, gestore del contatore, fornitore di servizi di identità e sistema di ricezione dati sul lato consumo in tempo quasi reale.
Responsabilità dell’amministratore dei dati misurati
Ai sensi dell’articolo 5, tale soggetto deve mettere a disposizione i dati convalidati tramite interfaccia online o altra interfaccia idonea, su richiesta, in modo non discriminatorio e senza indebito ritardo; consentire ai clienti finali di accedere e condividere i propri dati in formato strutturato, di uso comune, leggibile meccanicamente e interoperabile; mantenere un registro di accesso ai dati accessibile gratuitamente ai clienti finali; verificare, quando trasmette dati ai soggetti ammessi, che esista un’autorizzazione attiva o un’altra base giuridica. Deve inoltre conservare le informazioni complementari sui dati storici per il periodo previsto dalla direttiva 2019/944 e consentire prove di compatibilità ai soggetti ammessi prima e durante l’attuazione delle procedure.
Responsabilità dell’amministratore dei punti di misurazione
L’articolo 6 impone di informare senza indebito ritardo l’amministratore delle autorizzazioni e, se del caso, l’amministratore dei dati misurati di ogni modifica nell’assegnazione dei clienti finali ai punti di misurazione o di altre circostanze che rendano invalide le autorizzazioni attive.
Responsabilità del fornitore dell’accesso ai dati
L’articolo 7 obbliga il fornitore dell’accesso ai dati a pubblicare, mediante interfaccia online, le procedure di accesso e i mezzi per l’accesso ai dati storici dei clienti finali. Deve inoltre conservare e rendere disponibili gratuitamente le informazioni di registro relative all’accesso ai dati, quando richiesto dal cliente finale.
Responsabilità dell’amministratore delle autorizzazioni
L’articolo 8 disciplina la concessione e revoca delle autorizzazioni per l’accesso ai dati storici convalidati su richiesta del cliente finale, la messa a disposizione della panoramica delle autorizzazioni attive e storiche, la gestione delle notifiche di annullamento, i registri delle autorizzazioni e la pubblicazione delle procedure. Sono previsti obblighi di notifica verso amministratore dei dati misurati, soggetto ammesso e cliente finale, nonché cooperazione per gli ambienti di prova.
Accesso ai dati in tempo quasi reale
L’articolo 9 dispone che gli Stati membri applichino i metodi dell’allegato per garantire ai clienti finali l’accesso ai dati non convalidati in tempo quasi reale tramite interfaccia standardizzata o accesso a distanza.
Comunicazione e archivio delle prassi nazionali
L’articolo 10 impone agli Stati membri di mappare e aggiornare le prassi nazionali, descrivendo in dettaglio modalità e ordine delle fasi procedurali, e di comunicarle alla Commissione per la pubblicazione in un archivio pubblico. La comunicazione deve avvenire entro il 5 luglio 2025; per gli Stati membri passati a un nuovo sistema nazionale di gestione dei dati prima del 5 gennaio 2025, è possibile comunicare solo le nuove disposizioni se il sistema copre oltre il 90 % dei clienti finali entro il 5 luglio 2026.
Ruolo di EU DSO e ENTSO per l’energia elettrica
Gli articoli 11 e 12 prevedono una cooperazione tra EU DSO ed ENTSO per l’energia elettrica, potenzialmente tramite un gruppo di lavoro misto, per raccogliere e pubblicare le prassi nazionali e assistere la Commissione nel monitoraggio e nello sviluppo di futuri atti di esecuzione. Entro il 5 luglio 2024 la Commissione, con il loro supporto, deve pubblicare orientamenti per la comunicazione delle prassi nazionali.
Tutela dei dati personali
Il considerando 16 ribadisce che il trattamento dei dati personali deve essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 e, per i contatori intelligenti come apparecchiature terminali, anche alla direttiva 2002/58/CE. Il regolamento opera quindi in coordinamento con la disciplina privacy dell’Unione.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 14 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; l’articolo 3 si applica dal 5 gennaio 2025. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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