Ordinanza n. 2293/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto che i profili di censura potessero essere esaminati compiutamente dal TAR nel merito e che, allo stato, non sussistesse un danno grave e irreparabile, anche considerando che le prove previste dal bando si erano già svolte il 28 maggio 2026. Le spese del grado cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il bando di stabilizzazione dei funzionari del processo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta nell’ambito della controversia relativa al bando di stabilizzazione dei funzionari del processo, pubblicato il 16 marzo 2026. Il testo non specifica analiticamente i motivi di censura, limitandosi a riferire che i profili dedotti avrebbero potuto essere compiutamente esaminati dal TAR nella fase di merito.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la misura cautelare può essere negata quando i profili di censura richiedano un esame compiuto riservato alla fase di merito e non emerga, allo stato degli atti, un danno grave e irreparabile.
- La concreta verificazione dell’evento cui la domanda cautelare intendeva porre rimedio può incidere sull’attualità e sull’irreparabilità del pregiudizio cautelare; nel caso esaminato, lo svolgimento delle prove previste dal bando è stato considerato dal giudice ai fini dell’esclusione del danno grave e irreparabile.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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