Parere n. 411/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- del 4 novembre 2013 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego prefettizio del 4 novembre 2013 della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana fondato su una condanna irrevocabile per il delitto di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità, ritenuto ostativo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 91/1992. Ha dedotto che la medesima condotta era stata oggetto di una precedente condanna, per la quale aveva ottenuto la riabilitazione, e che la seconda sentenza era stata successivamente revocata dal giudice dell’esecuzione per violazione del principio del ne bis in idem. Il Ministero dell’interno ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia spettasse al giudice ordinario.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l’eccezione ministeriale di difetto di giurisdizione. Secondo l’orientamento prevalente richiamato nel parere, nella materia dell’acquisto della cittadinanza per iuris communicatio il coniuge del cittadino italiano è titolare di un diritto soggettivo, che si affievolisce a interesse legittimo soltanto quando l’amministrazione eserciti il potere discrezionale di valutare comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992. Per tutte le altre cause ostative, compresa quella contestata nel caso concreto, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Il ricorso straordinario è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda qualora venga riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dalla notificazione della decisione presidenziale, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute. Il parere ha inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Osservazioni
Giurisdizione sulla domanda di cittadinanza
La controversia relativa al diniego della cittadinanza fondato su una causa ostativa diversa dai comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché riguarda un diritto soggettivo e non l’esercizio di una discrezionalità amministrativa incidente su un interesse legittimo.
Norme richiamate
art. 5 legge 5 febbraio 1992, n. 91
La disposizione costituisce la base dell’istanza di acquisto della cittadinanza italiana proposta dal ricorrente.
art. 6, comma 1, lettera b), legge n. 91/1992
Era stata posta dall’amministrazione a fondamento del diniego, quale disposizione ritenuta applicabile alla condanna penale; il Consiglio di Stato ha precisato che la relativa controversia non rientra nella giurisdizione amministrativa.
art. 6, comma 1, lettera c), legge n. 91/1992
comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
È individuata come l’unica causa preclusiva la cui valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione determina l’affievolimento del diritto soggettivo a interesse legittimo e radica la giurisdizione amministrativa.
art. 8, comma 2, legge n. 91/1992
quando dalla data di presentazione dell’istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni
Il parere richiama l’abrogazione della disposizione ad opera dell’art. 14 del decreto-legge n. 113/2018, convertito dalla legge n. 132/2018, nel ricostruire l’ambito temporale dell’orientamento giurisprudenziale richiamato.
art. 14 decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132
Ha abrogato il comma 2 dell’art. 8 della legge n. 91/1992.
art. 9 legge 21 luglio 2000, n. 205
Il termine di tre mesi per la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario è applicato dal parere secondo la disciplina della translatio iudicii richiamata nella motivazione.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme all’art. 10 del regolamento (UE) 2016/679, il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali relativi al ricorrente.
Massime di principio
- Nelle controversie sull’acquisto della cittadinanza italiana per iuris communicatio, la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo, salvo che l’amministrazione eserciti il potere discrezionale di valutare comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992.
- Quando il diniego della cittadinanza è fondato su una causa ostativa diversa dai comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è inammissibile per difetto di giurisdizione quando la controversia sulla cittadinanza rientra nella giurisdizione del giudice ordinario; la domanda può tuttavia essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dalla notificazione della decisione presidenziale, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute.
- Il superamento di un precedente orientamento giurisprudenziale contrario può essere espressamente affermato dalla Sezione quando l’indirizzo successivo, condiviso anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sia divenuto prevalente.
Diniego di cittadinanza italiana e difetto di giurisdizione
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un cittadino algerino contro il diniego prefettizio della concessione della cittadinanza italiana, adottato il 4 novembre 2013 dal Ministero dell’interno nell’ambito di un procedimento avviato ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Fatti e motivi del ricorso
L’istanza di cittadinanza era stata presentata l’11 novembre 2011. Il diniego era stato motivato con una condanna irrevocabile per il delitto di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità, previsto dall’art. 495 c.p., ritenuta ostativa ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 91/1992.
Il ricorrente aveva sostenuto che la medesima condotta era già stata oggetto di una precedente sentenza di condanna, per la quale era stata concessa la riabilitazione. Aveva inoltre evidenziato che il giudice dell’esecuzione aveva successivamente revocato la seconda sentenza per violazione del principio del ne bis in idem.
Eccezione ministeriale
Il Ministero dell’interno ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha chiesto, in subordine, il rigetto del ricorso nel merito. Il ricorrente, dopo la trasmissione della relazione ministeriale, non ha presentato osservazioni o controdeduzioni.
Quadro giurisprudenziale sulla cittadinanza
La Sezione ha richiamato il più recente e prevalente orientamento secondo cui, in materia di acquisto della cittadinanza per iuris communicatio, il coniuge del cittadino italiano è titolare di un diritto soggettivo. Tale posizione si affievolisce a interesse legittimo soltanto quando l’amministrazione esercita il potere discrezionale di valutare la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, previsti dall’art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992.
La Sezione ha richiamato, tra gli altri, i precedenti delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 7441 del 1993, n. 1000 del 1995 e n. 29297 del 2021, nonché precedenti della giurisprudenza amministrativa e della stessa Sezione. È stato ritenuto superato il precedente orientamento contrario espresso dalla Sezione nel parere n. 1387 del 2020.
Decisione sulla giurisdizione
Secondo il parere, l’unica causa preclusiva affidata a una valutazione discrezionale dell’amministrazione, tale da radicare la giurisdizione amministrativa, è quella relativa ai comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Le altre cause ostative, compresa quella posta a base del diniego impugnato, attengono a una posizione di diritto soggettivo e sono devolute al giudice ordinario.
Il ricorso straordinario è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, senza esame delle censure riguardanti la condanna penale, la riabilitazione e la successiva revoca della sentenza.
Riproposizione della domanda
La Sezione ha fatto salva la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione adottata dal Presidente della Repubblica, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme le preclusioni e le decadenze già intervenute.
Oscuramento dei dati personali
In applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 196/2003 e dell’art. 10 del regolamento (UE) 2016/679, è stato disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente.
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