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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33070/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un precetto notificato da una società condomina nei confronti di un'altra condomina, per il pagamento di una somma indicata come dovuta a titolo di risarcimento dei danni da infiltrazioni, in esecuzione di una precedente sentenza di condanna emessa contro il condominio. La società destinataria del precetto ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che il precetto fosse nullo perché l'obbligazione doveva essere ripartita secondo il criterio della parziarietà e non poteva essere azionata nei confronti del singolo condomino nei termini intimati. Il Tribunale ha accolto l'opposizione, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione, reputando legittimo il precetto e compensando integralmente le spese di entrambi i gradi. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha censurato solo la statuizione sulle spese: ha dedotto motivazione apparente e contraddittoria, violazione dell'art. 91 c.p.c., abuso del processo della controparte e violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, sostenendo che la compensazione fosse illegittima e lesiva del giusto processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza principale sulla compensazione delle spese non cogliesse nel segno, perché la Corte territoriale aveva motivato richiamando il non ancora consolidato stato della giurisprudenza sulla distinzione tra obbligazioni condominiali parziarie e solidali, specie con riguardo alle obbligazioni da illecito aquiliano, e perché tale valutazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti di legge. Ha inoltre ritenuto infondato e aspecifico il motivo sull'abuso del processo, mancando l'allegazione di elementi concreti di mala fede o colpa grave della resistente. Infine ha giudicato apodittica la censura fondata su art. 111 Cost. e art. 6 CEDU, osservando che la mancata attribuzione delle spese non integra di per sé violazione del giusto processo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.

    è il rimedio utilizzato per contestare il precetto intimato in esecuzione di un titolo giudiziale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione dell’art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.

    è il vizio formalmente dedotto nei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente, perplessa o incomprensibile.

  • art. 91 c.p.c.

    violazione dell’art. 91, comma 1, cod. proc. civ.

    la Corte ribadisce che la regola delle spese segue la soccombenza, salvo i limiti alla discrezionalità del giudice di merito nella compensazione.

  • art. 96 c.p.c.

    comportamento valutabile ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere un asserito abuso del processo, non dimostrato in concreto.

  • art. 88 c.p.c.

    evocato dalla ricorrente nel contesto dell'asserito comportamento processuale scorretto della controparte.

  • art. 111 Cost.

    in relazione all’art. 111 Cost.

    la Corte esclude che la compensazione delle spese, di per sé, violi il giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalla ricorrente; la Corte ne esclude la violazione per il solo fatto della compensazione delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13

    richiamato quale base del contributo unificato ulteriore in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o della motivazione realmente mancante o apparente; non basta dissentire dalla valutazione del giudice di merito sullo stato della giurisprudenza o sulla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni.
  • Quando il quadro giurisprudenziale su una questione è ancora in evoluzione o non definitivamente consolidato, il giudice di merito può valorizzare tale incertezza ai fini della compensazione delle spese, purché non condanni la parte totalmente vittoriosa.
  • La denuncia di abuso del processo o di mala fede processuale richiede allegazioni specifiche e concrete: non è sufficiente invocare in modo generico la scorrettezza della controparte o la mera soccombenza su una questione controversa.
  • La dedotta violazione del giusto processo non discende automaticamente dalla regolazione delle spese di lite, atteso che la decisione sulle spese resta affidata alla discrezionalità del giudice nei limiti fissati dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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