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Sentenza

Sentenza del 18/05/2016 n. 4417 - Comm. Trib. Prov. Milano

ACCERTAMENTO - Raddoppio dei termini - Denuncia ex art. 331 c.p.p. operata nei termini di accertamento ordinari - Legittimità pretesa impositiva - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimità del raddoppio dei termini ordinari di accertamento in presenza di un'ipotesi di reato tributario prevista dal d.lgs. 74/2000. Il raddoppio è subordinato all'effettivo invio della denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 331 c.p.p. entro il termine ordinario di decadenza dell'attività accertativa. La sola sussistenza di una possibile violazione penale non è sufficiente se la denuncia viene trasmessa dopo la scadenza del termine ordinario.

La decisione

La pretesa impositiva è legittima quando la denuncia ex art. 331 c.p.p. è stata effettivamente inviata entro i termini ordinari di accertamento, consentendo il raddoppio dei termini. Al contrario, è illegittima l'attività impositiva avviata dopo la decadenza dei termini ordinari, anche se emerge un'ipotesi di reato tributario. Nel caso descritto, il principio affermato è quindi favorevole alla legittimità della pretesa solo se la denuncia è stata tempestiva.

Norme richiamate

  • Art. 331 c.p.p.

    Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio che vengono a conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio.

    La denuncia deve essere effettivamente trasmessa all'Autorità giudiziaria e tale trasmissione deve avvenire entro il termine ordinario di decadenza dell'accertamento affinché possa operare il raddoppio dei termini.

  • D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    La presenza di un'ipotesi di reato tributario può giustificare il raddoppio dei termini, ma non elimina la necessità che la denuncia sia stata presentata tempestivamente.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento non opera automaticamente per la sola presenza di una possibile violazione penale.
  • È necessario verificare che la denuncia ex art. 331 c.p.p. sia stata effettivamente inviata, non solo predisposta o ipotizzata.
  • La denuncia deve essere trasmessa entro il termine ordinario di decadenza dell'accertamento; una denuncia tardiva non può riaprire termini già scaduti.
  • In caso di contestazione, occorre confrontare la data di scadenza del termine ordinario, la data di invio della denuncia e la data di emissione o notifica dell'atto impositivo.
  • L'Amministrazione finanziaria deve poter dimostrare sia l'esistenza dei presupposti del reato tributario sia la tempestività della denuncia.

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