Cassazione Penale, Ordinanza n. 00780/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per guida in stato di ebbrezza aggravata dalla recidiva, con pena di mesi 6 di arresto ed euro 1.000 di ammenda, dopo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p. in relazione agli artt. 159 c.p. e 344-bis c.p.p., lamentando che la Corte territoriale non avesse dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione ovvero l'improcedibilità per superamento del termine massimo biennale di durata del giudizio d'appello. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sul trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena avrebbe dovuto essere rimodulata tenendo conto del periodo di messa alla prova già effettivamente svolto, interrotto dall'applicazione degli arresti domiciliari.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi non deducibili in sede di legittimità perché meramente reiterativi di censure già esaminate e disattese in appello, senza specifica critica alla motivazione impugnata. Nel merito, ha comunque osservato che il reato non era prescritto alla data della sentenza d'appello: il fatto, commesso il 3 agosto 2018, ricadeva nel regime transitorio della c.d. riforma Orlando, con sospensione di 18 mesi decorrente dal deposito della sentenza di primo grado; sommando tale sospensione a quella di 9 mesi per la messa alla prova, la prescrizione non sarebbe maturata prima del 3 giugno 2025. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 344-bis c.p.p., ritenuto operante solo per i fatti commessi dal 1 gennaio 2020. Quanto alla pena, ha rilevato che la sanzione era inferiore alla media edittale e che la motivazione della Corte territoriale era adeguata, valorizzando gravità del fatto, precedenti dell'imputato e assenza di resipiscenza.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza per cui è stata pronunciata la condanna
art. 129 c.p.p.
invocato per la declaratoria immediata di cause di non punibilità; la Corte ribadisce che non può operare quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza
art. 159 c.p.
richiamato ai fini del calcolo della prescrizione e delle sospensioni del termine
art. 344-bis c.p.p.
ritenuto non applicabile ai fatti anteriori al 1 gennaio 2020
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende
art. 133 c.p.
criterio di commisurazione della pena richiamato per affermare che, per pene medie o vicine al minimo, è sufficiente una motivazione sintetica
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
richiamato come disciplina del reato di guida in stato di ebbrezza
art. 344 bis cod. proc. pen.
richiamato nella forma abbreviata del medesimo istituto di improcedibilità
Corte cost., sent. n. 186/2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già esaminate e respinte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La declaratoria di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. non può essere pronunciata in presenza di un ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, perché manca un valido rapporto di impugnazione.
- Nel calcolo della prescrizione occorre applicare il regime temporale vigente al momento del fatto e sommare le eventuali sospensioni maturate, compresa quella derivante dalla messa alla prova quando prevista.
- L'improcedibilità introdotta dall'art. 344-bis c.p.p. non si applica ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa disciplina, se il testo normativo prevede un ambito temporale limitato.
- In tema di commisurazione della pena, una motivazione analitica sui criteri di quantificazione è necessaria soprattutto quando la pena si avvicina al massimo edittale o supera la media; per pene medie o prossime al minimo è sufficiente una motivazione più concisa, purché non illogica e sorretta da criteri di cui all'art. 133 c.p.
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