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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32728/2022 del 07/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I Finizia avevano incaricato l'impresa Bertinieri di lavori edilizi nella loro abitazione. Dopo vicende processuali collegate a un precedente ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall'ing. Brunetti (1995) e a una sentenza di merito del 2008 che aveva dichiarato l'inammissibilità della chiamata diretta del terzo, i fratelli Finizia citarono nuovamente l'impresa nel 2009 per vizi e difetti e risarcimento danni. La Corte d'appello aveva ritenuto che la causa del 2009 fosse una "riassunzione" del giudizio originario, dovesse essere trattata con composizione collegiale e con il vecchio rito, e in seconda fase aveva accolto l'eccezione di prescrizione formulata dall'impresa sulla base di una denunzia dei vizi risalente ad agosto 1993 (applicando l'art. 1669 c.c.). I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione sia la sentenza non definitiva (sulla composizione del giudice e rito) sia la sentenza definitiva (sulla prescrizione e sulle interruzioni del termine).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto infondata la qualificazione del giudizio del 2009 come mera riassunzione del processo originario: non ricorrevano gli istituti del codice che determinano la riassunzione (artt. 50, 303, 367, 392, 353-354 c.p.c.) e la sentenza del 2008 non aveva rimesso la causa al primo giudice. Pertanto la composizione monocratica e l'applicazione del nuovo rito risultano legittime. Perciò sono stati accolti i motivi contro la sentenza non definitiva (primi quattro) e quelli contro la sentenza definitiva: le pronunce impugnate sono cassate e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Campobasso in diversa composizione per la valutazione del merito (compresa la questione della prescrizione alla luce della corretta qualificazione processuale). Il quinto motivo relativo alla sentenza non definitiva è stato dichiarato inammissibile; la Corte ha altresì richiamato che, sotto il nuovo rito, l'eccezione di prescrizione non può essere sollevata in appello se la normativa vigenti lo esclude, per cui il giudice del rinvio dovrà riesaminare la questione di merito e di prescrizione secondo le regole applicabili.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    Disciplina il termine annuale per far valere i vizi dell'opera; la Corte territoriale aveva ritenuto che la denunzia dei vizi risalisse ad agosto 1993 e quindi che il termine fosse decorso; la Cassazione però ha cassato la pronuncia per motivi processuali e ha disposto il nuovo esame del merito e della prescrizione.

  • art. 360 c.p.c.

    Fattispecie invocate per i vizi di motivazione (n.5), falsa applicazione della legge (n.3) e violazione di legge (n.4) nel ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto fondate le censure relative alla qualificazione del processo come 'riassunzione' (n.3 e n.4) e alcune di motivazione (n.5) con esclusione di una delle doglianze per manifesta inammissibilità.

  • artt. 50, 303, 367, 392, 353 e 354 c.p.c.

    Elencano le ipotesi in cui il codice prevede formalmente la riassunzione della causa (es. incompetenza, interruzione, ritenuta giurisdizione, cassazione con rinvio, rimessione al primo giudice). La Corte ha osservato che nessuna di queste fattispecie si applicava alla vicenda, quindi non poteva parlarsi di riassunzione.

  • art. 269 c.p.c. (previgente alla L. 26.11.1990 n.353)

    Richiamato da una parte come argomento di continuità processuale; la Corte ha osservato che le affermazioni delle controparti in tal senso sono irrilevanti per qualificare legalmente la natura del nuovo processo.

  • L. 26.11.1990 n. 353

    Ha modificato la disciplina sulla chiamata in causa e articoli connessi; la Corte ha rilevato che richiamare norme previgenti non determina di per sé la riassunzione del processo.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile per mancato specifico contrasto con la ratio decidendi delle sentenze impugnate; in cassazione è necessario censurare la ratio decidendi.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti in riferimento a presunte illegittimità derivanti da vizi della sentenza parziale; la Corte ha ritenuto che i vizi processuali della sentenza non definitiva incidessero sulla decisione e quindi ha cassato la pronuncia per le censure accolte.

  • art. 329 c.p.c.

    La Corte ha richiamato il principio dell'acquiescenza: il mancato ricorso per cassazione contro la sentenza di merito del 2008 dimostra l'acquiescenza delle parti rispetto a quella pronuncia, con effetti rilevabili in sede di qualificazione processuale.

Massime di principio

  • La semplice intestazione di un atto come "riassunzione" o la ripetizione delle domande di un giudizio precedente non sono sufficienti a qualificare un nuovo procedimento come riassunzione ai sensi del codice: occorre che ricorra una delle fattispecie espressamente previste dalle norme (es. incompetenza, interruzione, cassazione con rinvio, rimessione).
  • La qualificazione processuale concreta (riassunzione vs nuovo giudizio) si valuta verificando la presenza delle condizioni previste dagli articoli del c.p.c.; il richiamo formale a documenti o a contenuti istruttori acquisiti in altro procedimento non determina automaticamente continuità giuridica.
  • La composizione del giudice (monocratico o collegiale) e il rito da applicare dipendono dalla qualificazione corretta del processo: un errore in questa qualificazione può determinare la cassazione e il rinvio del processo perché il merito venga esaminato applicando il rito e la composizione corretti.
  • L'acquiescenza alla pronuncia di merito (mancato ricorso nei termini) produce effetti processuali rilevanti e può ostare a censure successive che pretendano di far valere questioni già decidere in quella sede.
  • Sotto il nuovo rito processuale vigenti, alcune eccezioni (per es. la prescrizione) potrebbero non essere ammissibili se sollevate per la prima volta in appello; quindi è essenziale valutare tempestività e modalità di eccezione in relazione al rito applicabile.
  • I mezzi istruttori acquisiti in un procedimento precedente possono essere presi in considerazione nel nuovo giudizio, ma il giudice è libero di darvi peso o meno: non c'è trasferimento automatico di efficacia probatoria che vincoli il nuovo giudice.

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