Cassazione Civile, Ordinanza n. 28237/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società, emessa su iniziativa del pubblico ministero e confermata in sede di reclamo dalla Corte d'appello. La società ha impugnato in cassazione la decisione di merito deducendo quattro gruppi di censure: (1) omessa pronuncia o falsa applicazione della disciplina sulla legittimazione del pubblico ministero a richiedere il fallimento, sostenendo che l'istanza si sarebbe fondata su accertamenti nuovi e su un ammontare del credito erariale diverso da quello risultante dalla segnalazione iniziale; (2) violazione delle norme sul giudicato e sulla preclusione derivante dal rigetto di una precedente istanza di fallimento, assumendo che la seconda iniziativa si basasse sui medesimi fatti già esaminati; (3) erronea valutazione delle produzioni documentali e dei bilanci, nonché illegittima mancata ammissione di una consulenza tecnica contabile, asseritamente necessaria per valutare l'equilibrio patrimoniale della società; (4) vizio di motivazione e violazione dell'art. 115 c.p.c. per il mancato ricorso alla CTU e per la mancata considerazione di elementi ulteriori, tra cui la garanzia ipotecaria sul debito erariale e la riapertura dei termini di rottamazione/rateizzazione. La società insisteva inoltre sul fatto che il giudizio di insolvenza avrebbe dovuto essere condotto verificando il valore degli attivi patrimoniali e non la sola capacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla legittimazione del pubblico ministero, chiarendo che l'art. 7 l. fall. consente l'attivazione del P.M. sulla base di una notitia decoctionis appresa in attività istituzionali e che tale richiesta può essere supportata da approfondimenti ulteriori rispetto alla segnalazione originaria. Ha poi escluso l'esistenza di un giudicato preclusivo, ricordando che il rigetto di una precedente istanza di fallimento non produce giudicato sostanziale e genera solo una preclusione di fatto, superabile in presenza di elementi nuovi o non dedotti in precedenza; nel caso concreto, la nuova e più ampia esposizione debitoria verso l'erario costituiva un significativo mutamento del quadro fattuale. I motivi relativi ai bilanci, alla CTU e alla valutazione dell'insolvenza sono stati dichiarati inammissibili, perché la censura sulla mancata produzione documentale avrebbe dovuto essere eventualmente fatta valere con revocazione per errore percettivo e, comunque, la CTU richiesta era irrilevante, essendo finalizzata a sostenere una tesi difensiva errata: per un'impresa in esercizio l'insolvenza va accertata in base alla capacità di adempiere regolarmente con mezzi normali di pagamento, non già solo sulla base della ricostruzione dell'attivo patrimoniale come per una società in liquidazione. La Corte ha quindi confermato la condanna alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 l. fall.
La norma delimita i casi in cui il pubblico ministero può attivarsi sulla base della notitia decoctionis appresa in attività istituzionali; non gli vieta di svolgere approfondimenti ulteriori e aggiornati per suffragare la richiesta di fallimento.
art. 22 l. fall.
Il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento confermato in reclamo non è un provvedimento decisorio idoneo al giudicato.
art. 111, comma 7, Cost.
I provvedimenti di rigetto dell'istanza di fallimento e di conferma in reclamo non sono ricorribili per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. perché non decisori su diritti soggettivi.
art. 2909 c.c.
Non opera il giudicato sostanziale sul rigetto dell'istanza di fallimento.
art. 324 c.p.c.
Non si forma giudicato formale idoneo a precludere una nuova iniziativa fallimentare nei termini esaminati dalla Corte.
art. 112 c.p.c.
La Corte esclude il vizio di omessa pronuncia, rilevando che la questione della legittimazione del P.M. era stata esaminata e respinta.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio di nullità/processuale dedotto nei motivi del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato per le censure di falsa applicazione di norme sostanziali e processuali.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato per la dedotta omessa considerazione di fatti decisivi.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore percettivo consistente nell'affermare l'inesistenza in atti di un documento ritualmente prodotto è rimediabile con revocazione, non con ricorso per cassazione.
art. 115 c.p.c.
La doglianza sulla mancata ammissione della CTU e sulla valutazione delle prove non è accolta, perché la prova richiesta era irrilevante rispetto alla corretta nozione di insolvenza adottata dalla Corte.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nei motivi del ricorso in tema di valutazione delle risultanze documentali.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che spettava alla società allegare e provare l'equilibrio economico-finanziario e la disponibilità di liquidità e flussi di cassa idonei a far fronte regolarmente ai debiti.
art. 6 CEDU
Invocato dal ricorrente a sostegno della censura sul giudicato/preclusione, ma non accolto.
art. 117 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione ai parametri convenzionali, ma senza rilievo decisivo nel caso.
art. 111 Cost.
Richiamato sia per la censura di motivazione sia per il profilo dei limiti al sindacato di legittimità.
D.L. 179/2012
Richiamato dalla ricorrente nei motivi relativi al deposito telematico dei bilanci e della documentazione.
L. 221/2012
Richiamata insieme al D.L. 179/2012 quale disciplina sulla quale si fondava la censura di mancata considerazione dei documenti depositati.
L. 176/2020
Richiamata dalla ricorrente per sostenere la possibilità di rottamazione/rateizzazione del debito erariale; la Corte non la valorizza come elemento decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il pubblico ministero può richiedere il fallimento quando abbia acquisito la notitia decoctionis nell'ambito di attività istituzionali, e può anche svolgere ulteriori approfondimenti istruttori prima di formulare la richiesta; non è tenuto a limitarsi in modo meccanico al contenuto della segnalazione originaria.
- Il rigetto di una precedente istanza di fallimento, anche se confermato in reclamo, non produce giudicato sostanziale e non preclude la successiva dichiarazione di fallimento sulla base della medesima situazione se emergono elementi nuovi, preesistenti ma non dedotti, o comunque una diversa e più ampia rappresentazione del dissesto.
- La preclusione derivante dal precedente rigetto dell'istanza di fallimento è solo di fatto e non di diritto: ciò che conta è se il nuovo procedimento poggi su un quadro fattuale sostanzialmente diverso o arricchito da nuovi elementi indiziari dell'insolvenza.
- Per l'imprenditore in esercizio, lo stato di insolvenza va accertato verificando la capacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni con mezzi normali di pagamento, non già attraverso il solo confronto tra attivo patrimoniale e passivo come avviene per la società in liquidazione.
- In cassazione, la deduzione che il giudice di merito abbia erroneamente ritenuto non prodotti documenti ritualmente depositati attiene, se del caso, al vizio revocatorio per errore di percezione e non può essere veicolata utilmente come motivo di legittimità quando la circostanza non sia decisiva.
- La mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio è censurabile solo se la consulenza sia davvero decisiva rispetto alla corretta impostazione della controversia; se la richiesta è costruita per sostenere una tesi giuridicamente errata o comunque irrilevante, la censura è inammissibile.
- Nelle controversie sul fallimento, grava sul debitore che contesti l'insolvenza l'allegazione e la prova di una condizione di equilibrio economico-finanziario e della disponibilità di liquidità e flussi prospettici idonei a soddisfare regolarmente i creditori.
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