Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04326/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento per violazione del codice della strada relativo al controllo della velocità. In primo grado il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione dell’interessata e compensato le spese. In appello principale l’opponente aveva chiesto la riforma della sola statuizione sulle spese; il Comune aveva proposto appello incidentale e il Tribunale, ritenendo rituale la riproposizione delle questioni e valutando la documentazione fotografica e il verbale, aveva accolto l’appello incidentale, rigettando l’opposizione e confermando la sanzione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sei motivi: (1) nullità per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che il Comune non avesse formulato una domanda idonea al rigetto dell’opposizione; (2) e (3) omesso esame del motivo di opposizione relativo alla mancanza di segnalazione del limite di 50 km/h, sostenendo che tale motivo non dovesse essere riproposto in appello perché l’opposizione sarebbe stata una domanda unica articolata in più motivi e, comunque, che la riproposizione era avvenuta; (4) violazione delle norme sul verbale e sull’onere probatorio, per avere il Tribunale ritenuto legittimo il verbale nonostante l’asserita mancata indicazione della distanza tra postazione e segnaletica; (5) nullità della sentenza per motivazione insufficiente sul materiale fotografico utilizzato; (6) omessa pronuncia sulla censura riguardante la compensazione delle spese di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che nell’appello incidentale del Comune era chiaramente richiesta la riforma della sentenza e che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la pubblica amministrazione deve difendere il corretto esercizio del potere sanzionatorio. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, affermando che i motivi di opposizione, nel giudizio impugnatorio in questione, sono disponibili e devono essere riproposti espressamente e tempestivamente nella prima difesa utile del giudizio di appello quando l’interesse a riproporli sorga solo dall’appello avversario; nel caso concreto la riproposizione era avvenuta solo nelle memorie conclusionali, quindi tardivamente. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il quarto e il quinto motivo: la presenza del segnale di presegnalazione, risultando attestata nel verbale, poteva essere contestata solo con querela di falso; l’adeguatezza della segnaletica era invece valutabile dal giudice, e l’onere di provare la concreta inidoneità della segnalazione gravava sull’opponente; inoltre, la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. era inammissibile perché non indicava specificamente il documento fotografico decisivo. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la statuizione sulle spese era stata assorbita dalla riforma complessiva della decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma ritenuto non violato perché l’appello incidentale del Comune conteneva una chiara richiesta di riforma della sentenza

  • art. 163 n. 3 c.p.c.

    evocato tra le norme processuali asseritamente violate nel primo motivo

  • art. 164 c.p.c.

    evocato tra le norme processuali asseritamente violate nel primo motivo

  • art. 166 c.p.c.

    evocato tra le norme processuali asseritamente violate nel primo motivo

  • art. 167 c.p.c.

    evocato tra le norme processuali asseritamente violate nel primo motivo

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato in relazione alla struttura dell’appello e alla necessità di devoluzione delle questioni

  • art. 343 c.p.c.

    interpretato nel senso che, quando l’interesse alla riproposizione delle questioni nasce dall’appello avversario, la parte deve proporle nella prima difesa utile, non oltre la prima udienza

  • art. 347 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 343 e 346 c.p.c. per la tempestività della devoluzione in appello

  • art. 346 c.p.c.

    "le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate"

    la Corte ne afferma l’applicabilità ai motivi di opposizione non esaminati, che devono essere riproposti espressamente e tempestivamente

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità motivazionale; la Corte esclude la nullità perché la motivazione del Tribunale era sufficiente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per la censura di motivazione, respinta dalla Corte

  • art. 111 Cost.

    invocato nel secondo motivo; non ravvisata violazione

  • art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.

    richiamato per i motivi di nullità della sentenza e del procedimento

  • art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.

    richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità e, in sostanza, per i limiti del nuovo n. 5

  • art. 142 codice della strada

    richiamato con riferimento alla disciplina della velocità e della segnalazione dei limiti

  • art. 201 codice della strada

    richiamato con riferimento agli obblighi di contestazione e alla validità dell’accertamento

  • art. 343 regolamento di attuazione del codice della strada

    richiamato dal ricorso in relazione alla segnalazione del limite di velocità

  • art. 2 d.m. 15 agosto 2007

    invocato per la disciplina ministeriale sulla presegnalazione delle postazioni di controllo della velocità

  • art. 2700 c.c.

    richiamato per la fede privilegiata del verbale di accertamento sui fatti attestati come direttamente percepiti dai verbalizzanti

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che grava sull’opponente l’onere di provare la concreta inidoneità della segnaletica

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo, senza accoglimento

  • art. 311 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo, senza specifico rilievo nella decisione

  • art. 74 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo, senza accoglimento

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo, senza accoglimento

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel sesto motivo in tema di spese processuali

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel sesto motivo in tema di compensazione delle spese

  • art. 13 d.P.R. 115/2002, comma 1-quater

    richiamato per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di impugnazione infondata, inammissibile o improcedibile

  • d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv. in l. 20 dicembre 1995, n. 534

    richiamato per il regime del giudizio di appello applicabile alla controversia

  • legge 1 marzo 2006, novella al codice di procedura civile

    richiamata per la disciplina dell’appello applicabile nel caso

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa i motivi di opposizione sono elementi disponibili della difesa e, se non esaminati in primo grado, devono essere riproposti in appello in modo espresso, chiaro e tempestivo, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti di primo grado.
  • Quando l’interesse a riproporre questioni non decise nasce solo a seguito dell’appello della controparte, la parte che vuole conservarle deve farlo nella prima difesa utile del giudizio di appello; la riproposizione oltre la prima udienza di trattazione è tardiva e comporta la presunzione di rinuncia.
  • Nel giudizio di appello strutturato secondo i principi di concentrazione, le attività assertive e difensive devono essere immediatamente definite nella fase iniziale, senza possibilità di una devoluzione dilatata nel tempo fino alla decisione.
  • La menzione nel verbale di accertamento di fatti direttamente percepiti dai verbalizzanti, come la presenza della segnaletica, fa piena prova fino a querela di falso; restano invece sindacabili dal giudice gli apprezzamenti valutativi, come l’idoneità della segnalazione.
  • In tema di sanzioni per eccesso di velocità, grava sull’opponente l’onere di dimostrare la concreta inidoneità della segnaletica a svolgere la funzione di avviso, non essendo sufficiente dedurre in astratto l’insufficienza del verbale.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione puntuale del fatto o del documento decisivo che si assume trascurato, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La statuizione sulle spese è assorbita quando la sentenza di appello riforma il decisum di primo grado in senso incompatibile con la precedente regolamentazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.