Cassazione Civile, Ordinanza n. 04326/2023 del 13/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento per violazione del codice della strada relativo al controllo della velocità. In primo grado il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione dell’interessata e compensato le spese. In appello principale l’opponente aveva chiesto la riforma della sola statuizione sulle spese; il Comune aveva proposto appello incidentale e il Tribunale, ritenendo rituale la riproposizione delle questioni e valutando la documentazione fotografica e il verbale, aveva accolto l’appello incidentale, rigettando l’opposizione e confermando la sanzione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sei motivi: (1) nullità per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che il Comune non avesse formulato una domanda idonea al rigetto dell’opposizione; (2) e (3) omesso esame del motivo di opposizione relativo alla mancanza di segnalazione del limite di 50 km/h, sostenendo che tale motivo non dovesse essere riproposto in appello perché l’opposizione sarebbe stata una domanda unica articolata in più motivi e, comunque, che la riproposizione era avvenuta; (4) violazione delle norme sul verbale e sull’onere probatorio, per avere il Tribunale ritenuto legittimo il verbale nonostante l’asserita mancata indicazione della distanza tra postazione e segnaletica; (5) nullità della sentenza per motivazione insufficiente sul materiale fotografico utilizzato; (6) omessa pronuncia sulla censura riguardante la compensazione delle spese di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che nell’appello incidentale del Comune era chiaramente richiesta la riforma della sentenza e che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la pubblica amministrazione deve difendere il corretto esercizio del potere sanzionatorio. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, affermando che i motivi di opposizione, nel giudizio impugnatorio in questione, sono disponibili e devono essere riproposti espressamente e tempestivamente nella prima difesa utile del giudizio di appello quando l’interesse a riproporli sorga solo dall’appello avversario; nel caso concreto la riproposizione era avvenuta solo nelle memorie conclusionali, quindi tardivamente. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il quarto e il quinto motivo: la presenza del segnale di presegnalazione, risultando attestata nel verbale, poteva essere contestata solo con querela di falso; l’adeguatezza della segnaletica era invece valutabile dal giudice, e l’onere di provare la concreta inidoneità della segnalazione gravava sull’opponente; inoltre, la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. era inammissibile perché non indicava specificamente il documento fotografico decisivo. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la statuizione sulle spese era stata assorbita dalla riforma complessiva della decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma ritenuto non violato perché l’appello incidentale del Comune conteneva una chiara richiesta di riforma della sentenza
art. 163 n. 3 c.p.c.
evocato tra le norme processuali asseritamente violate nel primo motivo
art. 164 c.p.c.
evocato tra le norme processuali asseritamente violate nel primo motivo
art. 166 c.p.c.
evocato tra le norme processuali asseritamente violate nel primo motivo
art. 167 c.p.c.
evocato tra le norme processuali asseritamente violate nel primo motivo
art. 342 c.p.c.
richiamato in relazione alla struttura dell’appello e alla necessità di devoluzione delle questioni
art. 343 c.p.c.
interpretato nel senso che, quando l’interesse alla riproposizione delle questioni nasce dall’appello avversario, la parte deve proporle nella prima difesa utile, non oltre la prima udienza
art. 347 c.p.c.
richiamato insieme agli artt. 343 e 346 c.p.c. per la tempestività della devoluzione in appello
art. 346 c.p.c.
"le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate"
la Corte ne afferma l’applicabilità ai motivi di opposizione non esaminati, che devono essere riproposti espressamente e tempestivamente
art. 132 n. 4 c.p.c.
richiamato per la dedotta nullità motivazionale; la Corte esclude la nullità perché la motivazione del Tribunale era sufficiente
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per la censura di motivazione, respinta dalla Corte
art. 111 Cost.
invocato nel secondo motivo; non ravvisata violazione
art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
richiamato per i motivi di nullità della sentenza e del procedimento
art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità e, in sostanza, per i limiti del nuovo n. 5
art. 142 codice della strada
richiamato con riferimento alla disciplina della velocità e della segnalazione dei limiti
art. 201 codice della strada
richiamato con riferimento agli obblighi di contestazione e alla validità dell’accertamento
art. 343 regolamento di attuazione del codice della strada
richiamato dal ricorso in relazione alla segnalazione del limite di velocità
art. 2 d.m. 15 agosto 2007
invocato per la disciplina ministeriale sulla presegnalazione delle postazioni di controllo della velocità
art. 2700 c.c.
richiamato per la fede privilegiata del verbale di accertamento sui fatti attestati come direttamente percepiti dai verbalizzanti
art. 2697 c.c.
la Corte ribadisce che grava sull’opponente l’onere di provare la concreta inidoneità della segnaletica
art. 115 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo, senza accoglimento
art. 311 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo, senza specifico rilievo nella decisione
art. 74 disp. att. c.p.c.
richiamato nel quarto motivo, senza accoglimento
art. 87 disp. att. c.p.c.
richiamato nel quarto motivo, senza accoglimento
art. 91 c.p.c.
richiamato nel sesto motivo in tema di spese processuali
art. 92 c.p.c.
richiamato nel sesto motivo in tema di compensazione delle spese
art. 13 d.P.R. 115/2002, comma 1-quater
richiamato per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di impugnazione infondata, inammissibile o improcedibile
d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv. in l. 20 dicembre 1995, n. 534
richiamato per il regime del giudizio di appello applicabile alla controversia
legge 1 marzo 2006, novella al codice di procedura civile
richiamata per la disciplina dell’appello applicabile nel caso
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa i motivi di opposizione sono elementi disponibili della difesa e, se non esaminati in primo grado, devono essere riproposti in appello in modo espresso, chiaro e tempestivo, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti di primo grado.
- Quando l’interesse a riproporre questioni non decise nasce solo a seguito dell’appello della controparte, la parte che vuole conservarle deve farlo nella prima difesa utile del giudizio di appello; la riproposizione oltre la prima udienza di trattazione è tardiva e comporta la presunzione di rinuncia.
- Nel giudizio di appello strutturato secondo i principi di concentrazione, le attività assertive e difensive devono essere immediatamente definite nella fase iniziale, senza possibilità di una devoluzione dilatata nel tempo fino alla decisione.
- La menzione nel verbale di accertamento di fatti direttamente percepiti dai verbalizzanti, come la presenza della segnaletica, fa piena prova fino a querela di falso; restano invece sindacabili dal giudice gli apprezzamenti valutativi, come l’idoneità della segnalazione.
- In tema di sanzioni per eccesso di velocità, grava sull’opponente l’onere di dimostrare la concreta inidoneità della segnaletica a svolgere la funzione di avviso, non essendo sufficiente dedurre in astratto l’insufficienza del verbale.
- Nel giudizio di cassazione, la censura di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione puntuale del fatto o del documento decisivo che si assume trascurato, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La statuizione sulle spese è assorbita quando la sentenza di appello riforma il decisum di primo grado in senso incompatibile con la precedente regolamentazione delle spese.
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