Cassazione Penale, Ordinanza n. 17374/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non sono indicati nel testo il reato contestato né il contenuto della sentenza di merito oltre al fatto che l'imputato aveva già proposto impugnazione avverso la decisione della Corte di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila. Dal testo emerge che le censure riguardavano, da un lato, la responsabilità penale e, dall'altro, la mancata applicazione di una attenuante speciale. La Corte rileva però che i motivi erano formulati in modo del tutto generico, privi di confronto con la decisione impugnata e privi dell'indicazione di specifici vizi di legittimità; per tale ragione il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e autosufficienti, con puntuale confronto critico con la decisione impugnata; la mera riproposizione di doglianze generiche non consente il sindacato di legittimità.
- L'assenza di indicazione di specifici vizi di legittimità determina l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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