Cassazione Penale, Sentenza n. 3171/2022 del 27/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'estradizione sostenendo (1) che la Corte di appello ha erroneamente riqualificato il reato indicato nella sentenza moldava ("esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza") nel delitto di rapina ex art. 628 c.p., violando le regole sulla doppia incriminazione e compiendo una valutazione di merito non consentita; (2) che la pena inflitta per il reato di truffa (cinque anni) e per l'esercizio arbitrario contestato (quattro anni) è sproporzionata rispetto alle corrispondenti misure edittali italiane (art. 640 e art. 393 c.p.) e dunque incompatibile con i principi di legalità e proporzionalità della pena.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la verifica della doppia incriminazione operata dalla Corte di appello, che ha valutato il nucleo fattuale e le modalità della condotta, legittimamente riqualificando il fatto in termini di rapina alla luce della sproporzione tra il bene sottratto e la pretesa creditoria. Ha inoltre escluso che la maggiore severità della pena nello Stato richiedente costituisca di per sé ostativo all'estradizione, salvo casi di macroscopica irragionevolezza o violazione dei principi di legalità e proporzionalità, non sussistenti nel caso di specie. Conseguentemente è stata confermata la concedibilità dell'estradizione; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 705 cod. proc. pen.
Riferimento procedurale all'istruttoria/valutazione in materia di estradizione; la Corte deve valutare la corrispondenza fattuale e giuridica tra i reati richiesti e le fattispecie nazionali
art. 2 Convenzione europea di estradizione (Parigi, 1957)
Consente l'estradizione per reati la cui pena massima nello Stato richiedente è almeno di un anno; utilizzata per sostenere che il reato di "esercizio arbitrario" rientra tra quelli estradabili
art. 393 cod. pen.
Delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha esaminato la norma per confrontarla col nucleo fattuale descritto nella richiesta di estradizione
art. 628 cod. pen.
Delitto di rapina: la Corte ha ritenuto che gli elementi fattuali (violenza, sproporzione della sottrazione rispetto alla pretesa) potessero essere ricondotti a questa fattispecie
art. 13 cod. pen.
Principio della doppia incriminazione: l'estradizione è subordinata alla riconducibilità del fatto a reato anche nell'ordinamento di esecuzione, valutata sul nucleo essenziale della condotta
art. 133 cod. pen.
Regole di determinazione della pena: richiamato nel motivo relativo alla presunta irragionevolezza della misura sanzionatoria, ma la Corte ha ritenuto che non vi fosse contrasto tale da impedire l'estradizione
art. 640 cod. pen.
Delitto di truffa: utilizzato come parametro di confronto per valutare la differenza tra il trattamento sanzionatorio italiano e quello applicato dallo Stato richiedente
art. 172 cod. pen.
Prescrizione: la Corte osserva che la pena non è estinta per prescrizione, rispondendo alle censure sul decorso del tempo
art. 708 cod. proc. pen.
Potere decisionale del Ministro della Giustizia su eventuali riserve politiche circa l'estradizione; questioni di severità del sistema punitivo straniero possono rilevare in sede ministeriale
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per la determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Adempimenti comunicativi della cancelleria verso il Ministero di Giustizia a seguito della decisione
Massime di principio
- La verifica della doppia incriminazione in materia di estradizione si effettua sul "nucleo essenziale" del fatto, non sul nomen iuris; la corrispondenza può essere accertata anche tramite riqualificazione della fattispecie alla luce delle modalità di commissione
- La Corte nazionale può legittimamente interpretare e riqualificare il fatto descritto negli atti stranieri per verificarne la riconducibilità a un reato previsto nell'ordinamento di esecuzione; ciò non costituisce illegittimo esercizio di merito purché l'analisi si limiti al confronto fattuale e normativo
- La differenza di severità della pena tra Stato richiedente e Stato di esecuzione non impedisce automaticamente l'estradizione: è rilevante solo se la pena straniera è manifestamente irragionevole o contraria ai principi di legalità e proporzionalità
- Questioni generiche sul presunto mancato effetto rieducativo della pena o sulla distanza temporale dei fatti non sono, di per sé, motivo di annullamento in sede di legittimità e possono essere valutate in sede politica (Ministero della Giustizia) piuttosto che giurisdizionale
- Le censure di merito devono essere specifiche e argomentate: deduzioni generiche sul trattamento sanzionatorio o sulla qualificazione giuridica difficilmente sopravvivono al vaglio di ammissibilità
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