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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27988/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 494 c.p.; deduzione principale: violazione dell'art. 495 c.p.p. per revoca, senza adeguata motivazione sulla "superfluità", del teste della difesa (Toto Luigi), con compressione del diritto di difesa e del principio di parità delle armi (art. 6 CEDU e art. 111 Cost.). Si sosteneva che la deposizione del teste Cardinale Luigi non identificava con certezza l'imputato e che la testimonianza revocata sarebbe stata idonea a provare l'assenza dell'elemento soggettivo e quindi l'innocenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la revoca dell'ammissione del teste non fosse viziata per motivazione insufficiente: il giudice aveva motivato la tardiva citazione e la sopravvenuta superfluità dell'escussione, dovuta all'ampiezza delle risultanze istruttorie e allo stato avanzato del dibattimento. Inoltre il ricorrente non aveva indicato, come richiesto dall'art. 468 c.p.p., i fatti concreti di cui il teste avrebbe riferito e le ragioni della rilevanza, né aveva immediatamente dedotto la nullità ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p.; conseguentemente la nullità sarebbe stata sanata. La Corte ha inoltre respinto la censura sul travisamento della deposizione, giudicando inammissibile il metodo di estrapolazione di brani. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 494 c.p.

    Norma sostanziale relativa al reato contestato: la sentenza impugnata confermava la condanna fondata sulle risultanze probatorie; la Cassazione non ha riesaminato il merito della qualificazione del fatto ma ha valutato le censure di legittimità procedurale.

  • art. 495 c.p.p.

    Disciplina il potere del giudice di escludere prove superflue o irrilevanti; la Corte ha ritenuto legittima la revoca dell'ammissione del teste quando è motivata nella considerazione della superfluità, specialmente in presenza di processo in stato avanzato e di un quadro probatorio già robusto.

  • art. 468 c.p.p.

    Prevede l'onere per la parte che intende produrre prove di indicare i fatti concreti sui quali il teste dovrebbe riferire: la mancata indicazione ha inciso sull'ammissibilità della censura, poiché il ricorrente non ha specificato quale prova concreta sarebbe venuta dalla testimonianza.

  • art. 182, comma 2, c.p.p.

    Stabilisce l'obbligo di dedurre immediatamente la nullità della revoca quando questa sussiste; la Corte ha ritenuto che l'assenza di immediata eccezione abbia determinato la sanatoria del vizio procedurale.

  • art. 6 CEDU, comma terzo, lett. d)

    Richiamato in tema di diritto di avere "tempi e mezzi" per la difesa e parità delle armi; la Corte ha ritenuto che, pur richiamando il principio, nel caso concreto non fosse stata dimostrata la sua lesione, avendo il giudice motivato la superfluità.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale principio costituzionale del giusto processo e del contraddittorio; la Corte ha valutato che non si fosse verificata una lesione tale da giustificare l'annullamento del provvedimento impugnato.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato quanto all'effetto della dichiarazione di inammissibilità: configurazione delle conseguenze processuali, con condanna alle spese e determinazione dell'ammenda alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La revoca dell'ammissione di un teste della difesa è legittima se il giudice motiva la sua sopravvenuta superfluità, specie quando il dibattimento è in fase avanzata e il quadro probatorio è già consistente.
  • Chi impugna una decisione che esclude o revoca prove deve, ai sensi dell'art. 468 c.p.p., indicare in modo circostanziato quali fatti concreti il teste avrebbe riferito e perché tali dichiarazioni sarebbero rilevanti per la decisione; l'omissione di tali indicazioni indebolisce la censura in sede di legittimità.
  • La mancata deduzione immediata della nullità prevista dall'art. 182, comma 2, c.p.p. comporta la sanatoria del vizio; pertanto le obiezioni tardive rischiano di essere considerate inammissibili.
  • Non è sufficiente estrapolare brani di deposizioni per sostenere un travisamento probatorio: occorre contestare con riferimento al complesso probatorio e dimostrare la rilevanza decisiva della presunta distorsione.
  • Il diritto di difesa e il principio di parità delle armi non sono assoluti: trovano limite nel potere del giudice di escludere prove superflue o irrilevanti, bilanciando efficacia processuale e necessità istruttoria.
  • In fase di pianificazione della difesa, è strategico documentare preventivamente l'utilità di ogni teste e formulare immediate eccezioni processuali quando si ritiene che una decisione pregiudichi il diritto di prova, per evitare la perdita dell'argomentazione per motivi procedurali.

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