Sentenza n. 4064/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento a) del decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 1° aprile 1994, con il quale è stato annullato il nulla-osta paesaggistico del Comune di Terzigno rilasciato in favore di Nicola Boccia con riferimento alla concessione edilizia n. 30 del 4 febbraio 1987; b) dell’ordinanza sindacale del Comune di Terzigno n. 112 del 27 settembre 1994, con la quale, in conseguenza del suddetto annullamento ministeriale del nulla-osta paesaggistico, è stata annullata la concessione edilizia n. 30 del 4 febbraio 1987; c) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di annullamento del nulla-osta paesaggistico e ordinanza sindacale di annullamento della concessione edilizia n. 30/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un appartamento edificato in forza della concessione edilizia n. 30 del 4 febbraio 1987, impugnava il decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 1° aprile 1994, con cui era stato annullato il nulla-osta paesaggistico comunale rilasciato in relazione alla concessione, nonché la conseguente ordinanza del Comune di Terzigno n. 112 del 27 settembre 1994, con cui era stata annullata la concessione edilizia. Con i motivi aggiunti deduceva, in via assorbente, la violazione del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 82, comma 9, d.P.R. n. 616/1977 per l’esercizio del potere ministeriale di annullamento. Il decreto indicava che la documentazione integrativa era stata ricevuta dal Ministero il 5 febbraio 1994, ma senza indicare un numero di protocollo né fornire altra prova della ricezione. La ricorrente evidenziava inoltre che il Comune aveva trasmesso la pratica alla Soprintendenza già il 16 novembre 1993 e che il titolo edilizio risaliva al 1987. Erano altresì contestati, in via subordinata, i vizi relativi alla motivazione e alla violazione dell’art. 1-quinquies della legge n. 431/1985, posti dal Ministero a fondamento dell’annullamento del nulla-osta. Il Comune sosteneva che la data di ricezione indicata nel decreto ministeriale avesse efficacia probatoria privilegiata ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo fondata e assorbente la censura relativa al superamento del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 82, comma 9, d.P.R. n. 616/1977. Il termine decorre dalla ricezione della pratica completa presso il protocollo dell’amministrazione statale competente, non dalla trasmissione agli organi periferici, e riguarda l’esercizio del potere di annullamento, non la successiva comunicazione o notificazione del provvedimento. Nel caso concreto, il Ministero non ha dimostrato che la documentazione integrativa fosse effettivamente pervenuta il 5 febbraio 1994: il decreto non indicava un numero di protocollo e l’amministrazione non aveva prodotto in giudizio documentazione idonea a provare tale circostanza. Il giudice ha inoltre escluso che la data di ricezione indicata nel decreto fosse coperta dall’efficacia probatoria privilegiata dell’atto pubblico ex art. 2700 c.c., poiché tale efficacia non si estende alle circostanze storiche controvertibili, non oggettivamente verificabili e percepite con margini di apprezzamento soggettivo. Accertata l’illegittimità del decreto ministeriale per violazione del termine perentorio, il TAR ha annullato anche l’ordinanza comunale per invalidità derivata, con conseguente pieno ripristino della concessione edilizia n. 30/1987. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state compensate, salvo il contributo unificato, posto a carico solidale del Ministero della Cultura e del Comune di Terzigno.
Norme richiamate
art. 82, comma 9, d.P.R. n. 616/1977
termine perentorio di sessanta giorni
Il termine per l’annullamento statale del nulla-osta paesaggistico decorre dalla ricezione della pratica completa presso il protocollo del Ministero; è perentorio e riguarda l’esercizio del potere di annullamento, mentre la comunicazione o notificazione del provvedimento resta estranea alla previsione.
art. 1-quinquies legge n. 431/1985
vietata ogni modificazione dell’assetto del territorio, nonché ogni opera edilizia, fino all’adozione, da parte delle Regioni, dei piani territoriali paesistici
La questione relativa alla compatibilità dell’intervento con il vincolo paesaggistico non è stata esaminata, essendo stata ritenuta assorbente la tardività dell’annullamento ministeriale.
art. 2699 c.c.
La qualificazione di un provvedimento come atto pubblico non comporta, di per sé, efficacia probatoria privilegiata per ogni circostanza in esso riportata.
art. 2700 c.c.
L’efficacia probatoria privilegiata dell’atto pubblico non si estende alle circostanze storiche controvertibili, non oggettivamente verificabili e risultanti da una percezione soggettiva del pubblico ufficiale, quale la data di ricezione di documentazione non comprovata da protocollazione.
Massime di principio
- Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 82, comma 9, d.P.R. n. 616/1977 per l’annullamento ministeriale del nulla-osta paesaggistico è perentorio e decorre dalla ricezione della pratica completa presso il protocollo dell’amministrazione statale competente, non dalla mera trasmissione agli organi periferici.
- L’amministrazione statale che esercita il potere di annullamento paesaggistico deve provare il tempestivo esercizio del potere; l’indicazione non documentata della data di ricezione della pratica, priva di numero di protocollo o di altra prova oggettiva, non è sufficiente.
- L’efficacia probatoria privilegiata dell’atto pubblico ex art. 2700 c.c. non copre le circostanze storiche controvertibili e non oggettivamente verificabili, quando la loro attestazione dipenda da una percezione soggettiva del pubblico ufficiale.
- L’annullamento tardivo del nulla-osta paesaggistico è illegittimo e determina l’illegittimità derivata dell’atto comunale che, fondandosi esclusivamente sul venir meno del nulla-osta, annulli a sua volta la concessione edilizia.
- Il termine perentorio riguarda l’adozione del provvedimento ministeriale di annullamento e non la sua successiva comunicazione o notificazione, poiché l’annullamento ministeriale non ha natura recettizia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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