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Sentenza

Sentenza n. 7838/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento n. protocollo -OMISSIS-di rigetto della richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste dalla legge in favore dei richiedenti asilo

Giustizia amministrativa202405652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della richiesta di inserimento in una struttura di accoglienza per richiedenti protezione internazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio che, richiamando la situazione emergenziale, la limitata disponibilità di posti e l'assenza di condizioni di vulnerabilità, aveva sostanzialmente negato l'inserimento in una struttura di accoglienza. Ha dedotto: la violazione degli artt. 1, 8, 9, 11 e 14 d.lgs. 142/2015, dell'art. 20, par. 5, della direttiva 2013/33/UE e dell'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sostenendo che l'accoglienza deve essere comunque garantita mediante strutture alternative; la violazione degli artt. 2, lett. g), e 17 della direttiva 2013/33/UE, per non avere l'Amministrazione previsto forme alternative di accoglienza o un sussidio economico sostitutivo idoneo ad assicurare condizioni materiali minime dignitose; la violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 14 CEDU, per disparità di trattamento rispetto ad altri richiedenti asilo. Nelle more, l'Amministrazione ha inserito il ricorrente in un centro di accoglienza straordinaria in esecuzione del decreto cautelare del TAR.

La decisione

Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché l'inserimento in accoglienza era intervenuto in mera esecuzione del decreto cautelare e aveva natura interinale e provvisoria, destinata a venir meno in caso di esito favorevole dell'Amministrazione. Nel merito ha accolto il primo motivo, ritenuto assorbente, e annullato il provvedimento impugnato. Il Collegio ha ribadito che l'obbligo di assicurare le misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale, previsto dalla direttiva 2013/33/UE e dal d.lgs. 142/2015, è immediato e non può essere compresso per ragioni meramente organizzative o per carenza di posti nelle strutture ordinarie. Verificata la sussistenza dei requisiti di legge, l'Amministrazione deve disporre l'accoglienza in una delle strutture previste dagli artt. 9 e 11 d.lgs. 142/2015. La temporanea indisponibilità di posti non può quindi giustificare il diniego; la lista d'attesa è un atto interlocutorio inidoneo a soddisfare l'obbligo; le esigenze organizzative possono incidere soltanto sulle modalità dell'accoglienza, non sulla sua attivazione. Le spese sono state compensate in ragione dell'intervenuto inserimento del ricorrente già in fase cautelare. È stata confermata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso del difensore rinviata a separato provvedimento.

Norme richiamate

  • artt. 1, 8, 9, 11 e 14 d.lgs. 142/2015

    Le disposizioni disciplinano il sistema delle misure di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; in presenza dei requisiti di legge, l'Amministrazione deve attivare l'accoglienza e non può negarla per carenza di posti o ragioni organizzative.

  • art. 20, par. 5, direttiva 2013/33/UE

    È richiamato quale fondamento dell'obbligo di garantire condizioni materiali di accoglienza e, secondo la prospettazione accolta dal giudice, dell'esigenza di assicurare comunque forme di accoglienza adeguate.

  • artt. 2, lett. g), e 17 direttiva 2013/33/UE

    Sono richiamati in relazione alla necessità di garantire condizioni materiali minime di vita dignitosa e, in caso di carenza di posti, forme alternative di accoglienza o un sostegno economico sostitutivo.

  • art. 1 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    È richiamato a tutela del rispetto della dignità umana nell'ambito delle condizioni di accoglienza.

  • art. 3 Cost.

    È invocato in relazione alla dedotta disparità di trattamento tra richiedenti asilo.

  • art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    È richiamato quale parametro antidiscriminatorio.

  • art. 14 CEDU

    È richiamato quale parametro del divieto di discriminazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, par. 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L'obbligo dell'Amministrazione di assicurare le misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale, una volta verificata la sussistenza dei requisiti di legge, ha carattere immediato e non può essere negato per carenza di posti nelle strutture ordinarie o per altre ragioni meramente organizzative.
  • La temporanea indisponibilità di posti nelle strutture ordinarie non esonera l'Amministrazione dall'attivare l'accoglienza: essa deve individuare modalità o strutture alternative idonee, potendo le esigenze organizzative incidere soltanto sulle modalità di erogazione e non sulla sussistenza dell'obbligo.
  • L'inserimento del richiedente in una lista d'attesa costituisce un atto interlocutorio e non soddisfa l'obbligo legale di garantire l'accoglienza.
  • L'accoglienza disposta in esecuzione di un provvedimento cautelare non determina, di per sé, la cessazione della materia del contendere, poiché mantiene natura interinale e provvisoria e non definisce stabilmente la posizione sostanziale controversa.

Come è indicizzato

MaterieProtezione internazionale e specialeTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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