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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23620/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato inammissibile e comunque respinto la sua istanza volta a far accertare un bis in idem processuale e sostanziale tra due sentenze di condanna. Secondo la difesa, vi sarebbe stata una parziale sovrapposizione storico-temporale tra il fatto già giudicato con la sentenza del GUP di Firenze del 31 luglio 2014 e quello definito con la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 172/2022, con conseguente necessità di rideterminare la pena relativa al periodo successivo. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti violazione di legge e motivazione apparente in relazione agli artt. 649, 545 lett. e) e 125, comma 3, c.p.p., sostenendo che la richiesta di continuazione non escluderebbe la denunciata duplicazione solo parziale del giudicato e che il parere favorevole del pubblico ministero non sarebbe stato adeguatamente considerato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente reiterative di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una specifica critica delle ragioni dell'ordinanza impugnata, e comunque manifestamente infondate perché volte a sollecitare una diversa lettura del materiale processuale, non consentita in sede di legittimità. In particolare, ha valorizzato la prima ratio decidendi della Corte territoriale, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza perché già proposta in precedenza nel medesimo procedimento esecutivo e già definita con ordinanza poi impugnata e dichiarata inammissibile in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 649 c.p.p.

    richiamato dalla difesa come norma sul divieto di bis in idem processuale, ma la Corte ritiene che le doglianze non colgano la ratio dell'ordinanza, che ha escluso l'identità del fatto e ha dichiarato inammissibile la riproposizione dell'istanza.

  • art. 545 lett. e) c.p.p.

    citato nel ricorso insieme agli altri parametri processuali, senza che la Corte sviluppi un autonomo scrutinio sul punto, poiché le censure sono state ritenute aspecifiche e reiterative.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    invocato per denunciare un vizio motivazionale, ma la Corte osserva che la motivazione del provvedimento impugnato è congrua e non presenta i vizi dedotti.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per aspecificità, reiterazione dei motivi e natura rivalutativa delle censure.

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    richiamato quale parametro formale della specificità dei motivi, che il ricorso non ha rispettato.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, in assenza di cause di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata delle rationes decidendi del provvedimento impugnato; la mera riproposizione di questioni già decise o di doglianze già esaminate comporta l'inammissibilità.
  • Non è consentito in cassazione chiedere una rivalutazione del compendio fattuale o una diversa lettura delle emergenze processuali, salvo il riscontro di specifici travisamenti rilevanti e dedotti in modo puntuale.
  • L'eccezione di bis in idem presuppone l'identità del fatto storico nei suoi elementi essenziali; quando i fatti giudicati sono ontologicamente diversi per soggetti, luogo e tempo, la continuità tra reati può rilevare sul piano del trattamento sanzionatorio ma non determina di per sé duplicazione del giudicato.
  • La proposizione di una nuova istanza esecutiva identica a una già proposta e definita nel medesimo procedimento può essere dichiarata inammissibile dal giudice dell'esecuzione.
  • La richiesta di applicazione della continuazione tra reati è incompatibile con la prospettazione di un'identità piena del fatto già giudicato e può essere valorizzata come indice della diversità delle fattispecie contestate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idemInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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