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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24607/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa a un contratto preliminare di vendita di un'unità immobiliare. Il promissario acquirente (Costante, assistito dall'amministratrice di sostegno) aveva chiesto la nullità del preliminare per contrarietà a norme imperative e per mancanza della forma scritta, e in via subordinata la risoluzione per inadempimento (mancata consegna). In primo grado le domande erano state rigettate; in appello era stata accolta la risoluzione con condanna alla restituzione del prezzo. La venditrice (BI.BI.IMM.) ha impugnato in Cassazione contestando, tra l'altro, l'ammissibilità dell'appello, la carenza della citazione e, soprattutto, la valutazione probatoria: la Corte di appello aveva ammesso come prova una scrittura privata prodotta in fotocopia e la prova testimoniale senza che fosse dimostrata la perdita senza colpa dell'originale, nonché la verificazione del documento fotocopia e l'attendibilità di testimonianze de relato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (sull'ammissibilità dell'appello e sulla presunta nullità dell'atto di citazione), ma ha accolto il terzo e il quarto motivo relativi alla prova documentale: ha stabilito la distinzione tra il disconoscimento della conformità della copia all'originale e il disconoscimento della sottoscrizione. Ha ritenuto che, se la sottoscrizione è contestata, la prova della firma richiede la verificazione sull'originale, salvo che sia provata la perdita senza colpa dell'originale, caso in cui è ammessa la prova testimoniale o per presunzioni ex art. 2724 c.c. Per tali motivi la Corte ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Milano nei punti indicati e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 1418 c.c.

    Norma richiamata dalla parte ricorrente per sostenere la nullità del preliminare per contrarietà a norme imperative (capienza della doglianza dell'acquirente sulla capacità). La Corte non si pronuncia nel merito su tale vizio perché ha deciso per questioni probatorie.

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato in relazione alla presunta mancanza della forma scritta per il contratto preliminare. La questione formale è stata parte delle doglianze ma la Cassazione ha deciso sulle prove della sottoscrizione e della produzione del documento originale/copiat

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'onere di specificità dei motivi di appello; la Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura sull'inammissibilità dell'appello perché l'atto d'appello conteneva elementi sufficienti per l'esame del merito.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato assieme all'art. 342 c.p.c. sulla necessità di specificità delle censure in sede di appello; la Corte ha ritenuto comunque rispettato l'onere di specificità.

  • art. 164 co. 4 c.p.c.

    Invocato per lamentare la carenza di causa petendi e petitum nell'atto di citazione; la Cassazione ha ritenuto che l'atto di citazione indicava con sufficiente determinazione l'oggetto e le ragioni della domanda.

  • art. 2719 c.c.

    Norma sul disconoscimento della scrittura privata. La Corte distingue il disconoscimento della conformità della copia dall'affermazione di falsità della sottoscrizione: se la sottoscrizione è disconosciuta, occorre la verificazione sull'originale salvo perdita senza colpa.

  • art. 2724 c.c.

    Stabilisce che, quando l'originale è perduto senza colpa, è ammessa la prova per testimoni o per presunzioni. La Corte ha affermato che la prova testimoniale può essere ammessa solo dopo che la parte dimostri la perdita senza sua colpa dell'originale.

  • art. 2697 c.c.

    Principio dell'onere della prova. Utilizzato per valutare chi deve provare la perdita dell'originale e gli elementi di fatto rilevanti ai fini dell'ammissione di prove alternative.

  • art. 2719 c.c. (richiami giurisprudenziali)

    Cfr. Cass. 16998/2015; Cass. 13425/2014

    La giurisprudenza di legittimità afferma la distinzione tra disconoscimento della conformità della copia e disconoscimento della sottoscrizione; la Cassazione richiama tali precedenti per chiarire l'applicazione al caso concreto.

Massime di principio

  • Quando una scrittura privata è prodotta in copia, occorre distinguere se la controparte contesta solo la conformità della copia all'originale oppure anche la genuinità della sottoscrizione: le conseguenze probatorie sono diverse.
  • Se la contestazione riguarda la sottoscrizione, la prova principale richiesta è la verificazione sull'originale; la prova testimoniale o per presunzioni è ammessa solo se la parte dimostra che l'originale è andato perduto senza sua colpa (art. 2724 c.c.).
  • La parte che invoca la perdita dell'originale ha l'onere di provarne la perdita senza colpa; solo dopo tale prova si aprono vie alternative per provare il contenuto e la firma del documento.
  • In sede di appello è richiesta una specificità delle censure, ma la mancanza di formalismi non sempre comporta l'inammissibilità se dall'atto risulta comunque evidente l'oggetto e le critiche alla decisione di primo grado.
  • Questioni probatorie riguardanti produzione di copie, verificazioni e ammissibilità di testimonianze possono essere decisive e portare alla cassazione del giudicato di merito; pertanto è cruciale predisporre correttamente la prova documentale e la relativa istruzione probatoria.

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