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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24552/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di due ingiunzioni di pagamento emesse da Municipia S.p.A., agente della riscossione per il Comune di Catania, relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada: dedotta nullità delle ingiunzioni per omessa/irregolare notificazione (contestando l'uso di agenzie postali private, mancanza di timbro/sottoscrizione, carenza di ricerche di altri aventi diritto alla ricezione) e, in subordine, l'estinzione dei crediti per decorso del termine quinquennale di prescrizione; censurate anche questioni processuali sulla liquidazione delle spese di lite e sull'ammissibilità dell'appello incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'originaria domanda proposta dal ricorrente fosse in realtà un'azione di accertamento negativo volta a ottenere la declaratoria di estinzione del credito per prescrizione, ma priva di interesse all'azione: non era stata dimostrata alcuna situazione di incertezza o l'esistenza di iniziative esecutive da parte dell'amministrazione che giustificassero la tutela giurisdizionale preventiva. Per tale motivo l'azione risultava improponibile e il motivo preliminare di inammissibilità assorbiva le ulteriori doglianze sulle notificazioni. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese di cassazione sono compensate tra le parti; è stato altresì disposto l'adempimento di eventuale ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente nei termini indicati.

Norme richiamate

  • R.D. 14 aprile 1910, n. 639, art. 2

    ingiunzione ex art. 2 del r.d. n. 639 del 1910

    L'ingiunzione è un atto prodromico alla riscossione coattiva e, per omologia strutturale-funzionale, trova applicazione la disciplina e i principi giurisprudenziali della cartella di pagamento.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    art. 12, comma 4-bis (introdotto dalla legge n. 215/2021)

    Individua i casi in cui l'impugnazione della cartella o atti della riscossione è immediatamente ammessa; la novella delimita l'interesse alla tutela giurisdizionale in presenza di specifiche situazioni pregiudizievoli.

  • Codice di procedura civile

    artt. 100, 91, 112, 132, 139, 140, 324, 2909

    Richiamate per i principi relativi all'interesse ad agire, alla regolarità delle notificazioni, alla competenza e alla nullità della decisione che decide questioni coperte da giudicato interno; in particolare gli artt. 139-140 riguardano prova della notifica e relativi oneri probatori.

  • D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 5, comma 1

    Richiamato nei profili relativi all'uso di corrieri/agenzie postali private per l'invio di raccomandate informative e alla necessità di prova della titolarità della licenza individuale per la regolare notificazione.

  • Disp. att. c.p.c., art. 48

    Citato in relazione agli elementi formali che devono comparire nelle notificazioni e nelle relative relata.

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4

    Richiamato in relazione a profili normativi sull'ammissibilità degli atti e sugli obblighi formali collegati alle notificazioni e alla documentazione delle spese processuali.

  • Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (conversione del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146)

    art. 3-bis citato nella motivazione

    Ha introdotto e/o precisato disposizioni (richiamate dalla giurisprudenza) che incidono sull'accesso alla tutela giurisdizionale per le impugnazioni delle cartelle/atti della riscossione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma richiamata in tema di contributo unificato e dell'eventuale versamento aggiuntivo da parte del ricorrente in cassazione.

Massime di principio

  • L'impugnazione finalizzata unicamente ad ottenere un accertamento negativo dell'estinzione del credito (es. per prescrizione) è inammissibile se non è dimostrato un concreto interesse all'azione: occorre che sussista uno stato di obiettiva incertezza o una iniziativa esecutiva dell'amministrazione che renda necessaria la tutela giurisdizionale.
  • Quando si contesta una cartella o un'ingiunzione conosciuta tramite un estratto di ruolo, il ricorrente deve spiegare perché non sia sufficiente il rimedio amministrativo (es. richiesta di sgravio) o dimostrare vizi di conoscenza/notifica che impediscano la precedente conoscenza dell'atto; altrimenti l'azione di mero accertamento risulta priva di interesse.
  • Le questioni sulla regolarità della notifica (uso di agenzie postali private, timbri, sottoscrizioni, rilievi del messo su ricerche di altri aventi diritto) restano rilevanti ma possono diventare irrilevanti se preliminarmente manca la condizione dell'interesse all'azione; tuttavia, se il giudice di merito dovesse decidere sul merito, tali profili vanno provati con documentazione specifica (licenza dell'agenzia, relata completa, attestazioni del messo).
  • Se si intende impugnare per prescrizione una pretesa risultante da ruolo/ingiunzione, è strategico dimostrare: a) di essere venuti a conoscenza dell'atto solo tramite l'estratto di ruolo; oppure b) che l'amministrazione ha intrapreso atti esecutivi o misure pregiudizievoli che giustificano l'intervento immediato del giudice; altrimenti valutare il ricorso ai rimedi amministrativi.
  • Nel contestare le notificazioni effettuate tramite corrieri o agenzie private, raccogliere e produrre prove documentali sulla titolarità della licenza, sul timbro di spedizione, sulla firma dell'incaricato e sulla relata del messo contenente le ricerche di altri soggetti abilitati alla ricezione.

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