Cassazione Penale, Sentenza n. 47293/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censura il difetto di motivazione della Corte d'appello rispetto alla richiesta di revoca della cauzione (misura accessoria disposta ex art. 31 d.lgs. 159/2011) formulata nel secondo motivo di appello: la Corte territoriale ha omesso di motivare la decisione su tale richiesta.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato il decreto impugnato limitatamente al punto relativo alla cauzione, rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli. La Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite (Ricchiuto) per affermare l'impugnabilità della misura della cauzione davanti alla Corte d'appello e ha ritenuto che l'omissione di motivazione sulla doglianza relativa alla revoca della cauzione costituisca un vizio di violazione di legge che impone l'annullamento parziale e il rinvio.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle misure di prevenzione) - art. 4, comma 1, lett. c)
art. 4, comma 1, lett. c)
Norma richiamata come base per la qualificazione della pericolosità sociale che giustifica l'applicazione della sorveglianza speciale.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 31, comma 1
Disciplina la cauzione come misura accessoria; la Corte ha ritenuto che il provvedimento impositivo della cauzione sia impugnabile davanti alla Corte d'appello.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 27
Elenco dei provvedimenti impugnabili: la Corte ha precisato che tale elenco non è tassativo e non esclude l'impugnabilità della cauzione.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 10
Interpretato come norma generale di impugnazione estensibile anche ad altri provvedimenti di misure di prevenzione quando sussista un vulnus a posizioni costituzionalmente protette.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 34-bis, comma 6
Ricordato nella giurisprudenza (Sez. U., Ricchiuto) ai fini dell'affermazione dell'impugnabilità di provvedimenti connessi alle misure di prevenzione.
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 - art. 4
Richiamata per qualificare l'omissione di motivazione come vizio di violazione di legge nei provvedimenti relativi alle misure di prevenzione.
Legge 31 maggio 1965, n. 575 - art. 3 ter, secondo comma
art. 3 ter, secondo comma
Richiamata insieme alla legge 1423/1956 per il regime dei vizi consentiti nei ricorsi in materia di misure di prevenzione.
Codice di procedura penale - art. 606, lett. e) e lett. c)
art. 606, lett. e) e lett. c)
La Corte osserva che la mancanza di motivazione, se radicale, costituisce vizio di violazione di legge (avvicinabile alla lett. c) ) più che mera illogicità manifesta ai sensi della lett. e).
Codice di procedura penale - art. 125, comma 3
Riferito all'obbligo di motivazione dei provvedimenti del giudice: la mancata motivazione integra inosservanza di norme processuali.
Massime di principio
- La misura della cauzione prevista dall'art. 31 d.lgs. 159/2011 è impugnabile davanti alla Corte d'appello; l'elenco dell'art. 27 non è tassativo.
- La Corte d'appello è tenuta a motivare espressamente la decisione su questioni sollevate in appello, ivi inclusa la richiesta di revoca della cauzione; l'omissione di motivazione può determinare l'annullamento del provvedimento.
- In materia di misure di prevenzione i vizi relativi alla mancanza di motivazione sono assimilati a violazioni di legge rilevanti in sede di legittimità e non soltanto a illogicità manifesta.
- La sanzione per omissione motivazionale è, di regola, l'annullamento limitato della parte viziata e il rinvio per un nuovo giudizio al giudice territoriale.
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