Cassazione Penale, Sentenza n. 6257/2022 del 22/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 28/01/2021 che aveva respinto il reclamo di Piscopo contro la proroga (19/11/2019) del regime differenziato ex art. 41‑bis. Il ricorrente denunciava: nullità per mancata notifica dell'ordinanza al nuovo difensore; motivazione apparente ed errata applicazione della disciplina perché fondata su condotte remote (1999) e non su elementi attuali di pericolosità; mancata considerazione del fatto che da circa due anni non intrattiene colloqui con familiari; difformità rispetto ai principi di diritto della Corte di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto irrilevante la mancata notifica al difensore poiché l'atto di ricorso è stato prodotto e sottoscritto dal difensore stesso. Ha precisato che il ricorso per cassazione avverso decisioni su 41‑bis è ammesso solo per motivi di violazione di legge e può essere esaminato dalla Corte esclusivamente in presenza di assoluta carenza di motivazione (mancanza totale o testo privo dei minimi requisiti di logicità). Nel caso concreto il Tribunale aveva fornito adeguata motivazione: ha richiamato il ruolo di vertice ricoperto dal Piscopo nell'associazione mafiosa, la vitalità del gruppo territoriale, l'assenza di elementi di autentica dissociazione e diverse infrazioni disciplinari, ritenendo sussistente il rischio di mantenimento di contatti con il contesto criminale. La Corte ha confermato la natura preventiva del regime 41‑bis (anche alla luce della giurisprudenza CEDU, es. Provenzano c. Italia) e ha rigettato le censure. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 41‑bis ord. pen.
Regime differenziato di trattamento carcerario con finalità essenzialmente preventive e inibitorie dei contatti con il contesto criminale; la verifica in sede di proroga non richiede la prova di perdurante affiliazione ma elementi che facciano ragionevolmente presumere il mantenimento di contatti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'effetto della declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni e la conseguente condanna alle spese e, se del caso, al versamento in favore della cassa delle ammende.
Art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Cedu)
Richiamato come parametro di compatibilità del regime 41‑bis con il divieto di trattamenti inumani o degradanti; la Corte CEDU ha ritenuto compatibile il regime se adeguatamente motivato e giustificato nel caso concreto.
Sentenza CEDU, Provenzano c. Italia
I sezione, 25 settembre 2018
Conferma la finalità preventiva del regime 41‑bis e la possibile compatibilità con l'art. 3 Cedu se ricorrono adeguate giustificazioni per l'imposizione o la proroga; indica che la durata va valutata alla luce delle circostanze del caso.
Giurisprudenza di legittimità richiamata
Sez. I n. 52054/2014; Sez. V n. 40673/2012
Richiama parametri consolidati sulla valutazione prognostica della pericolosità e sull'importanza del ruolo pregresso nell'ambito dell'associazione come elemento rilevante nella motivazione per la proroga del 41‑bis.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro provvedimenti su 41‑bis è limitato a profili di legittà; la Corte può intervenire principalmente per assoluta carenza di motivazione (mancanza totale o testo privo di requisiti minimi di logicità).
- La motivazione del giudice di merito può fondarsi anche su fatti storici e sul ruolo pregresso del detenuto: non è necessario dimostrare l'attuale affiliazione, ma elementi che rendano ragionevole la presunzione di mantenimento di contatti.
- La natura preventiva del 41‑bis giustifica misure di inibizione dei contatti anche per periodi prolungati se adeguatamente motivate e proporzionate al caso concreto (in linea con la giurisprudenza CEDU).
- La mancata notifica a un nuovo difensore può impedire la decorrenza del termine di impugnazione, ma se il difensore ha comunque sottoscritto e depositato l'impugnazione la omissione perde rilievo sostanziale.
- Per impugnare efficacemente una proroga del 41‑bis occorre contestare la base fattuale della prognosi (es. dimostrare dissociazione credibile, assenza di segni di vitalità del gruppo di riferimento o elementi concreti che escludano il rischio di contatti).
- Le infrazioni disciplinari e l'assenza di elementi sintomatici di dissociazione sono elementi che i giudici considerano rilevanti e possono pesare negativamente nella valutazione sulla proroga.
- In casi simili, il ricorrente ha maggiori possibilità se produce nuovi elementi probatori sopravvenuti che smentiscano la valutazione prognostica o dimostrino l'assenza di collegamenti effettivi e attuali con il contesto criminale.
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