Sentenza del 29/06/2022 n. 2726 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Avviso di accertamento ex art. 41‑bis DPR 600/73 per redditi di capitale e per IVAFE su disponibilità finanziarie estere connesse a una polizza unit linked (polizza Pxxxx Cxxxx con Lxxxx Ixxxx Axxxx). L'Ufficio ha qualificato la polizza come attività finanziaria (strumento volto ad occultare capitali e sottrarli a tassazione) e ha contestato la mancata compilazione del quadro RW; il contribuente ha dedotto che la polizza ha natura esclusivamente assicurativa e che la compagnia estera ha svolto funzione di sostituto d'imposta (art. 26‑ter DPR 600/73), escludendo obblighi dichiarativi. L'Ufficio ha altresì richiamato la normativa sul carattere di reddito di capitale (art. 44 TUIR, lettere g‑quater e g‑quinquies) e l'applicabilità dell'IVAFE (art. 19, comma 2 DL 201/2011).
La decisione
La Commissione ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado: ha confermato nel resto l'avviso impugnato (quindi ha ritenuto la polizza «unit linked» sostanzialmente strumento finanziario e ha accolto l'appello dell'Ufficio in ordine agli obblighi dichiarativi e alla qualificazione fiscale), ma ha accolto il ricorso originario limitatamente alle sanzioni, ritenendo intrasmissibili agli eredi le sanzioni pecuniarie tributarie. Sono compensate le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. 600/1973, art. 41‑bis
Base normativa per l'emissione dell'avviso di accertamento relativo a redditi di capitale e disponibilità finanziarie estere; usato dall'Ufficio per notificare l'accertamento.
D.P.R. 600/1973, art. 26‑ter
Richiamato dal contribuente per sostenere che la compagnia assicurativa agisse quale sostituto d'imposta e pertanto escludesse obblighi dichiarativi a carico del contribuente; la Commissione però ha ritenuto che l'eventuale opzione dell'assicuratore per l'imposta sostitutiva non esoneri automaticamente dall'obbligo RW se non sussistono i requisiti dell'art. 4 DL 167/1990 (flussi regolati da intermediario residente).
D.L. 167/1990, art. 4, comma 3
gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi
La Commissione applica la norma nel senso che l'esonero dall'obbligo RW opera solo se sono entrambi presenti: (i) opzione per imposta sostitutiva/ritenuta da parte dell'intermediario e (ii) conferimento a intermediario finanziario residente dell'incarico di regolare tutti i flussi. Nella fattispecie manca il secondo requisito.
D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 44, comma 1, lett. g‑quater e g‑quinquies
I redditi derivanti da contratti di assicurazione (a determinate condizioni) possono essere qualificati come redditi di capitale; l'Ufficio ha richiamato queste fattispecie per sostenere la tassazione come redditi di capitale.
D.L. 201/2011, art. 19, comma 2
Estende l'applicazione dell'IVAFE agli investimenti esteri di natura finanziaria, incluse le polizze stipulate con imprese non residenti; fondamento dell'addebito IVAFE da parte dell'Ufficio.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 300 del 20/07/2019
Precisazione amministrativa secondo cui l'obbligo RW sussiste anche per polizze vita o capitalizzazione se la compagnia estera non ha optato per imposta sostitutiva e di bollo e se non è stato affidato a un intermediario italiano il regolamento di tutti i flussi; usata dalla Commissione per motivare l'assenza dell'esonero.
Cassazione, sent. 5 marzo 2019, n. 6319
Richiamata per il principio secondo cui una polizza unit linked è assicurazione solo se l'assicuratore assume un rischio demografico o finanziario significativo; se il rischio di performance è interamente a carico dell'assicurato la polizza è di fatto uno strumento finanziario.
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 7
Richiamata per il principio di intrasmissibilità delle sanzioni pecuniarie amministrative agli eredi; base per l'annullamento delle sanzioni nella specie.
Cass. n. 19988 del 24/07/2019
Giurisprudenza della Corte di Cassazione confermante il principio che l'obbligazione pecuniaria derivante da sanzioni amministrative tributarie non si trasmette agli eredi, utilizzata dalla Commissione per dichiarare intrasmissibili le sanzioni.
D.Lgs. 546/1992, art. 15, comma 2
Richiamato per giustificare la compensazione delle spese di lite in presenza di gravi e eccezionali ragioni (assenza di giurisprudenza univoca sulla materia).
Massime di principio
- Per qualificare una polizza come assicurativa o finanziaria occorre un'analisi concreta del contratto focalizzata sull'elemento rischio: se l'assicuratore assume un rischio significativo (demografico/di sopravvivenza o finanziario) prevale la natura assicurativa, se il rischio di performance è interamente a carico dell'investitore la polizza è sostanzialmente uno strumento finanziario.
- L'opzione della compagnia estera per l'imposta sostitutiva non esonera automaticamente il contraente dall'obbligo di compilare il quadro RW: per ottenere l'esonero è necessario anche che un intermediario finanziario residente abbia l'incarico di regolare tutti i flussi connessi all'investimento (art. 4 D.L. 167/1990, comma 3).
- Le polizze unit linked vanno esaminate nella documentazione (nota informativa, garanzie, clausole di rischio) per verificare se è prevista una garanzia o una copertura reale del rischio da parte dell'assicuratore; la mera denominazione 'assicurazione' non è determinante.
- Investimenti esteri di natura finanziaria, incluse determinate polizze stipulate con imprese non residenti, sono soggetti a IVAFE anche se non hanno prodotto redditi nell'anno, purché siano suscettibili di produrli (art. 19 DL 201/2011).
- In caso di decesso del contribuente le sanzioni tributarie di natura afflittiva possono essere dichiarate intrasmissibili agli eredi; tuttavia l'obbligazione tributaria principale (imposte dovute) può rimanere a carico della massa ereditaria, salvo diversa responsabilità/azioni.
- In sede probatoria il contribuente deve dimostrare: natura assicurativa effettiva (assunzione di rischio da parte dell'assicuratore) e, se invocato, l'affidamento a intermediario residente del regolamento dei flussi (per esonerare dall'RW).
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