Cassazione Civile, Ordinanza n. 35481/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un geometra iscritto alla previdenza obbligatoria ha impugnato la decisione della Corte d'appello che, riformando il primo grado, aveva dichiarato illegittima la sua iscrizione d'ufficio alla Cassa dei geometri e insussistente il credito contributivo vantato dall'ente. Il professionista ha proposto un unico motivo in cassazione, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese di merito, ritenuta illogica in assenza di reciproca soccombenza. La Cassa ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, articolato in due motivi, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'obbligo di iscrizione alla Cassa. Secondo l'ente, la normativa di settore e lo statuto regolamentare della Cassa impongono l'iscrizione al solo ricorrere dell'iscrizione all'albo professionale, a prescindere dal fatto che il professionista svolga anche lavoro dipendente, che l'attività libero-professionale sia occasionale o gratuita e che non vi sia produzione di reddito; ciò in coerenza con la riforma previdenziale e con la necessità di garantire l'equilibrio finanziario di lungo periodo dell'ente.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente il ricorso incidentale della Cassa e lo ha accolto, richiamando un recente orientamento secondo cui, per l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, restando irrilevanti la natura occasionale dell'attività professionale, la mancata produzione di reddito e l'eventuale iscrizione ad altra gestione previdenziale. Di conseguenza ha dichiarato assorbito il ricorso principale del professionista, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in favore della ricorrente incidentale.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
formulazione dei motivi di ricorso per violazione di legge
è il vizio denunciato sia dal ricorrente principale sia dalla ricorrente incidentale per contestare la corretta applicazione delle norme sostanziali e processuali
artt. 91 e 92 c.p.c.
violazione in ordine alla compensazione delle spese
la doglianza del ricorrente principale riguardava la legittimità della compensazione delle spese di merito
artt. 1 ss. d.lgs. 509/1994
richiamati come base della privatizzazione e dell'autonomia regolamentare delle casse previdenziali
art. 3, co. 12, L. 335/1995
richiamato quale norma di sistema sulla riforma previdenziale e sull'equilibrio finanziario degli enti
art. 6 d.lgs. 103/1996
richiamato dalla Cassa a sostegno della disciplina degli obblighi contributivi
art. 1, co. 763, L. 296/2006
richiamato quale disposizione incidente sul regime previdenziale degli enti privatizzati
art. 1, co. 488, L. 147/2013
richiamato dalla Cassa nel quadro normativo di riferimento
art. 1 L. 37/1967
richiamato quale norma di disciplina dell'iscrizione alla Cassa dei geometri
artt. 10 e 22 L. 773/1982
richiamati come norme di settore sulla previdenza dei geometri
art. 5 Statuto CIPAG approvato con D.M. 27/02/2003
considerato dalla Corte come regolamento che, in linea con la legge, definisce gli obblighi contributivi e il presupposto dell'iscrizione
art. 38 Cost.
richiamato dalla Cassa come parametro costituzionale a sostegno del sistema previdenziale
art. 2, co. 25, L. 335/1995
richiamato dalla Cassa come parte della riforma complessiva del sistema pensionistico
art. 1, co. 2, d.lgs. 103/1996
richiamato come norma di coordinamento della riforma previdenziale
Massime di principio
- Per le casse previdenziali privatizzate dei professionisti, quando il regolamento adottato nel quadro della riforma previdenziale lo preveda, l'iscrizione all'albo professionale può costituire di per sé presupposto sufficiente dell'obbligo di iscrizione alla cassa e del pagamento della contribuzione minima.
- Ai fini dell'obbligo contributivo presso la cassa di categoria, non assumono rilievo decisivo la natura occasionale dell'esercizio della professione, la mancata produzione di reddito o la contemporanea iscrizione a un'altra gestione previdenziale, se la disciplina regolamentare è coerente con i principi della riforma e con l'esigenza di equilibrio finanziario dell'ente.
- Quando il ricorso incidentale, fondato su un corretto principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, viene accolto, il ricorso principale resta assorbito e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di merito per il riesame della controversia e delle spese.
- La compensazione delle spese può essere oggetto di censura solo se si deduce una violazione dei criteri legali che la sorreggono; tuttavia tale questione resta assorbita se viene accolto il motivo decisivo sul merito della lite.
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