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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35481/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un geometra iscritto alla previdenza obbligatoria ha impugnato la decisione della Corte d'appello che, riformando il primo grado, aveva dichiarato illegittima la sua iscrizione d'ufficio alla Cassa dei geometri e insussistente il credito contributivo vantato dall'ente. Il professionista ha proposto un unico motivo in cassazione, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese di merito, ritenuta illogica in assenza di reciproca soccombenza. La Cassa ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, articolato in due motivi, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'obbligo di iscrizione alla Cassa. Secondo l'ente, la normativa di settore e lo statuto regolamentare della Cassa impongono l'iscrizione al solo ricorrere dell'iscrizione all'albo professionale, a prescindere dal fatto che il professionista svolga anche lavoro dipendente, che l'attività libero-professionale sia occasionale o gratuita e che non vi sia produzione di reddito; ciò in coerenza con la riforma previdenziale e con la necessità di garantire l'equilibrio finanziario di lungo periodo dell'ente.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente il ricorso incidentale della Cassa e lo ha accolto, richiamando un recente orientamento secondo cui, per l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, restando irrilevanti la natura occasionale dell'attività professionale, la mancata produzione di reddito e l'eventuale iscrizione ad altra gestione previdenziale. Di conseguenza ha dichiarato assorbito il ricorso principale del professionista, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in favore della ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    formulazione dei motivi di ricorso per violazione di legge

    è il vizio denunciato sia dal ricorrente principale sia dalla ricorrente incidentale per contestare la corretta applicazione delle norme sostanziali e processuali

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    violazione in ordine alla compensazione delle spese

    la doglianza del ricorrente principale riguardava la legittimità della compensazione delle spese di merito

  • artt. 1 ss. d.lgs. 509/1994

    richiamati come base della privatizzazione e dell'autonomia regolamentare delle casse previdenziali

  • art. 3, co. 12, L. 335/1995

    richiamato quale norma di sistema sulla riforma previdenziale e sull'equilibrio finanziario degli enti

  • art. 6 d.lgs. 103/1996

    richiamato dalla Cassa a sostegno della disciplina degli obblighi contributivi

  • art. 1, co. 763, L. 296/2006

    richiamato quale disposizione incidente sul regime previdenziale degli enti privatizzati

  • art. 1, co. 488, L. 147/2013

    richiamato dalla Cassa nel quadro normativo di riferimento

  • art. 1 L. 37/1967

    richiamato quale norma di disciplina dell'iscrizione alla Cassa dei geometri

  • artt. 10 e 22 L. 773/1982

    richiamati come norme di settore sulla previdenza dei geometri

  • art. 5 Statuto CIPAG approvato con D.M. 27/02/2003

    considerato dalla Corte come regolamento che, in linea con la legge, definisce gli obblighi contributivi e il presupposto dell'iscrizione

  • art. 38 Cost.

    richiamato dalla Cassa come parametro costituzionale a sostegno del sistema previdenziale

  • art. 2, co. 25, L. 335/1995

    richiamato dalla Cassa come parte della riforma complessiva del sistema pensionistico

  • art. 1, co. 2, d.lgs. 103/1996

    richiamato come norma di coordinamento della riforma previdenziale

Massime di principio

  • Per le casse previdenziali privatizzate dei professionisti, quando il regolamento adottato nel quadro della riforma previdenziale lo preveda, l'iscrizione all'albo professionale può costituire di per sé presupposto sufficiente dell'obbligo di iscrizione alla cassa e del pagamento della contribuzione minima.
  • Ai fini dell'obbligo contributivo presso la cassa di categoria, non assumono rilievo decisivo la natura occasionale dell'esercizio della professione, la mancata produzione di reddito o la contemporanea iscrizione a un'altra gestione previdenziale, se la disciplina regolamentare è coerente con i principi della riforma e con l'esigenza di equilibrio finanziario dell'ente.
  • Quando il ricorso incidentale, fondato su un corretto principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, viene accolto, il ricorso principale resta assorbito e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di merito per il riesame della controversia e delle spese.
  • La compensazione delle spese può essere oggetto di censura solo se si deduce una violazione dei criteri legali che la sorreggono; tuttavia tale questione resta assorbita se viene accolto il motivo decisivo sul merito della lite.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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