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Sentenza

Sentenza del 21/05/2018 n. 2256 - Comm. Trib. Prov. Milano

Transfer pricing - Accertamento basato su valutazioni discrezionali - Motivazione - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un accertamento fondato sull'art. 110, comma 7, del T.U.I.R., relativo alla determinazione dei prezzi di trasferimento tra società collegate o appartenenti allo stesso gruppo. Il ricorrente contestava la validità dell'atto perché l'Ufficio aveva basato la pretesa esclusivamente su valutazioni discrezionali circa il presunto trasferimento all'estero di utili o redditi imponibili in Italia, senza fornire una dimostrazione concreta della violazione fiscale e dello spostamento di materia imponibile.

La decisione

La sentenza ha ritenuto nullo l'accertamento per difetto di motivazione. La disciplina del transfer pricing ha natura antielusiva e impone all'Amministrazione finanziaria di provare l'effettivo spostamento all'estero di utili o redditi tassabili in Italia. Non è sufficiente fondare la ripresa su valutazioni meramente discrezionali o astratte: l'Ufficio deve indicare e dimostrare gli elementi concreti dai quali risulti la violazione delle regole fiscali. L'accertamento è quindi stato annullato.

Norme richiamate

  • Art. 110, comma 7, del T.U.I.R.

    In tema di prezzi di trasferimento al valore normale di mercato

    La norma è stata interpretata come disposizione antielusiva. L'Amministrazione finanziaria deve provare che le operazioni infragruppo abbiano determinato lo spostamento all'estero di utili o redditi imponibili in Italia; non può limitarsi a formulare valutazioni discrezionali prive di adeguato supporto probatorio.

Massime di principio

  • Negli accertamenti di transfer pricing, l'Amministrazione finanziaria deve fornire una motivazione concreta, analitica e verificabile, basata su dati comparabili, condizioni economiche effettive e specifici elementi di anomalia.
  • Il semplice scostamento dai valori ritenuti congrui dall'Ufficio o il richiamo a valutazioni discrezionali non è sufficiente, da solo, a dimostrare l'elusione o il trasferimento di reddito all'estero.
  • Il contribuente deve poter comprendere dall'atto le ragioni della rettifica e gli elementi utilizzati per quantificare il maggior reddito; in caso contrario, l'accertamento può essere viziato per difetto di motivazione.
  • In situazioni analoghe, occorre verificare se l'Ufficio abbia dimostrato sia l'esistenza di condizioni infragruppo non conformi al valore normale sia il concreto effetto di erosione o trasferimento della base imponibile italiana.

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