Sentenza n. 5909/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego comunale di condono edilizio relativo alla realizzazione di un portico e all’ampliamento di un’unità immobiliare, nonché sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario aveva presentato domanda di condono ai sensi del d.l. n. 269/2003, convertito nella l. n. 326/2003, per un portico di 34 mq di superficie non residenziale e per un ampliamento di 6 mq di superficie residenziale. L’immobile, già assistito da tre titoli edilizi, ricadeva in area sottoposta a vincolo paesaggistico e nel perimetro del Parco regionale dei Castelli Romani. Il Comune aveva respinto la domanda rilevando sia l’esistenza dei vincoli sia la mancata produzione della documentazione prevista dalla normativa regionale. In primo grado erano stati dedotti, tra gli altri, travisamento dei fatti, violazione dell’art. 18, comma 2, l. n. 241/1990, violazione della disciplina statale e regionale sul condono, difetto di istruttoria e motivazione, violazione dei principi di buona fede, affidamento, ragionevolezza e proporzionalità, nonché questioni di compatibilità europea e costituzionale. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo non condonabili gli interventi in area vincolata e non qualificabile come titolo abilitativo tacito una precedente determina comunale. In appello il ricorrente ha sostenuto che, in presenza di vincolo paesaggistico relativo, il condono non potesse essere respinto automaticamente senza acquisire il parere di compatibilità paesaggistica, e ha riproposto la censura relativa all’incompletezza documentale, assumendo che il sopralluogo comunale avesse consentito all’amministrazione di acquisire d’ufficio gli elementi necessari.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello soltanto con riferimento al portico e lo ha respinto quanto all’ampliamento volumetrico. Quanto alla documentazione mancante, ha rilevato che gli elaborati e la documentazione prescritti servono a rappresentare, sotto la responsabilità dell’interessato e del tecnico, l’esatto stato dei luoghi e il rapporto con la situazione giuridica; l’attività istruttoria comunale non può sostituire integralmente tale assunzione di responsabilità. Inoltre, il Comune non era tenuto ad acquisire il parere di compatibilità paesaggistica dopo avere già verificato l’insussistenza dei presupposti per il condono, poiché ciò avrebbe comportato un inutile aggravio procedimentale. Per l’ampliamento di superficie e volumetria, il Collegio ha confermato che l’art. 32, comma 27, d.l. n. 269/2003 esclude il condono degli interventi realizzati su aree vincolate che abbiano creato nuove superfici o nuovi volumi, indipendentemente dal carattere assoluto o relativo del vincolo; la normativa regionale laziale è stata ritenuta ancora più restrittiva. Per il portico, invece, il Collegio ha valorizzato il carattere minimale e pertinenziale dell’opera, la preesistenza di titoli edilizi sull’immobile e i principi di ragionevolezza, proporzionalità, tutela dell’affidamento e favor libertatis. Ha quindi annullato in parte qua gli atti impugnati, imponendo al Comune di riesaminare la domanda e di assentire il portico qualora, acquisito il prescritto parere paesaggistico, non risulti motivatamente incompatibile con il vincolo per uno specifico e concreto ulteriore pregiudizio ai valori paesaggistici tutelati. Spese del doppio grado compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
La disciplina esclude il condono, nelle aree vincolate, per gli abusi che comportano nuove superfici o nuovi volumi; la condonabilità è valutata anche in relazione alla tipologia dell’intervento.
artt. 32 e 33 l. n. 47/1985
Il combinato disposto, secondo la sentenza, consente la sanatoria in area vincolata soltanto per abusi minori nei limiti stabiliti dalla disciplina del condono, mentre non consente il condono di interventi con aumenti di superficie o volumetria.
art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004
La normativa regionale esclude dalla sanatoria, tra gli altri, interventi realizzati su immobili soggetti a vincoli paesaggistici e ambientali, con disciplina più restrittiva rispetto a quella statale.
art. 18, comma 2, l. n. 241/1990
L’acquisizione d’ufficio dei documenti in possesso dell’amministrazione non elimina l’onere dell’interessato e del tecnico di allegare la documentazione necessaria a rappresentare esattamente lo stato dei luoghi e l’intervento oggetto di condono.
art. 2 Cost.
È richiamato quale fondamento, insieme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e tutela dell’affidamento, di un’interpretazione non estensiva dei divieti di condono per un manufatto minimale e pertinenziale.
Massime di principio
- Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il condono edilizio previsto dal d.l. n. 269/2003 non è automaticamente escluso per ogni intervento, ma è precluso per le opere che comportano la creazione di nuove superfici o nuovi volumi, anche quando il vincolo abbia natura relativa e anche quando sia astrattamente possibile una valutazione di compatibilità paesaggistica.
- Quando l’amministrazione abbia già accertato l’insussistenza dei presupposti sostanziali per il condono, non è tenuta ad acquisire il parere di compatibilità paesaggistica, poiché tale acquisizione costituirebbe un inutile aggravio procedimentale.
- L’onere del richiedente e del tecnico di allegare la documentazione prescritta per il condono, destinata a rappresentare esattamente lo stato dei luoghi e l’intervento realizzato, non può essere integralmente sostituito dall’attività di sopralluogo o di accertamento dell’amministrazione; l’integrazione documentale può regolarizzare la pratica, ma non sostituire la dichiarazione di responsabilità dell’interessato.
- Un manufatto minimale e pertinenziale, privo di autonomo significativo impatto edilizio e diverso da un intervento comportante aumento di superficie o volumetria, può essere esaminato ai fini del condono secondo criteri di ragionevolezza, proporzionalità e tutela dell’affidamento; l’amministrazione deve acquisire il parere paesaggistico e motivare specificamente l’eventuale incompatibilità in relazione a un concreto e ulteriore pregiudizio per i valori paesaggistici tutelati.
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