Cassazione Penale, Sentenza n. 5829/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: (1) censura della qualificazione come reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990, sostenendo che si trattava di coltivazione domestica (due piante rudimentali sul balcone, circa 1 m ciascuna), senza strumenti per il confezionamento e senza prova del principio attivo; si deduceva quindi destinazione ad uso esclusivamente personale e si richiamava la temporalità della telefonata rispetto al sequestro e la qualifica di assiduo consumatore; (2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, soprattutto, della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. (tenuità del fatto), con critica alla motivazione della Corte di merito che avrebbe fatto leva sulla "biografia penale" e su un presunto "esibizionismo" del fatto senza spiegare la rilevanza ai fini dell'abitualità o della valutazione della tenuità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato soltanto sul secondo motivo. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per contenere censure di merito/fattuali (i giudici di merito avevano ritenuto probante un messaggio sul cellulare indicante disponibilità alla cessione, valutazione non manifestamente illogica). Quanto al secondo motivo, i Giudici di legittimità hanno ritenuto la motivazione della Corte di appello apparente e insufficiente: la sentenza impugnata non ha specificato i precedenti dell'imputato né ha spiegato come tale "biografia penale" integrasse il requisito dell'abitualità (necessario per escludere l'applicazione di art. 131-bis), e non ha compiuto una valutazione completa della tenuità del fatto ai sensi dell'art. 133 cod. pen. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e ha rinviato la questione a diversa Sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo esame, lasciando impregiudicata la formazione del giudicato sulla responsabilità e sugli accertamenti di fatto già compiuti.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale che punisce la coltivazione e la detenzione di sostanze stupefacenti; la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la coltivazione è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo se la pianta è conforme al tipo botanico e ha attitudine a giungere a maturazione, salvo che la coltivazione, per modalità "domestiche", esigue quantità e assenza di indici di inserimento nel mercato, denoti destinazione esclusiva all'uso personale.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Regole di ammissibilità del ricorso per cassazione: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché attiene alla valutazione di fatto e alla diversa rilettura delle prove, materie non sindacabili in Cassazione se non nei casi tassativi indicati dall'art. 606.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha richiamato che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e motivata secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen., e che l'ostatività del riconoscimento può derivare dall'abitualità, definita come la reiterazione (almeno due) di illeciti della stessa indole oltre a quello in esame.
art. 133, comma 1, cod. pen.
Parametro normativo per la determinazione della misura della pena e per la valutazione del disvalore della condotta; va utilizzato anche nella valutazione della tenuità del fatto ai fini di art. 131-bis, considerando tutte le peculiarità della fattispecie concreta.
Sezioni Unite, SU n. 12348 del 19/12/2019 (Caruso, Rv. 278624)
Principio richiamato: la coltivazione svolta in forma "domestica", con tecniche rudimentali, scarso numero di piante e modesto prodotto, senza indici di inserimento nel mercato, esclude la tipicità del reato di coltivazione quando denoti destinazione esclusiva all'uso personale; viceversa la coltivazione è configurabile anche indipendentemente dalla quantità del principio attivo quando la pianta è del tipo botanico previsto e ha attitudine a maturare e produrre sostanza stupefacente.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj, Rv. 266591 / 266590)
Chiarimenti sul concetto di "abitualità del comportamento" e sulla necessità di valutare la tenuità del fatto in modo complesso, considerando tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen.; richiamata per definire quando la condotta passibile di esimente sia invece ostativa per motivi di reiterazione.
Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015 (Ferraiuolo e altro, Rv. 264796)
Principio procedurale: annullamento con rinvio limitato ad aspetti specifici (es. applicazione di una causa di non punibilità) lasciando fermo il giudicato progressivo sugli accertamenti di fatto e sulla responsabilità.
Massime di principio
- La coltivazione di piante di sostanze stupefacenti può essere disgiunta dalla quantità di principio attivo: rileva la conformità botanica e l'attitudine della pianta a giungere a maturazione, salvo che si dimostri carattere chiaramente domestico (poche piante, tecniche rudimentali, assenza di indici di immissione nel mercato) idoneo a provare destinazione esclusiva all'uso personale.
- Indizi di cessione (es. messaggi o contatti con potenziali acquirenti, strumenti di confezionamento, bilancini) costituiscono elementi fattuali rilevanti che possono escludere la destinazione ad uso personale e retrocedere la condotta alla fattispecie di spaccio; la loro valutazione è di merito e non sindacabile in Cassazione se non per illogicità manifesta.
- Per il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis è necessaria una motivazione puntuale che valuti la tenuità del fatto secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen.; l'eventuale esclusione dell'esimente per "abitualità" richiede prova specifica di reiterazione (almeno due illeciti della stessa indole oltre a quello in esame).
- La Corte di appello, quando nega l'applicazione di art. 131-bis invocando precedenti o profili soggettivi, deve indicare esplicitamente quali precedenti e in che misura incidono sull'abitualità o sul disvalore della condotta; la mancanza di questa specificazione rende la motivazione apparente e legittima il rinvio da parte della Cassazione.
- In sede di impugnazione in Cassazione i profili meramente valutativi e di fatto (peso delle prove, apprezzamento della attendibilità di elementi indiziari) sono difficilmente sindacabili: il ricorrente deve quindi puntare su profili di diritto o su vizii di motivazione per ottenere accoglimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5808/2025 del 13/02/2025
- Sentenza penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5809/2025 del 13/02/2025
- Sentenza penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5810/2025 del 13/02/2025
- Sentenza penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5811/2025 del 13/02/2025
- Sentenza penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5812/2025 del 13/02/2025
- Sentenza penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5813/2025 del 13/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →