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Ordinanza

Ordinanza n. 4659/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta-ter, 24 luglio 2025, n. 14704, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. V-ter, 24 luglio 2025, n. 14704

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’appello è stato proposto contro la sentenza del TAR Lazio indicata in epigrafe. Prima della trattazione del merito, l’appellante ha chiesto il rinvio dell’udienza, rappresentando la pendenza di interlocuzioni con il GSE finalizzate alla composizione complessiva e contestuale dell’intero contenzioso pendente tra le parti. Il GSE ha aderito alla richiesta in udienza. Le parti hanno inoltre rappresentato l’imminenza di un incontro volto alla definizione della controversia e la possibilità che l’esito delle interlocuzioni incida favorevolmente anche sulle ulteriori cause pendenti tra le medesime parti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di rinvio, ritenendo sussistenti eccezionali ragioni idonee a giustificare il differimento ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. La decisione nel merito non è stata assunta, poiché la trattazione di singole cause avrebbe potuto incidere sull’unitarietà del percorso di composizione complessiva del contenzioso. L’udienza pubblica è stata rinviata al 10 novembre 2026. Il Collegio ha precisato sin d’ora che non saranno concessi ulteriori rinvii.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    eccezionali ragioni idonee a giustificare il rinvio dell’udienza

    Il rinvio dell’udienza può essere disposto in presenza di ragioni eccezionali; nel caso concreto tali ragioni sono state ravvisate nelle interlocuzioni tra le parti dirette alla composizione complessiva e contestuale dell’intero contenzioso pendente.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può rinviare la trattazione del merito ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. quando ricorrano ragioni eccezionali, valutate anche in relazione alla pendenza di interlocuzioni tra le parti potenzialmente idonee a definire unitariamente più controversie connesse.
  • La possibilità di una composizione complessiva del contenzioso può giustificare il rinvio della decisione di singole cause quando la loro definizione separata rischi di incidere sull’unitarietà del percorso negoziale in corso.
  • Il rinvio disposto per ragioni eccezionali non implica alcuna decisione sul merito dell’impugnazione né anticipa l’esito del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

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