Sentenza n. 4313/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1255/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1255/2025, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1255/2025, notificata al Ministero il 4 giugno 2025 e non impugnata, come attestato dalla cancelleria il 7 gennaio 2026. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere alla docente il beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2022/2023. Nonostante la formazione del giudicato, il Ministero è rimasto inadempiente. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’assegnazione di un termine per adempiere, la contestuale nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza, in particolare la mancata impugnazione del titolo giudiziale e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, disponendo il pagamento delle spettanze riconosciute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato dotato delle necessarie competenze tecniche. Il giudice ha precisato che l’incarico di ausiliario è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; il compenso sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto consente di ordinare all’amministrazione l’esecuzione integrale del titolo giudiziale e di nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche costituisce, insieme alla formazione del giudicato, presupposto per l’azione di ottemperanza.
art. 1 l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata dal titolo giudiziale per il riconoscimento del beneficio economico annuale di 500 euro tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso del commissario ad acta e le spese connesse all’adempimento dell’incarico, con richiamo agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per le ulteriori spese sostenute dal commissario ad acta nell’adempimento dell’incarico.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Stabilisce il termine, previsto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario ad acta; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.
art. 8 l. n. 417/1978
Richiamato, insieme alla disciplina sulle spese di giustizia, per l’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale è divenuto definitivo e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento dell’amministrazione; in tale situazione il giudice può ordinare l’esecuzione puntuale e integrale della pronuncia.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inottemperanza.
- L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il compenso del commissario ad acta deve essere liquidato con successivo decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; la relativa parcella deve essere presentata entro il termine decadenziale decorrente dal compimento dell’ultimo atto esecutivo, non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
- Gli atti e i documenti depositati dal commissario ad acta nel processo amministrativo devono essere trasmessi esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, mediante l’apposita procedura prevista per gli ausiliari del giudice.
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