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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12217/2022 del 01/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Barchetta impugnava l'ordinanza che confermava il sequestro preventivo di calzature attribuite a contraffazione del modello registrato da Angelo Lupis. Il ricorso articolava due motivi: (1) violazione di legge per mancato confronto del giudice con le deduzioni difensive, in particolare con la consulenza tecnica che sosteneva la nullità della registrazione del modello e le dichiarazioni ex art. 391-bis c.p.p.; (2) violazione di legge per avere il Tribunale del riesame eluso il controllo critico sulla validità formale della registrazione e aver impropriamente citato giurisprudenza di legittimità, senza valutare la tesi difensiva circa la preesistenza della produzione del modello da parte del ricorrente e l'eventuale inquadramento della "stella" come marchio e non come modello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice del riesame avesse adeguatamente motivato la conferma del sequestro, valutando che la registrazione del modello da parte del denunciante (Angelo Lupis) legittimava, in sede cautelare, la sussistenza del fumus commissi delicti. Le questioni sollevate dalla difesa (nullità della registrazione, anteriorità della produzione, dignità come marchio) sono valutazioni di merito non sindacabili in sede di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari. Per tali ragioni il ricorso è stato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 473, comma secondo, cod. pen.

    Norma riferita al reato ascritto (contraffazione/imitazione di modello/segno distintivo); la registrazione del modello è elemento collegato alla configurazione del reato contestato.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma sul sequestro preventivo; utilizzata nel quadro dei motivi di impugnazione in riferimento alla correttezza del decreto di sequestro.

  • art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

    Riferimento ai limiti e modalità di impugnazione degli atti cautelari (richiamato nei motivi di impugnazione per violazione di legge).

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Norma relativa alle funzioni del giudice per le indagini preliminari o del riesame; citata nel contesto dei motivi di violazione di legge.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla disciplina dei provvedimenti cautelari e relative impugnazioni.

  • art. 606, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma che definisce i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge), utilizzata per inquadrare i motivi dedotti dal ricorrente.

  • art. 391-bis cod. proc. pen.

    Norma sulle dichiarazioni rese dall'imputato in fase di indagine; richiamata perché la difesa aveva prodotto tali dichiarazioni come elemento a sostegno della nullità della registrazione.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per i limiti di enunciazione dei motivi di ricorso (limiti formali del ricorso).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso (condanna al pagamento delle spese e somme a favore della Cassa delle ammende).

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 24331 del 05/03/2015 - Zhang; Sez. 2, n. 4127 del 20/11/2009 - Scolé)

    Il presupposto del fumus commissi delicti nei procedimenti per i reati di contraffazione e alterazione di marchi o segni distintivi è configurabile, in fase cautelare, ove questi ultimi risultino depositati, registrati o brevettati nelle forme di legge, non richiedendosi alcuna indagine in ordine alla loro validità sostanziale.

    La Corte richiama orientamenti consolidati secondo cui, nella fase cautelare, la mera esistenza formale di una registrazione/depósito è sufficiente a fondare il fumus commissi delicti; eventuali censure sulla validità sostanziale della registrazione sono questioni di merito non valutabili nel rito cautelare.

Massime di principio

  • In materia di contraffazione/imitazione di modelli, la registrazione formale del modello/segn distintivo costituisce elemento idoneo a fondare il fumus commissi delicti nella fase cautelare senza che sia necessario un esame approfondito della validità sostanziale della registrazione.
  • Le censure riguardanti la nullità della registrazione, l'anteriorità della produzione o l'erroneo inquadramento tra marchio e modello attengono al merito e non sono sindacabili in sede di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari di sequestro preventivo.
  • Per impugnare efficacemente un decreto di sequestro preventivo in Cassazione è necessario dimostrare vizi di diritto evidenti (es. difetto assoluto di motivazione, violazione formale di norme procedurali) e non limitarsi a proporre valutazioni di fatto o perizia contrapposta.
  • La difesa che intende contestare la sussistenza del diritto esclusivo (es. invalidità della registrazione) deve mirare a produrre elementi idonei a dimostrare vizi formali o procedurali della registrazione stessa; altrimenti tali questioni saranno rinviate alla fase di merito.
  • Le decisioni del tribunale del riesame che esplicitano il confronto con le argomentazioni difensive e spiegano perché tali deduzioni costituiscono valutazioni di merito sono difficilmente affondate mediante ricorso per cassazione per inammissibilità.

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