Sentenza del 21/06/2016 n. 3662 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
SANZIONI - Esenzione - Incertezza della norma - Semplice assunto - Non sufficiente - Valutazione del giudice - Necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento emessa dopo un controllo ex art. 36-ter del d.P.R. 600/1973, relativo alla dichiarazione dei redditi 2009. Contestava il recupero IRES derivante dall'imputazione temporale delle ritenute subite, sostenendo che fossero state comunque versate dai sostituti d'imposta, sebbene riferite a un esercizio diverso. La società invocava inoltre l'assenza di danno erariale, la natura meramente formale della violazione, la buona fede e l'esenzione dalle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado e la cartella, ritenendo inderogabile il principio di competenza economica per l'imputazione temporale dei componenti di reddito, senza possibilità di applicare il criterio di cassa per comodità operativa. Ha escluso sia l'obiettiva incertezza normativa sia la violazione meramente formale, poiché lo spostamento dei componenti in periodi d'imposta diversi incide sulla liquidazione del tributo. Ha comunque precisato che il calcolo del debito deve considerare quanto già versato, evitando una duplicazione d'imposta. La società è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 3.220 euro.
Norme richiamate
Art. 109 del d.P.R. 917/1986 (TUIR)
Il principio di "competenza economica" regola inderogabilmente l'imputazione temporale dei componenti di reddito d'impresa.
I componenti positivi e negativi devono essere imputati all'esercizio di competenza, indipendentemente dal momento del pagamento o della fatturazione; il criterio di cassa non può essere adottato per mera comodità operativa.
Art. 10 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente)
Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
L'esenzione dalle sanzioni richiede una reale e oggettiva incertezza normativa, dimostrata da elementi concreti come norme difficili da individuare, prassi o giurisprudenza contrastanti, oppure interventi legislativi interpretativi. Non è sufficiente una generica affermazione di difficoltà interpretativa.
Art. 5-bis del d.lgs. 472/1997
La disposizione non è applicabile quando la violazione incide sulla corretta liquidazione del tributo e non è quindi meramente formale.
Art. 36-ter del d.P.R. 600/1973
Consente il controllo formale delle dichiarazioni e il recupero delle imposte, degli interessi e delle sanzioni dovuti in base alla documentazione e ai dati dichiarati.
Art. 25-ter del d.P.R. 600/1973
Disciplina le ritenute alla fonte applicabili ai corrispettivi oggetto della controversia.
Art. 15 del d.lgs. 546/1992
È stato applicato per la liquidazione e la riduzione delle spese di lite a carico della parte privata soccombente.
Massime di principio
- Nel reddito d'impresa, l'imputazione temporale dei componenti segue normalmente il principio di competenza e non può essere sostituita dal criterio di cassa per ragioni organizzative o di comodità.
- Il fatto che un'imposta o una ritenuta sia stata versata in un periodo diverso non elimina automaticamente l'irregolarità: occorre imputarla correttamente all'esercizio previsto dalla legge.
- Per ottenere l'esenzione dalle sanzioni per obiettiva incertezza normativa non basta allegare una difficoltà interpretativa; devono essere provati elementi oggettivi, come orientamenti giurisprudenziali o amministrativi realmente contrastanti.
- Una violazione non è meramente formale quando lo spostamento temporale dei componenti può incidere sulla liquidazione del tributo, anche se il versamento complessivo sia stato effettuato.
- L'amministrazione deve evitare una duplicazione d'imposta considerando i pagamenti già eseguiti, ma tale compensazione non rende automaticamente illegittima la ripresa né esclude di per sé sanzioni e interessi.
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