Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3447/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 3450/2021, lamentando un errore di fatto relativo alla data di deposito dell'istanza di trattazione (asseritamente depositata il 12/02/2020) con conseguente violazione delle disposizioni sullo stop e sull'estinzione automatica previste dall'art. 11 d.l. n. 50/2017 (conv. dalla legge n. 96/2017). Il ricorrente sosteneva che, non essendosi rispettato il termine del 31/12/2018 per la fissazione dell'udienza, il processo avrebbe dovuto essere dichiarato estinto ai sensi del comma 10 del citato art. 11.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto infondato il motivo: la sospensione prevista dall'art. 11, comma 8, opera solo se entro il 10/10/2017 il contribuente ha depositato la domanda di definizione unitamente alla prova del versamento degli importi dovuti (o della prima rata). Nel caso di specie il contribuente non aveva effettuato i versamenti e l'Agenzia delle Entrate aveva espresso diniego della definizione per tale motivo; pertanto non opera la presunzione di regolarità della domanda e non poteva verificarsi l'estinzione automatica di cui al comma 10. Nessun errore di fatto è stato riscontrato e il ricorso è stato respinto. La Corte ha altresì rilevato l'esistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, del contributo unificato se dovuto; non sono state liquidate spese verso l'Agenzia non costituitasi.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3

    Norma richiamata come base giuridica per l'accertamento dei maggiori redditi imputati al contribuente in relazione a società a lui riconducibili.

  • art. 11 d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (comma 8 e comma 10)

    Comma 8: la sospensione del giudizio fino al 31/12/2018 opera solo se entro il 10/10/2017 è stata depositata la domanda di definizione e la prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata. Comma 10: l'estinzione automatica in caso di mancata richiesta di fissazione dell'udienza entro il 31/12/2018 si verifica soltanto se sono soddisfatte le condizioni del comma 8 (domanda e pagamenti) e l'Agenzia non ha eccepito la regolarità della domanda. In caso di diniego espresso della definizione agevolata (ad es. per mancato versamento) la sospensione cessa e non opera l'estinzione automatica.

  • art. 391-bis e art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

    Norme processuali invocate per fondare il procedimento di revocazione per errore di fatto: la revocazione è ammessa in presenza di specifiche condizioni (es. errore di fatto decisivo) e secondo i limiti previsti dal codice di procedura civile.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma richiamata a fini procedurali in sede di udienza pubblica (regime speciale delle udienze e deposito delle conclusioni durante il periodo emergenziale).

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma richiamata in relazione all'obbligo, per il ricorrente, del pagamento del contributo unificato per l'impugnazione, qualora dovuto.

Massime di principio

  • La sospensione dei termini prevista dall'art. 11 d.l. n. 50/2017 richiede non solo la presentazione della domanda di definizione agevolata ma anche la prova del versamento degli importi (o della prima rata) entro i termini previsti: senza questa prova la sospensione non opera.
  • L'estinzione automatica della controversia prevista dal comma 10 dell'art. 11 opera solo se la domanda di definizione è stata regolarmente presentata e accompagnata dai pagamenti richiesti e l'Agenzia non ha sollevato eccezioni; un diniego espresso della definizione interrompe la sospensione e impedisce l'estinzione automatica.
  • In caso di diniego della definizione agevolata motivato su basi oggettive (es. mancato pagamento), il contribuente deve impugnare il diniego o produrre la prova del pagamento per conservare i benefici procedurali; l'assenza di prova rende inefficace qualsiasi presunzione di regolarità della domanda.
  • La revocazione per errore di fatto è rimedio straordinario con requisiti stringenti: occorre dimostrare un errore reale, rilevante e decisivo per la decisione. L'allegazione di una diversa interpretazione dei fatti o del diritto senza prova decisiva non è sufficiente.
  • Per ottenere vantaggi procedurali legati a misure transitorie (sospensioni, estinzioni), è fondamentale documentare tempestivamente sia la domanda che i pagamenti; conservare e depositare le ricevute di pagamento e ogni atto amministrativo rilevante è cruciale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.