Sentenza n. 117/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento e/o disapplicazione del provvedimento del Ministero dell'Interno – DAGEP del 19 agosto 2021 prot. n. -OMISSIS-, con il quale veniva respinta l'istanza degli odierni ricorrenti avente ad oggetto “richiesta applicazione al personale di Polizia dei medesimi criteri di avanzamento già previsti per il personale delle Forze armate e dei Carabinieri (equiordinazione tra gli Ispettori SUPS della Polizia di Stato ed i Marescialli Maggiori dell’Arma dei Carabinieri)”. per l'accertamento e la declaratoria del diritto di tutti i ricorrenti ad ottenere la superiore qualifica di Sostituto Commissario della P.S nonché per il conseguente riconoscimento del trattamento economico e previdenziale proprio della nuova e superiore qualifica di Sostituto Commissario, con decorrenza 1, 2, e 3 gennaio 2021; nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno (e conseguente condanna al pagamento) da quantificarsi in ragione delle differenze retributive dovute tra l'attuale stipendio di Ispettore Superiore e quello dovuto da “Sostituto Commissario”, il tutto con interessi legali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale dell'istanza volta ad applicare agli Ispettori Superiore della Polizia di Stato i criteri di avanzamento previsti per i Marescialli Maggiori dell'Arma dei carabinieri
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento e/o la disapplicazione del diniego ministeriale, l'accertamento del diritto alla qualifica di Sostituto Commissario della Polizia di Stato con decorrenza dall'inizio del 2021 e il pagamento delle differenze retributive e previdenziali. Hanno dedotto: violazione dell'art. 8, comma 1, lett. a), della legge n. 124 del 2015, per mancato mantenimento della sostanziale equiordinazione tra il personale delle diverse Forze di polizia; illegittimità costituzionale per eccesso di delega dell'art. 36, comma 1, lett. p) e t), del d.lgs. n. 172 del 2019; contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., per disparità di trattamento e violazione del buon andamento; violazione del principio di non discriminazione di cui alla direttiva 2000/78/CE e al d.lgs. n. 216 del 2003; violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, assumendo che le ragioni finanziarie indicate nel diniego non fossero idonee a motivare la decisione. I ricorrenti hanno evidenziato che il d.lgs. n. 173 del 2019 aveva previsto il passaggio automatico al grado di Luogotenente per i Marescialli Maggiori dell'Arma dei carabinieri con almeno otto anni di anzianità al 31 dicembre 2016, mentre il d.lgs. n. 172 del 2019 aveva previsto per gli Ispettori Superiori della Polizia di Stato l'accesso immediato alla qualifica di Sostituto Commissario soltanto per mille unità selezionate tramite concorso e l'accesso differito per il restante personale dal 2023.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che il Ministero aveva dato pedissequa applicazione all'art. 36, comma 1, lett. p) e t), del d.lgs. n. 172 del 2019, disposizione chiara e priva di margini di discrezionalità per l'amministrazione. Sono state quindi respinte le censure di difetto di motivazione e di contrasto diretto del provvedimento con la legge delega: l'eventuale illegittimità riguarderebbe, semmai, la disciplina legislativa applicata, non il provvedimento vincolato. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che il principio di sostanziale equiordinazione previsto dalla legge delega non imponesse una riproduzione speculare dei medesimi interventi per tutte le Forze di polizia, consentendo differenziazioni giustificate dalle rispettive peculiarità ordinamentali e funzionali. La diversa disciplina è stata ritenuta giustificata dall'esigenza, propria della Polizia di Stato, di potenziare il ruolo degli Ispettori e colmare le carenze di organico mediante l'anticipazione di concorsi interni, la previsione di concorsi straordinari e la promozione a ruolo aperto degli Ispettori Capo con almeno nove anni di anzianità. Tali misure avevano prodotto benefici per il ruolo degli Ispettori non previsti per il ruolo dei Marescialli dell'Arma dei carabinieri; per questi ultimi, le risorse disponibili erano state invece destinate all'avanzamento al grado di Luogotenente. Il legislatore aveva inoltre attenuato gli effetti sfavorevoli della disciplina mediante l'accesso immediato alla qualifica superiore per mille unità e l'anticipazione al 2023 per il restante personale. Il TAR ha pertanto escluso la violazione della legge delega, degli artt. 3 e 97 Cost., della direttiva 2000/78/CE e del d.lgs. n. 216 del 2003. Le domande di accertamento e risarcitorie sono state conseguentemente respinte. Spese compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, lett. a), l. n. 124/2015
«fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia»
La sostanziale equiordinazione costituisce un criterio guida, ma non impone una speculare ripetizione degli interventi tra le diverse Forze di polizia; sono ammesse differenziazioni giustificate da peculiarità ordinamentali e funzionali.
art. 36, comma 1, lett. p) e t), d.lgs. n. 172/2019
Prevede per gli Ispettori Superiori della Polizia di Stato l'accesso immediato alla qualifica di Sostituto Commissario per mille unità selezionate tramite concorso e l'accesso differito dal 2023 per il restante personale.
art. 5, comma 1, lett. f), n. 4), d.lgs. n. 173/2019
Prevede il passaggio al grado di Luogotenente per il personale dell'Arma dei carabinieri con grado di Maresciallo Maggiore e almeno otto anni di anzianità al 31 dicembre 2016.
art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 95/2017
Ha previsto l'avanzamento a ruolo aperto degli Ispettori Capo della Polizia di Stato che al 1° gennaio 2017 avevano almeno nove anni di anzianità, con promozione alla qualifica di Ispettore Superiore.
art. 3 Cost.
Il giudice ha escluso che la disciplina differenziata violi il principio di uguaglianza, poiché sorretta da peculiari esigenze ordinamentali e funzionali.
art. 97 Cost.
Il giudice ha escluso la violazione del buon andamento, ritenendo ragionevole la scelta legislativa di destinare le risorse al potenziamento del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato.
direttiva 2000/78/CE
La disciplina non è stata ritenuta discriminatoria, essendo la differenza di trattamento giustificata dalle peculiarità ordinamentali e funzionali dei diversi apparati.
d.lgs. n. 216/2003
Il giudice ha escluso la violazione della normativa nazionale di attuazione del principio di non discriminazione.
art. 3 l. n. 241/1990
Non è ravvisabile un autonomo difetto di motivazione quando l'amministrazione applica una disciplina legislativa chiara e vincolante; la motivazione del diniego ha comunque richiamato l'insostenibilità finanziaria dell'estensione del beneficio.
Massime di principio
- Il principio di sostanziale equiordinazione tra il personale delle diverse Forze di polizia non impone l'identità o la riproduzione speculare dei medesimi interventi di carriera e trattamento economico; sono legittime discipline differenziate quando siano giustificate dalle peculiarità ordinamentali e funzionali dei rispettivi apparati.
- Quando una disposizione legislativa chiara e puntuale disciplina direttamente l'accesso a una qualifica o l'avanzamento di carriera, l'amministrazione è vincolata alla sua applicazione e non può estendere, in via amministrativa, il trattamento più favorevole previsto da una diversa disciplina legislativa per un altro corpo di polizia.
- La disparità di trattamento tra appartenenti a diverse Forze di polizia non è ingiustificata se deriva da differenti esigenze organizzative e funzionali, perseguite mediante misure complessive di riordino che producano benefici compensativi per il personale del corpo interessato.
- La scelta legislativa di destinare risorse finanziarie al potenziamento di un determinato ruolo, anziché all'estensione generalizzata di una promozione, può giustificare una disciplina differenziata quando sia inserita in un assetto ordinamentale coerente e accompagnata da misure dirette a mitigare gli effetti sfavorevoli.
- Il difetto di motivazione non sussiste, in linea di principio, rispetto a un provvedimento vincolato che applica una disciplina legislativa chiara; l'eventuale contrasto con la legge delega o con la Costituzione riguarda la legittimità della fonte legislativa applicata e non il margine valutativo dell'amministrazione.
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