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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38995/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la declaratoria del passaggio in giudicato di un capo della sentenza n. 163/2025 (in particolare la pena di mesi otto, determinata in continuazione con la sentenza della Corte d'appello di Catania del 24/06/2024) e la conseguente dichiarazione di intera espiazione della relativa pena con immediata rimessione in libertà. Il G.I.P. aveva dichiarato la richiesta inammissibile 'de plano', ritenendo di non dover rilevare irrevocabilità parziali; il ricorrente ha impugnato tale decreto in Cassazione lamentando violazione degli artt. 597 e 665 c.p.p., vizio di motivazione e omissione di fissare udienza per l'incidente di esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione del G.I.P. secondo cui la parte della pena (mesi otto) attribuita a continuazione non è automaticamente eseguibile come parte irrevocabile, poiché la pena complessiva potrebbe essere rideterminata in seguito all'accoglimento dell'appello (es.: esclusione della recidiva, riconoscimento delle attenuanti, bilanciamento con aggravante) e dunque la quota non ha i requisiti di completezza e certezza necessari per essere messa in esecuzione separatamente. Per la manifesta infondatezza il G.I.P. ha potuto adottare il decreto ai sensi dell'art. 666, comma 2 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e)

    Norme richiamate nel ricorso per le doglianze di legittimità (motivi di cassazione). La Corte le prende in considerazione valutando la fondatezza dell'impugnazione.

  • art. 597 c.p.p.

    Norma relativa agli effetti del giudicato e alla loro rilevabilità: invocata dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un giudicato parziale; la Corte valuta se il requisito di irrevocabilità è effettivamente sussistente.

  • art. 665 c.p.p., commi 1 e 2

    Regole sull'incidente di esecuzione e sulla procedura per l'accertamento dell'esecuzione della pena; il ricorrente lamentava omissione di udienza e irregolarità procedurali, mentre la Corte ha ritenuto legittimo l'uso del decreto per manifesta infondatezza.

  • art. 624 c.p.p.

    Richiamato nel contesto dei rapporti tra capi di sentenza e autorità della cosa giudicata: la Corte sottolinea che per rendere eseguibile una parte irrevocabile della pena è necessario che il reato più grave sia individuato irrevocabilmente e la pena presenti completezza e certezza.

  • art. 666 c.p.p., comma 2

    Prevede lo strumento del decreto per il giudice dell'esecuzione in presenza di istanze manifestamente infondate; la Corte ha ritenuto appropriato l'uso di tale strumento da parte del G.I.P. nel caso concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: applicata dalla Corte nei confronti del ricorrente.

  • art. 612-bis c.p., comma secondo

    Riferita come esempio di aggravante che, se diversa valutazione in sede d'appello sul complesso delle circostanze, potrebbe mutare l'individuazione del reato più grave e la conseguente determinazione della pena.

Massime di principio

  • La declaratoria di passaggio in giudicato di una parte della sentenza (giudicato parziale) può essere riconosciuta e resa esecutiva solo se la quota di pena è individuata in modo irrevocabile, completo e certo, cioè non suscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio.
  • Se la parte irrevocabile della pena è stata fissata in continuazione con altro titolo giudicato, va verificato che il reato più grave sia stato definitivamente individuato e che la pena non possa mutare in seguito a valutazioni sulle circostanze o sulla recidiva: in caso contrario il giudice dell'esecuzione può rifiutare la messa in esecuzione parziale.
  • Il giudice dell'esecuzione può utilizzare il decreto (es. art. 666, comma 2 c.p.p.) per respingere richieste manifestamente infondate; tuttavia, se la questione non è manifestamente infondata, deve essere fissata udienza per decidere sull'incidente di esecuzione.
  • Difensore e ricorrente che intendano ottenere la declaratoria di irrevocabilità devono documentare e motivare chiaramente che la quota di pena è immune da qualsiasi possibile rideterminazione (anche prospettando l'assenza di profili che possano essere riconsiderati in grado di incidere sulla pena complessiva).
  • La semplice mancata impugnazione di una parte della sentenza non basta automaticamente a garantire l'eseguibilità separata di quella parte: occorre sempre valutare la struttura della condanna complessiva e la possibilità che, con il giudizio di merito ancora in corso su altre parti, si modifichi la gerarchia dei reati o la quantificazione della pena.

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