Sentenza n. 2950/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del Ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un ricorso avverso il silenzio-inadempimento serbato dall'amministrazione sull'istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, dopo la presentazione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, determinando l'attivazione del procedimento amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano soddisfatto la pretesa azionata in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, poiché il tempo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso non era particolarmente esteso e l'amministrazione si era attivata in tempi ragionevoli. È stata tuttavia posta a carico dell'amministrazione la restituzione alla ricorrente delle somme versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione; il ricorso è divenuto privo di oggetto a seguito dell'attivazione del procedimento amministrativo richiesto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la successiva attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente soddisfa la pretesa azionata e determina la cessazione della materia del contendere, anche se non è ancora stato adottato il provvedimento finale.
- Quando l'amministrazione si attiva in tempi ragionevoli e il ritardo precedente non è particolarmente esteso, le spese di lite possono essere compensate; resta tuttavia possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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