Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 14791/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il detenuto aveva chiesto un permesso di necessità per recarsi in visita alla tomba del patrigno e del fratello; la richiesta era stata rigettata dal magistrato di sorveglianza e il reclamo era stato respinto dal tribunale di sorveglianza, che aveva ritenuto decisive ragioni di sicurezza indicate dalla polizia penitenziaria. Nel ricorso per cassazione il condannato deduceva violazione di legge e vizi motivazionali, ma la Corte rileva che le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, estranea al sindacato di legittimità.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché le doglianze sollecitano apprezzamenti di merito non consentiti in sede di legittimità e, comunque, sono manifestamente infondate a fronte di una motivazione del tribunale di sorveglianza ritenuta adeguata e non illogica. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 30 Ord. pen.

    Il permesso di necessità può essere negato quando, sulla base di una motivazione non illogica e adeguata, risultino ostative ragioni di sicurezza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso provvedimenti del magistrato o del tribunale di sorveglianza, non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito già compiuta dal giudice di merito.
  • Il sindacato di legittimità sulla decisione che nega un permesso di necessità è limitato alla presenza di violazione di legge o di motivazione manifestamente illogica; se la motivazione è adeguata e coerente, la censura è inammissibile o manifestamente infondata.
  • Le esigenze di sicurezza penitenziaria possono legittimare il diniego del permesso di necessità quando il giudice le recepisca con motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.