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Sentenza

Sentenza del 21/08/2023 n. 24895 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'ADM impugnava la decisione della CTR che aveva escluso l'applicazione del dazio antidumping su elementi di fissaggio importati, nonostante gli accertamenti OLAF avessero dimostrato l'effettiva origine cinese della merce dichiarata come indonesiana; la CTR aveva ritenuto necessaria l'apertura di una specifica indagine/registro comunitario ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Reg. CE n. 1225/2009 per poter estendere la misura antidumping alle importazioni dichiarate di altro Paese. L'ADM sosteneva invece che il dazio antidumping definitivo istituito dal Reg. CE n. 91/2009 si applicava direttamente alla merce effettivamente di origine cinese e che non fosse richiesta una nuova procedura di estensione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'ADM: ha ritenuto fondata la censura sulla interpretazione dell'art. 13 del Reg. 1225/2009 e ha affermato che, una volta accertata l'effettiva origine cinese della merce (sulla base degli accertamenti dell'OLAF), trova applicazione il dazio antidumping definitivo previsto dal Reg. CE n. 91/2009 (ratione temporis vigente) senza che sia necessaria l'adozione di un ulteriore regolamento di estensione; inoltre ha confermato l'irretroattività dell'abrogazione successiva (Reg. esec. UE 2016/278). Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Liguria per nuovo esame. I primi due motivi del ricorso incidentale della contribuente sono stati respinti; altri motivi incidentali sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 1225/2009

    La Corte precisa che l'art. 13(3), che disciplina l'estensione delle misure antidumping in caso di elusione, non impedisce l'applicazione diretta di misure antidumping già definitive quando sia accertata l'effettiva origine del prodotto soggetto a dazio; non sussiste una "riserva di regolamento" che escluda l'applicazione del dazio già istituito nei confronti di merci risultate originarie del Paese già destinatario delle misure.

  • Regolamento (CE) n. 91/2009

    È il regolamento che ha istituito il dazio antidumping definitivo sugli elementi di fissaggio originari dalla RPC; una volta accertata l'origine cinese della merce alla data di importazione, tale regolamento è direttamente applicabile nei confronti delle importazioni oggetto del controllo.

  • Codice Doganale Comunitario (Reg. (CE) n. 2913/1992)

    artt. 24 e 25; art. 201, comma 3 (richiamato)

    Gli artt. 24 e 25 CDC consentono all'Amministrazione doganale di accertare e rettificare l'origine dichiarata e applicare i dazi pertinenti in base alla effettiva origine; pertanto l'accertamento dell'origine in sede di controllo doganale giustifica l'applicazione del dazio antidumping già vigente.

  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/278

    Ha abrogato le misure antidumping in questione con efficacia prospectiva: l'abrogazione opera dal momento dell'entrata in vigore e non ha effetto retroattivo, quindi non comporta restituzione di dazi già riscossi anteriormente.

Massime di principio

  • Se, a seguito di indagini (anche OLAF), emerge che la merce importata è effettivamente originaria di uno Stato soggetto a misure antidumping definitive vigenti alla data dell'importazione, tali misure possono essere applicate direttamente dall'amministrazione doganale indipendentemente dalla dichiarazione iniziale di origine.
  • L'art. 13(3) del Reg. 1225/2009, che disciplina l'estensione delle misure per elusione, non implica una 'riserva di regolamento' che escluda l'applicazione delle misure antidumping già istituiste quando l'origine reale è quella soggetta al dazio; l'estensione amministrativa per casi di elusione è distinta dall'accertamento dell'errata origine dichiarata.
  • L'abrogazione successiva di una misura antidumping da parte di un regolamento UE ha effetto solo prospectivo salvo diversa previsione espressa: non si estende retroattivamente a importazioni avvenute prima dell'entrata in vigore.
  • Le amministrazioni doganali possono rettificare la dichiarazione doganale e applicare i dazi dovuti basandosi su elementi probatori raccolti da organi ispettivi comunitari (es. OLAF); gli operatori devono pertanto conservare e poter provare la corretta documentazione di origine.
  • Per l'importatore o il suo rappresentante indiretto, la possibilità di contestare l'applicazione del dazio sussiste tramite i normali rimedi amministrativi e giurisdizionali, ma la prova dell'origine effettiva è centrale: l'omessa o inesatta qualificazione dell'origine può comportare l'applicazione di dazi antidumping anche se la merce è stata dichiarata proveniente da altro Paese.

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