Cassazione Civile, Ordinanza n. 14200/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un avvocato libero professionista volta a ottenere dalla Cassa forense l'indennità di maternità per il periodo richiesto, domanda accolta dal tribunale e confermata in appello. In primo grado e in appello è stata ritenuta applicabile agli iscritti alla Cassa la disciplina del d.lgs. n. 151/2001, come interpretata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 385/2005, che aveva dichiarato l'illegittimità degli artt. 70 e 72 nella parte in cui non prevedevano l'indennità in favore del padre libero professionista in alternativa alla madre, anche nelle ipotesi di adozione e affidamento. È stato inoltre riconosciuto il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, escludendo l'applicabilità alla Cassa dell'art. 16, comma 6, della L. n. 412/1991, sul presupposto che si trattasse di ente privatizzato non destinatario di finanziamenti pubblici. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: i primi due denunciavano violazione degli artt. 70 e 72 d.lgs. n. 151/2001, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente esteso la pronuncia costituzionale fino a riconoscere al libero professionista genitore affidatario la possibilità di percepire l'indennità in luogo della madre e, più in generale, una fungibilità assoluta tra i coniugi rimessa a scelte di convenienza economica; il terzo motivo censurava la decisione nella parte in cui aveva consentito il cumulo di interessi e rivalutazione, assumendo che tale regime non si applicasse ai gestori di forme di previdenza obbligatoria come la Cassa forense.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo per carenza di interesse, rilevando che, nelle more, la Cassa aveva sostanzialmente rinunciato a quelle censure in memoria alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 105/2018, la quale ha chiarito che il principio di alternatività e fungibilità tra padre e madre nella fruizione dell'indennità di maternità deriva direttamente dalla sentenza n. 385/2005 ed è applicabile con efficacia immediata dal giorno successivo alla sua pubblicazione, senza necessità di un intervento legislativo. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che l'art. 16, comma 6, della L. n. 412/1991 si applica anche alla Cassa forense, poiché le Casse professionali, pur privatizzate, conservano carattere pubblicistico nell'attività istituzionale di previdenza e assistenza e rientrano tra gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria. Di conseguenza, il divieto di cumulo tra interessi legali e maggior danno opera anche nei loro confronti. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 70 e 72 d.lgs. n. 151/2001
La Corte richiama la disciplina dell'indennità di maternità e, alla luce delle pronunce costituzionali, ne riconosce l'applicazione diretta nel senso della fungibilità tra i genitori nella fruizione del beneficio.
art. 26, comma 6, d.lgs. n. 151/2001
È evocato in memoria per sostenere la fruibilità dell'indennità in caso di affidamento entro cinque mesi dall'affidamento e per un massimo di tre mesi, ma la questione è ritenuta nuova e non documentata.
art. 16, comma 6, L. n. 412/1991
"gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda (…) L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito"
Il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione/maggior danno si applica anche alla Cassa forense, quale ente gestore di previdenza obbligatoria, nonostante la privatizzazione.
art. 1, comma 2, L. n. 196/2009
Richiamato nel terzo motivo di ricorso come disposizione asseritamente violata, ma non decisiva rispetto all'accoglimento del motivo.
art. 22, comma 36, L. n. 724/1994
Richiamato nel terzo motivo di ricorso come disposizione asseritamente violata, ma non decisiva rispetto all'accoglimento del motivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per dedurre la violazione di legge nei tre motivi di ricorso.
art. 380 bis c.p.c.
È richiamato in relazione alla questione sollevata in memoria, reputata nuova e comunque non documentata.
art. 429 c.p.c.
È menzionato per escludere che il regime di cumulo previsto per le prestazioni lavoristiche si estenda automaticamente ai gestori di previdenza obbligatoria.
sentenza Corte cost. n. 385/2005
Ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 70 e 72 d.lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non prevedono il diritto del padre libero professionista, in alternativa alla madre, all'indennità di maternità, estesa ad adozione e affidamento.
sentenza Corte cost. n. 105/2018
Ha chiarito la portata della sentenza n. 385/2005, precisando che il principio di alternatività e fungibilità tra padre e madre opera direttamente dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza del 2005.
sentenza Corte cost. n. 7/2017
È richiamata per affermare che la privatizzazione delle Casse professionali non ne ha mutato il carattere pubblicistico nell'attività istituzionale di previdenza e assistenza.
Massime di principio
- Le pronunce della Corte costituzionale che dichiarano l'illegittimità di norme previdenziali possono avere efficacia diretta e immediata, senza necessità di un intervento legislativo attuativo, quando chiariscono in modo definitivo la portata del diritto riconosciuto.
- In materia di indennità di maternità dei liberi professionisti, il principio di alternatività e fungibilità tra padre e madre opera anche nelle ipotesi di adozione e affidamento, secondo il contenuto precettivo delle decisioni costituzionali richiamate.
- Le Casse professionali privatizzate che gestiscono forme di previdenza obbligatoria restano soggette, quanto all'attività istituzionale previdenziale, alle regole pubblicistiche dettate per gli enti previdenziali obbligatori.
- Per le prestazioni dovute dagli enti gestori di previdenza obbligatoria, l'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991 impedisce il cumulo tra interessi legali e somme dovute a titolo di maggior danno o rivalutazione monetaria.
- Una questione dedotta solo in memoria, se nuova e priva di riscontro documentale, non può essere utilmente esaminata in sede di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14108/2023 del 23/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14114/2023 del 23/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14115/2023 del 23/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14120/2023 del 23/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14124/2023 del 23/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 23 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14130/2023 del 23/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →