Ordinanza n. 1827/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza n. 3481/2022, come definita dalla sentenza n. 3122/2024, con contestato mancato insediamento del commissario ad acta e assoggettamento a tassazione di somme dovute
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un incidente di esecuzione nell'ambito del giudizio di ottemperanza, chiedendo l'immediato insediamento del dirigente generale pro tempore del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, già individuato quale commissario ad acta nella sentenza n. 3122/2024, oppure, in subordine, la sua sostituzione. Ha inoltre chiesto di dichiarare l'inefficacia o la nullità degli atti con cui l'ASP di Palermo avrebbe assoggettato a tassazione le somme corrisposte a titolo di danno non patrimoniale e di refusione delle spese legali, nonché di ordinare all'ASP il pagamento delle somme dovute a titolo di danno patrimoniale, indicate nel 50% delle retribuzioni dall'anno 2000, con regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale e applicazione della penalità di mora già liquidata. A seguito dell'ordinanza n. 169/2026, il Collegio ha chiesto chiarimenti sul mancato insediamento del commissario. Quest'ultimo ha comunicato dapprima l'insediamento previsto per il 5 maggio 2026 e poi il differimento al 13 maggio 2026 su richiesta dell'ASP. Il ricorrente ha quindi dedotto che il commissario si sarebbe limitato a prendere atto della comunicazione dell'ASP relativa alla deliberazione n. 766 del 29 aprile 2026, con cui l'azienda avrebbe dichiarato di avere disposto il pagamento della totalità delle somme riconosciute, per un importo lordo di 20.905,85 euro, risultante da un cedolino stipendiale.
La decisione
Il TAR non ha definito l'incidente di esecuzione né ha deciso sulle richieste di sostituzione del commissario, di declaratoria di inefficacia o nullità degli atti dell'ASP e di pagamento delle ulteriori somme. Ha disposto incombenti istruttori: entro dieci giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, o dalla notificazione se anteriore, l'ASP deve depositare la deliberazione n. 766 del 29 aprile 2026; il commissario ad acta deve depositare chiarimenti sulle contestazioni del ricorrente, precisando se si sia formalmente insediato e allegando il relativo verbale. La trattazione dell'incidente di esecuzione è stata rinviata alla camera di consiglio del 7 luglio 2026. Nessuna statuizione definitiva sulle spese risulta adottata.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
insediamento del commissario ad acta
La disposizione è richiamata quale base della richiesta di insediamento immediato del commissario ad acta nell'ambito dell'ottemperanza.
art. 114, comma 6, c.p.a.
insediamento del commissario ad acta
La disposizione è richiamata insieme al comma 4, lettera d), per la richiesta di insediamento del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando sia contestata l'effettività dell'attività del commissario ad acta o il suo mancato insediamento, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori chiedendo all'amministrazione il deposito degli atti esecutivi e al commissario chiarimenti documentati sul proprio insediamento e sull'attività svolta.
- La mera comunicazione dell'amministrazione di avere disposto il pagamento delle somme oggetto del giudicato non esclude la necessità di verificare documentalmente l'effettivo contenuto dell'atto, l'importo corrisposto e la sua conformità agli obblighi derivanti dal giudicato.
- Prima di decidere sulla sostituzione del commissario ad acta o sulle ulteriori contestazioni relative all'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può rinviare la decisione per acquisire chiarimenti sull'effettivo svolgimento dell'incarico e sul completamento degli adempimenti esecutivi.
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