Sentenza del 12/10/2016 n. 20516 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’ente religioso ha impugnato il diniego dell’esenzione ICI prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992. Contestava, da un lato, che il mancato utilizzo effettivo dell’immobile potesse escludere automaticamente l’agevolazione e, dall’altro, sosteneva che l’immobile fosse stato comunque utilizzato per attività protette dalla norma, censurando la valutazione insufficiente della documentazione prodotta. Secondo l’ente, il giudice avrebbe dovuto verificare le ragioni del mancato o limitato utilizzo e l’eventuale permanenza della destinazione strumentale dell’immobile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo erroneo il principio secondo cui il mancato utilizzo dell’immobile determina automaticamente la perdita dell’esenzione. L’esenzione richiede la coesistenza di un requisito soggettivo, ossia la natura non commerciale dell’ente, e di un requisito oggettivo, consistente nella destinazione dell’immobile ad attività agevolate svolte senza modalità commerciali. Il mancato utilizzo è rilevante solo se dimostra il mutamento della destinazione o la cessazione della strumentalità del bene; non ogni inutilizzo temporaneo esclude il beneficio. La Corte ha inoltre ritenuto illegittima l’introduzione di un criterio quantitativo, basato sulla sufficienza dell’utilizzo rispetto alla capienza dell’immobile, in assenza di una specifica previsione normativa. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)
Esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività religiose.
L’esenzione dipende dalla coesistenza di un requisito soggettivo, relativo alla natura non commerciale dell’ente, e di un requisito oggettivo, relativo alla destinazione dell’immobile ad attività agevolate. Il mancato utilizzo temporaneo non esclude automaticamente il beneficio se permane la destinazione strumentale del bene.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 2
La norma è stata letta insieme al comma 1 nel senso che l’esenzione viene meno quando l’immobile perde la strumentalità rispetto alle attività agevolate oppure esce dalla disponibilità dell’ente non profit.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c)
La disposizione rileva per individuare il requisito soggettivo: l’ente deve essere non commerciale, cioè non deve avere come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Circolare ministeriale n. 2/DF del 2009
Può fornire indicazioni per verificare concretamente che le attività svolte nell’immobile, pur astrattamente agevolate, non siano esercitate con modalità commerciali.
Massime di principio
- Per ottenere un’esenzione fiscale collegata all’utilizzo di un immobile occorre dimostrare sia la natura non commerciale dell’ente sia la destinazione concreta del bene ad attività agevolate.
- Il mancato utilizzo effettivo dell’immobile non comporta automaticamente la perdita dell’esenzione: bisogna accertare se esso sia temporaneo o giustificato e se permanga la destinazione strumentale del bene.
- L’agevolazione può essere negata quando l’inutilizzo evidenzia un cambiamento stabile della destinazione dell’immobile, la cessazione delle attività protette o la perdita della disponibilità del bene da parte dell’ente.
- Non è legittimo applicare un criterio meramente quantitativo, come la valutazione della proporzione tra utilizzo e dimensioni dell’immobile, se tale criterio non è previsto dalla legge e non è motivato con parametri oggettivi.
- L’ente deve conservare e produrre documentazione idonea a dimostrare la destinazione del bene, le attività svolte, le eventuali ragioni del mancato utilizzo e la permanenza della disponibilità dell’immobile.
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