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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11326/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della qualificazione come donazione della cessione del 13% delle quote di GB HOLDING s.r.l. per euro 6.500.000,00 operata dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 26 DPR 131/1986 in quanto i venditori erano coniuge e figli dell'acquirente; i ricorrenti hanno dedotto di aver fornito prova dell'onerosità dell'atto (pagamento tramite compensazione con un credito vantato dall'acquirente e assoggettamento a tassazione del capital gain), e hanno censurato inoltre la presunta doppia imposizione e questioni inerenti l'attrazione del credito nell'asse ereditario e la corretta quantificazione dell'imposta sulle donazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: (i) la censura sulla mancata valutazione di tutte le prove offerte è in realtà un sindacato sul giudizio di fatto riservato al giudice di merito; (ii) l'argomento della doppia imposizione ex art. 163 DPR 917/1986 è infondato perché si tratta di imposte su presupposti diversi e, in ogni caso, il motivo è stato sostanzialmente introdotto tardivamente; (iii) la questione sull'attrazione del credito nell'asse ereditario non è stata tempestivamente e correttamente dedotta e quindi è inammissibile; (iv) la contestazione sulla determinazione dell'imposta è infondata perché il giudice d'appello ha implicitamente ritenuto applicabile il valore dichiarato ai fini della presunzione. Sono state condannate le parti ricorrenti alle spese e liquidati compensi; disposto quanto alla contribuzione unificata secondo il provvedimento.

Norme richiamate

  • D.P.R. 131/1986, art. 26

    Stabilisce una presunzione iuris tantum secondo cui i trasferimenti di partecipazioni tra coniugi e tra ascendenti e discendenti sono qualificabili come atti di liberalità quando il valore supera la soglia prevista; la presunzione ammette prova contraria, ma l'apprezzamento dell'idoneità della prova è giudizio di fatto del giudice del merito.

  • Corte Costituzionale, sent. 41/1999

    Ha ammesso la possibilità di prova contraria alla presunzione di cui all'art. 26, riconoscendo quindi che la presunzione è superabile mediante adeguata prova dell'onerosità.

  • D.P.R. 917/1986, art. 163

    Prevede il divieto di doppia imposizione quando l'imposta è applicata in dipendenza dello stesso presupposto; la Corte ha ritenuto che la dedotta 'seconda imposizione' non configura doppia imposizione essendo coinvolti presupposti diversi (imposta sui redditi vs. imposta sulle successioni/donazioni).

  • D.Lgs. 346/1990, art. 16, comma 1, lett. b)

    Richiamato in relazione alla quantificazione della base imponibile per le donazioni su quote sociali; il giudice d'appello ha implicitamente ritenuto applicabile il valore dichiarato per la determinazione dell'imposta.

  • Codice Civile, art. 456 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione a profili successori/attrazione dei crediti nell'asse ereditario; la Corte ha però ritenuto la relativa deduzione inammissibile per non essere stata adeguatamente proposta e trattata nel giudizio di merito.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1 quater

    Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'eventuale obbligo del versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente se dovuto.

Massime di principio

  • La presunzione di gratuità ex art. 26 DPR 131/1986 nei trasferimenti tra coniugi/parenti in linea retta è iuris tantum e può essere superata, ma la prova contraria deve essere concreta e idonea; il giudice del merito valuta l'adeguatezza di tale prova con apprezzamento di fatto non sindacabile in Cassazione salvo vizio di diritto.
  • La mera offerta o proposta di pagamento tramite compensazione con un credito non perfezionata (ad es. per mancata accettazione) non è sufficiente a dimostrare l'onerosità: occorre che il pagamento sia effettivamente realizzato o che esista un accordo solutorio efficace e corrispondente negli importi.
  • La morte dell'acquirente prima dell'accettazione di un accordo che avrebbe costituito il corrispettivo impedisce il perfezionamento del pagamento tramite quella modalità e può rafforzare la qualificazione non onerosa dell'atto se non vi sono altri elementi probatori.
  • La deduzione di doppia imposizione richiede che si tratti della stessa base imponibile/presupposto: imposte diverse su presupposti diversi (es. capital gain IRPEF vs imposta sulle donazioni) non costituiscono necessariamente una doppia imposizione ai sensi dell'art.163 DPR 917/1986.
  • Questioni non tempestivamente o formalmente introdotte nel thema decidendum (ricorso o appello) possono essere dichiarate inammissibili; per prospettare questioni successorie o alternative è necessario che siano state correttamente svolte nelle fasi processuali appropriate.
  • In casi analoghi è essenziale documentare con chiarezza e prova formale il pagamento (date certe, atti di accettazione, corrispondenza degli importi) e sollevare tempestivamente ogni eccezione normativa in sede d'appello per evitare l'inammissibilità davanti alla Corte Suprema.

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