Sentenza n. 1402/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 22499/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato l'ordine di chiusura dell'esercizio per 30 giorni, compensando le spese e omettendo di pronunciarsi sul rimborso del contributo unificato
Esito
Favorevole al ricorrente (esercente commerciale)
Prevale il privato
La controversia
In primo grado era stato impugnato l'ordine di Roma Capitale di chiusura per 30 giorni di un esercizio di vicinato del settore misto, adottato ai sensi dell'art. 12, comma 4, della DAC n. 109/2023. Il TAR aveva accolto il ricorso e annullato l'atto, compensando le spese di lite. L'appello è stato proposto limitatamente alla compensazione delle spese del primo grado e all'omessa pronuncia sul rimborso del contributo unificato. L'appellante ha sostenuto l'ingiustizia della compensazione e ha chiesto la condanna di Roma Capitale al pagamento delle spese del primo grado e del contributo unificato, oltre alle spese del grado d'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preso atto che Roma Capitale aveva già rimborsato il contributo unificato e ha dichiarato, su tale capo, la cessazione della materia del contendere. Ha invece rigettato la censura relativa alle spese del primo grado. La statuizione sulle spese costituisce espressione di un ampio potere discrezionale del giudice, sindacabile in appello solo in caso di condanna della parte totalmente vittoriosa, manifesta irrazionalità o liquidazione palesemente inadeguata. Nel caso concreto, la compensazione era giustificata dalla novità delle questioni esaminate, concernenti la proporzionalità della sanzione amministrativa, e non presentava profili di abnormità o irragionevolezza. Anche le spese del giudizio d'appello sono state compensate per la natura delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 12, comma 4, DAC n. 109/2023
Disposizione regolamentare posta a fondamento dell'ordine di chiusura dell'esercizio commerciale per 30 giorni; la legittimità dell'ordine non è stata riesaminata in appello.
Massime di principio
- La statuizione del giudice amministrativo sulle spese e sugli onorari di giudizio rientra in un ampio potere discrezionale, comprensivo della compensazione per giusti motivi, ed è normalmente insindacabile in appello.
- La decisione sulle spese può essere riformata in appello quando condanni la parte totalmente vittoriosa, sia manifestamente irrazionale oppure disponga il pagamento di somme palesemente inadeguate.
- La novità delle questioni esaminate, inclusa la valutazione di proporzionalità di una sanzione amministrativa, può costituire giustificato motivo per compensare le spese di lite.
- Quando, nel corso del giudizio d'appello, l'amministrazione rimborsa il contributo unificato oggetto di domanda, relativamente a tale capo si determina la cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 433/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 434/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 435/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 436/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 437/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 438/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →