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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9847/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva riconosciuto responsabile, per concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso, del reato contestato agli artt. 110 e 416-bis c.p., sostenendo che la sua attività di posteggiatore abusivo sul parcheggio vicino all'ospedale "Perrino" fosse un contributo marginale e personale svolto per conto del padre (senza diretti contatti con i membri dell'associazione) e che dalle intercettazioni non emergesse una gestione mafiosa del parcheggio. Inoltre censurava la motivazione sulla pena ritenendola contraddittoria e non aver specificato la congruità/adeguatezza della rideterminazione della pena.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondata e congrua la motivazione della Corte d'appello (integrata da quella di primo grado) secondo cui il ricorrente, pur non formalmente inserito nell'associazione, aveva fornito un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario a vantaggio del clan svolgendo l'attività di posteggiatore abusivo su un'area controllata dal sodalizio; la consapevolezza derivava dal rapporto e dalla conoscenza della rilevanza criminale del padre. Sul punto la Corte ha richiamato i criteri di legittimità sul concorso esterno. Il motivo relativo alla pena è stato dichiarato privo di specificità; la rideterminazione (con prevalenza delle attenuanti generiche e partenza dal minimo edittale) non è risultata censurabile in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come norma applicabile per il concorso di persone nel reato; usato unitamente all'art. 416-bis per indicare partecipazione a condotte concorrenti nel delitto associativo.

  • art. 416-bis c.p.

    Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso; in questo caso la Corte ha ritenuto sussistere il reato per effetto del contributo esterno del ricorrente, fornito in modo concreto e consapevole, che ha agevolato le capacità operative e il controllo territoriale del sodalizio.

  • L. n. 46 del 2006

    Richiamata per ricordare la limitazione del sindacato della Corte di cassazione: il giudice di legittimità verifica la presenza di un apparato logico-argomentativo nella motivazione, senza poter riconsiderare in fatto le risultanze probatorie valutate dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sulla condanna alle spese del ricorso in caso di rigetto; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 (Mannino)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per i criteri distintivi del concorso esterno: il soggetto esterno deve fornire un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario che abbia rilevanza causale per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

Massime di principio

  • Il concorso esterno in associazione mafiosa si configura anche quando il contributo non provenga da una stabile appartenenza al sodalizio, purché sia concreto, specifico, consapevole e volontario e rilevante per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative del clan.
  • Legami familiari (es. rapporto col padre) e la conoscenza della "fama" criminale del parente possono essere elementi che, se collegati a comportamenti funzionali all'attività del sodalizio, dimostrano la consapevolezza richiesta per il concorso esterno.
  • La gestione di aree o attività su cui il sodalizio esercita controllo territoriale (anche se la gestione non è svolta formalmente dal clan) può integrare l'agevolazione dell'associazione quando la disponibilità dell'area è garantita dal sodalizio.
  • Le intercettazioni che mostrano l'affidamento di un'attività da parte di membri dell'associazione al terzo possono comprovare l'apporto consapevole di quest'ultimo, anche in assenza di conversazioni con altri affiliati.
  • In cassazione il sindacato sulla decisione di merito è limitato a verificare la presenza di un apparato logico-argomentativo: non è ammessa una rivalutazione di merito delle prove né una diversa ricostruzione fattuale.
  • Una censura generica e priva di specificità sulla determinazione della pena raramente supera il vaglio di cassazione: è necessario contestare in modo preciso i criteri di quantificazione adottati dal giudice di merito.
  • La parte soccombente in cassazione può essere condannata alle spese secondo quanto previsto dall'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la fondatezza del ricorso prima di proporlo.

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