Sentenza n. 1862/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso presentata il 16 febbraio 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (istante accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, sulla propria istanza di accesso agli atti presentata al Comune di Caltanissetta il 16 febbraio 2026. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, la violazione dei principi del giusto procedimento, del diritto di difesa e del diritto a un ricorso effettivo, richiamando l'art. 24 Cost., l'art. 13 CEDU e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché l'eccesso di potere.
La decisione
Nel corso del giudizio il Comune ha comunicato di avere integralmente riscontrato l'istanza mediante due PEC del 4 giugno 2026. La documentazione depositata dal ricorrente il 18 giugno 2026 ha confermato l'avvenuta piena soddisfazione della pretesa azionata. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo venuto meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione del silenzio-rigetto. Le spese sono state poste a carico del Comune, poiché il ricorrente ha ottenuto il bene della vita soltanto dopo l'attivazione del giudizio, e sono state liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 25, comma 4, l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale base per l'impugnazione del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso.
artt. 22 e seguenti l. 241/1990
Sono richiamati quale disciplina sostanziale del diritto di accesso ai documenti amministrativi, la cui violazione è stata dedotta dal ricorrente.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa.
art. 13 CEDU
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto a un ricorso effettivo.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto a un ricorso effettivo.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio instaurato contro il silenzio-rigetto su un'istanza di accesso, l'amministrazione provvede integralmente sull'istanza e il ricorrente consegue la piena soddisfazione della pretesa, il giudizio deve essere dichiarato cessato per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere conseguente alla definizione dell'istanza di accesso da parte dell'amministrazione dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione quando il privato abbia ottenuto il bene della vita soltanto a seguito dell'attivazione del giudizio.
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