Cassazione Civile, Ordinanza n. 03622/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato l'imposta unica sui giochi e le scommesse nei confronti del titolare di un CTD che operava per conto di un bookmaker estero privo di concessione. Secondo l'Ufficio, l'attività non si limitava alla mera trasmissione telematica dei dati, ma comprendeva la raccolta delle scommesse, l'incasso delle poste e il pagamento delle vincite, così da integrare il presupposto dell'imposta e la soggettività passiva del gestore. La CTR ha confermato l'accertamento, ritenendo il CTD assimilabile a una ricevitoria che svolge attività di gestione per conto terzi e che la disciplina non confliggesse con il diritto unionale. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi: violazione dei principi UE di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento, con richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale; violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza; vizio di motivazione dell'avviso di accertamento e omesso esame di fatti decisivi; errata individuazione del presupposto oggettivo del tributo, del presupposto territoriale e del soggetto passivo; violazione del principio di capacità contributiva; violazione del giusto processo ex art. 6 CEDU. La Corte ha esaminato prioritariamente il settimo motivo, relativo alla capacità contributiva, ritenendolo fondato e assorbente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il settimo motivo di ricorso, ritenendo che, per l'annualità 2007, non potesse essere validamente richiesta l'imposta unica al titolare della ricevitoria che operava per conto di terzi in un contesto nel quale il quadro normativo e la disciplina transitoria conducevano a imputare il prelievo ai bookmaker. La sentenza impugnata è stata quindi cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È utilizzato come parametro per dedurre la violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato per censurare l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
artt. 49 ss. TFUE
Richiamati dal ricorrente per lamentare la violazione della libertà di stabilimento e dei correlati principi UE.
artt. 56 ss. TFUE
Richiamati dal ricorrente per dedurre la violazione della libera prestazione dei servizi.
art. 267, comma 3, TFUE
Invocato in via subordinata per la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
art. 3 Cost.
Richiamato per censurare l'asserita irragionevolezza della disciplina fiscale sulle scommesse.
art. 53 Cost.
La Corte ne valorizza il contenuto in relazione alla capacità contributiva e alla traslazione dell'onere fiscale.
art. 117, comma 1, Cost.
Richiamato in relazione al parametro convenzionale del giusto processo.
art. 6 CEDU
Invocato per lamentare la violazione del principio dell'equo processo.
art. 7 L. 212/2000
Richiamato per il dedotto difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.
art. 3 L. 241/1990
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione degli atti amministrativi.
art. 1 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
Individua il presupposto dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.
art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
Individua i soggetti passivi dell'imposta unica come i gestori dei concorsi pronostici e delle scommesse.
art. 1, comma 66, lett. a), L. 220/2010
Chiarisce che l'imposta unica è dovuta anche quando la raccolta avviene fuori dal sistema concessorio.
art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010
È interpretato nel senso che soggetto passivo è chiunque gestisca scommesse, anche telematicamente, per conto proprio o di terzi, anche all'estero; la norma vale anche per rapporti perfezionatisi prima della sua entrata in vigore, nei limiti indicati dalla Corte costituzionale.
art. 64, comma 3, d.P.R. 600/1973
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di capacità contributiva e alla solidarietà passiva.
art. 16 d.m. Economia e Finanze 1° marzo 2006, n. 111
Prevede il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica da parte del concessionario.
art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014
Richiamato come norma che disciplina l'imponibile forfetario dell'imposta unica.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Consente alla Corte, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione.
Massime di principio
- In materia di imposta unica su giochi e scommesse, il presupposto del tributo non va riferito alla mera partecipazione del giocatore, ma all'organizzazione e gestione del servizio di gioco/scommessa.
- Il titolare di una ricevitoria o CTD che svolga attività di raccolta, trasmissione delle scommesse, incasso delle poste e pagamento delle vincite realizza un'attività di gestione fiscalmente rilevante, non essendo decisivo che non partecipi alla fissazione delle condizioni del gioco.
- Per le annualità anteriori al 2011, la disciplina interpretativa introdotta dalla L. 220/2010 va letta alla luce dell'intervento della Corte costituzionale: la soggettività passiva e l'imputazione del tributo non possono essere automaticamente riferite alla ricevitoria in ogni caso, dovendosi rispettare la regola transitoria elaborata dalla giurisprudenza costituzionale.
- Il principio di capacità contributiva impone che il carico fiscale sia riferito al soggetto che partecipa effettivamente alla realizzazione del presupposto impositivo; ove il rapporto tra ricevitoria e bookmaker preveda commissioni e regole idonee a trasferire il costo fiscale, la rivalsa assume funzione di redistribuzione coerente col tributo.
- Quando la questione di diritto è già compiutamente risolta da un consolidato indirizzo costituzionale e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
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