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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12474/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di applicazione della pena (rito ex art. 444 c.p.p.) con cui il Tribunale di Firenze aveva assolto l'imputato dal reato di ricettazione. Il Procuratore ha censurato: 1) l'uso improprio del rito del patteggiamento, poiché il Tribunale, pur avendo proceduto con art. 444, ha pronunciato un'assoluzione di merito che non rientra fra le ipotesi previste dall'art. 129 c.p.p.; 2) la motivazione del Tribunale che ha ricollegato l'assoluzione a un difetto di prova sull'elemento soggettivo (mancata dimostrazione della consapevolezza della provenienza illecita), situazione che non legittima il proscioglimento in sede di patteggiamento; 3) la errata interpretazione e applicazione dell'art. 648 c.p. sul punto del dolo nella ricettazione, avendo il Tribunale ritenuto sufficiente una generica giustificazione fornita dall'imputato anziché valutare la verosimiglianza della spiegazione alla luce di circostanze fattuali (prezzo, modalità di acquisto, caratteristiche del venditore, comportamento dell'imputato, ecc.); 4) difetto formale della sentenza che mancava del dispositivo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore generale (P.G.) presso la Corte di cassazione, ritenendolo fondato. Ha rilevato violazioni di legge e vizi motivazionali: il giudice del merito non può in sede di patteggiamento pronunciare proscioglimenti basati su insufficienza di prova; la valutazione del Tribunale circa l'elemento soggettivo di ricettazione era erronea, sia per aver ammissamente considerato attendibile una giustificazione generica sia per non aver applicato correttamente i principi giurisprudenziali relativi al dolo eventuale. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Indica il rito di applicazione della pena (patteggiamento). La Corte richiama che l'esercizio di questo rito vincola il giudice alle regole connesse e non consente al giudice, in caso di patteggiamento, di pronunciare proscioglimenti per insufficienza di prove che non rientrano nelle ipotesi tassative dell'art. 129 c.p.p.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Disciplina i casi in cui il giudice nel patteggiamento deve pronunciare proscioglimento (es. il fatto non sussiste, l'imputato non l'ha commesso, il fatto non costituisce reato, il reato è estinto, mancanza di condizione di procedibilità). La Corte sottolinea che non rientrano tra questi casi le assoluzioni determinate dalla valutazione negativa della prova (insufficienza/contraddittorietà).

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che punisce la ricettazione. La Corte ricorda che il dolo nella ricettazione può sussistere anche nella forma eventuale quando l'agente accetta consapevolmente il rischio che la cosa sia di illecita provenienza; la mancata o non attendibile indicazione della provenienza può essere indice del dolo. La spiegazione fornita dall'imputato deve essere verosimile e valutata nel suo contesto (prezzo, modalità, venditore, comportamento).

  • art. 530 c.p.p.

    il fatto non costituisce reato, non essendo stata dimostrata la consapevolezza di ricevere un oggetto di provento delitto

    Articolo invocato nella sentenza di primo grado per la formula di assoluzione; la Corte osserva che, nel contesto del patteggiamento, tale formula non è correttamente applicabile se la motivazione si basa su carenza di prova dell'elemento soggettivo, poiché ciò non rientra tra le ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.

Massime di principio

  • In sede di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), il giudice può pronunciare il proscioglimento solo nelle ipotesi tassative previste dall'art. 129 c.p.p.; non può assolvere per mera insufficienza, contraddittorietà o valutazione negativa della prova.
  • Nel reato di ricettazione (art. 648 c.p.), la mancanza di una spiegazione credibile dell'origine del bene è indizio a favore del dolo (anche eventuale); la spiegazione avanzata dall'imputato deve essere valutata nella sua verosimiglianza tenendo conto di elementi quali prezzo, luogo e modalità di acquisto, caratteristiche del venditore e comportamento dell'imputato.
  • La mera allegazione di una generica o implausibile giustificazione (es. aver acquistato "per strada" a prezzo stracciato da uno sconosciuto con descrizione approssimativa) non è di per sé sufficiente a escludere il dolo nella ricettazione.
  • La sentenza di patteggiamento deve contenere il dispositivo e motivazioni coerenti con il rito scelto; l'omissione del dispositivo o motivazioni contraddittorie sono viziate e possono portare all'annullamento in Cassazione.
  • Se la Corte di cassazione rileva violazioni di legge o vizi motivazionali significativi in una sentenza di patteggiamento, può annullarla e disporre la trasmissione degli atti al giudice di merito per il prosieguo.

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