Sentenza n. 415/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento 1. degli esiti finali dell'esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione 2021/2022, contenuti in apposito documento redatto in data 28.6.2022, a firma del Presidente della Commissione, affisso all'albo scolastico dell'Istituto indicato in epigrafe il 28.6.2022, attraverso il quale -OMISSIS- è stato reso edotto di non aver superato l'esame di Stato; 2. del verbale n.11 della Commissione d'esame (consiglio della classe III N) relativo allo scrutinio finale, redatto in data 28.6.2022, a firma del Segretario nonché del Presidente della Commissione, conosciuto in data 12.8.2022, riportante la deliberazione di bocciatura dell'alunno; 3. del giudizio di bocciatura dell'alunno; 4. della scheda – verbale del candidato, redatta in data 28.6.2022, a firma del Presidente della Commissione, conosciuta in data 12.8.2022; 5. delle prove scritte e orali svolte dall'alunno durante gli esami di Stato, relativamente alle insufficienze riportate; 6. dei verbali n.4 e n.6 della sottocommissione d'esame, rispettivamente inerenti la correzione e la valutazione delle prove scritte e le operazioni di scrutinio, relativamente alle insufficienze riportate; 7. delle griglie e delle tabelle di valutazione delle prove svolte dal candidato; 8. del rigetto dell'istanza di riesame della valutazione dell'alunno, a firma del Dirigente scolastico (nota prot. n.-OMISSIS-; 9. di ogni altro atto ai medesimi presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale (ivi incluso eventuale nuovo scrutinio finale), anche non conosciuto, con domanda di risarcimento del danno subìto dai ricorrenti per effetto degli illegittimi provvedimenti impugnati. con istanza di abbreviazione dei termini e di oscuramento dei dati personali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esiti finali dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 2021/2022, con giudizio di non superamento dell'esame, verbali e valutazioni delle prove, nonché rigetto dell'istanza di riesame
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli esiti dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del minore, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Sono stati dedotti cinque motivi: violazione delle disposizioni sulla compilazione delle griglie di valutazione, prive di data e quindi asseritamente non comprovanti la tempestività della valutazione; inadeguatezza dei tempi dedicati dalla sottocommissione alla correzione e valutazione delle prove scritte; mancata discussione collegiale delle proposte di voto; mancato esame del minore in lingua straniera ed educazione civica; mancato rilascio della documentazione richiesta. Il ricorrente ha inoltre contestato gli atti presupposti e consequenziali, chiedendo l'annullamento degli esiti e il risarcimento del danno.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, confermando la valutazione già espressa in sede cautelare. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il verbale relativo alla seduta del 14 giugno 2022 documentava la previa definizione dei criteri di valutazione e il verbale n. 4 del 28 giugno 2022 attestava la compilazione delle griglie nell'immediatezza delle prove; la mancata indicazione della data sulle singole griglie non è stata quindi ritenuta decisiva. Il secondo motivo è stato respinto: l'indicazione dello stesso orario di inizio e fine delle correzioni è stata qualificata come errore materiale di verbalizzazione e, comunque, il tempo dedicato alla correzione delle singole prove non è normalmente sindacabile, non essendo predeterminato da leggi o regolamenti e non potendo essere ricostruito mediante meri calcoli presuntivi, salvo anomalie non dedotte né risultanti dagli atti. Il terzo motivo è stato respinto perché il verbale n. 11 attestava la lettura delle proposte di voto, la possibilità per i commissari di formulare osservazioni e l'approvazione unanime mediante votazione; non era pertanto necessario verbalizzare gli interventi dei singoli docenti, richiesti solo in caso di deliberazione a maggioranza. Il quarto motivo è stato smentito dalla scheda dello studente, dalla quale risultava l'esame in inglese, francese ed educazione civica. Il quinto motivo non è stato accolto perché il mancato rilascio dei documenti avrebbe dovuto essere tutelato mediante l'azione di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a.; in ogni caso, l'Amministrazione aveva depositato in giudizio tutta la documentazione relativa all'esame. La domanda risarcitoria è stata respinta in quanto non è stata riconosciuta alcuna illegittimità degli atti impugnati. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
La pretesa relativa al mancato rilascio della documentazione deve essere fatta valere mediante lo speciale rito in materia di accesso; nel caso concreto, inoltre, la documentazione è stata prodotta dall'Amministrazione in giudizio.
art. 112 c.p.c.
Il giudice ha richiamato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo esaminate tutte le questioni rilevanti e non decisivi gli argomenti non espressamente trattati.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale nell'ambito della trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento dell'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Il tempo dedicato dalle commissioni di esame alla correzione e valutazione delle singole prove non è normalmente sindacabile in sede di legittimità quando non esista una predeterminazione normativa dei tempi, salvo che siano dedotte e dimostrate specifiche anomalie; non sono sufficienti calcoli meramente presuntivi basati sulla durata complessiva della seduta e sul numero degli esaminandi.
- La collegialità della valutazione è assicurata quando il verbale attesta la lettura delle proposte di voto, la possibilità per i commissari di formulare osservazioni e l'approvazione mediante votazione unanime; in tale ipotesi non è necessario riportare gli interventi dei singoli componenti, richiesti solo quando la deliberazione sia assunta a maggioranza.
- La mancata indicazione della data sulle griglie di valutazione non determina di per sé l'illegittimità degli esiti se altri atti ufficiali, valutati complessivamente, comprovano la previa definizione dei criteri e la compilazione delle griglie nell'immediatezza delle prove.
- La contestazione del mancato rilascio di documenti amministrativi deve essere proposta mediante il rito speciale previsto per l'accesso; qualora l'Amministrazione produca in giudizio la documentazione richiesta, la doglianza non può comunque sostenere l'annullamento degli esiti valutativi.
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